32000R2011

Regolamento (CE) n. 2011/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 26/09/2000 pag. 0005 - 0017


Regolamento (CE) n. 2011/2000 del Consiglio

del 18 settembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Nel marzo 1994, con regolamento (CE) n. 486/94(2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sotto forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo di 113,50 ECU per tonnellata sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese (RPC). L'inchiesta iniziale riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 30 marzo 1992.

2. Avvio del riesame

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese(3), nel dicembre 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appreso "regolamento di base").

(3) La domanda è stata presentata da Eurométaux, ("il richiedente") per conto dei produttori comunitari che rappresentano oltre il 95 % della produzione comunitaria complessiva di fluorite.

(4) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in questione avrebbe rischiato di favorire il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame(4).

(5) Nel contempo, la Commissione ha deciso di avviare, di propria iniziativa, un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitatamente alla forma del dazio. Tale decisione si basava sul fatto che le misure volte a eliminare il pregiudizio sembravano aver perso efficacia a causa del continuo calo della quota di mercato dell'industria comunitaria in seguito alla loro istituzione, e al fatto che i prezzi all'esportazione della fluorite originaria della Repubblica popolare cinese parevano confermarsi inferiori al prezzo minimo.

3. Inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori del paese esportatore, gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre informato dell'apertura del riesame un produttore del Sudafrica, Stato scelto come paese analogo, inviandogli un questionario. Ha infine dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) Tutti i produttori comunitari richiedenti hanno risposto al questionario. Nove esportatori/commercianti cinesi, tutti appartenenti alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC), hanno risposto al questionario destinato agli esportatori/commercianti. Inoltre, la Cometals, un commerciante indipendente di fluorite cinese con sede a New York (Stati Uniti) e la CMC Trading AG, con sede a Zurigo (Svizzera) hanno risposto al questionario destinato agli esportatori/commercianti.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Essa ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari richiedenti:

- Minersa, Bilbao, Spagna,

- Nuova Mineraria Silius, Cagliari, Italia,

- Sachtleben Bergbau, Lennestadt, Germania,

- Sogerem, Albi, Francia;

b) utilizzatori comunitari:

- Ausimont SpA, Milano, Italia,

- Bayer, Leverkusen, Germania,

- Fluorsid, Assemini, Italia,

- ICI Chemicals, Runcorn, Regno Unito.

(9) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o marzo 1998 e il 28 febbraio 1999, segnatamente i mesi di marzo e settembre 1998 e di febbraio 1999 ("periodo dell'inchiesta"). L'esame del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1993 e il 28 febbraio 1999 ("periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(10) Il prodotto in esame consiste nella fluorite di grado acido e ceramico in pannello o in polvere, avente un tenore di fluoruro di calcio (CaF2) uguale o inferiore al 97 %, di cui al codice NC ex 2529 21 00 (codice Taric 2529 21 00 10), nonché avente un tenore di fluoruro di calcio (CaF2) superiore al 97 %, di cui al codice NC ex 2529 22 00 (codice Taric 2529 22 00 10) ("fluorite"). Per produrre la fluorite, il minerale deve essere estratto, frantumato e messo in sospensione. Ne risulta fluorite con diverso tenore di fluoruro di calcio. L'unica differenza tra la fluorite in forma di pannello e quella in polvere è costituita dal tenore di umidità, ma i due tipi sono perfettamente intercambiabili ai fini dell'impiego. La fluorite viene utilizzata essenzialmente come materia prima per la produzione di acido fluoridrico. Tale prodotto viene utilizzato in larga misura per la fabbricazione di fluorocarburi, prodotto acido di base per aerosol, refrigeranti e materie plastiche espanse, nonché per la produzione di fluoruro di alluminio utilizzato nel settore dell'alluminio e per la fabbricazione di prodotti chimici a base di fluoro quali solventi. Dato che tutti i tipi di fluorite presentano caratteristiche fisiche e chimiche identiche o simili e hanno le medesime applicazioni, essi sono considerati un unico prodotto come nell'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure oggetto del presente riesame.

2. Prodotto simile

(11) Come stabilito nell'inchiesta precedente e confermato dalla presente inchiesta, la fluorite esportata nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, quella prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità e quella prodotta e venduta sul mercato interno del paese analogo, sono identiche o estremamente simili in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impiego.

A tale conclusione si è giunti tenendo conto del fatto che la fluorite viene estratta e trasformata in maniera simile nonostante le differenze tra i metodi di estrazione, il tenore di CaF2 del giacimento e i metodi di produzione, che possono variare da un produttore all'altro nel mondo e nella Comunità. Tale conclusione è confermata dal fatto che tanto i produttori comunitari quanto gli esportatori cinesi hanno diversi acquirenti comuni.

(12) Alla luce di quanto precede, la fluorite esportata nella Comunità, quella venduta sul mercato interno del Sudafrica e quella prodotta e venduta sul mercato comunitario devono essere considerate un unico prodotto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

(13) Nonostante l'istituzione delle misure antidumping, il volume delle importazioni di fluorite dalla Repubblica popolare cinese è notevolmente aumentato durante il periodo di applicazione delle misure, passando da 62935 tonnellate nel 1995 a 155200 tonnellate nel 1998, un anno che coincide con gran parte del periodo dell'inchiesta definito al considerando 9. Si è esaminato se il dumping fosse continuato durante il periodo dell'inchiesta o rischiasse di continuare.

1. Valore normale

a) Paese analogo

(14) Il valore normale delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, in base ai dati relativi ad un paese terzo ad economia di mercato. Il Sudafrica era stato prescelto durante l'inchiesta iniziale quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Nell'avviso di apertura del presente riesame si è pertanto deciso di confermare l'utilizzazione di tale paese per stabilire il valore normale. Un esportatore/commerciante che ha collaborato e vari utilizzatori comunitari di fluorite hanno sollevato obiezioni in merito all'adeguatezza del Sudafrica poiché in tale paese l'accesso alle materie prime è più difficile rispetto alla Cina. È stato obiettato in particolare che le miniere di fluorite del Sudafrica non godono degli stessi vantaggi naturali di quelle cinesi, e che pertanto i costi di estrazione e trasformazione nelle miniere sudafricane sono superiori a quelli sostenuti nelle miniere cinesi. Tali parti non hanno però sostenuto un cambiamento delle circostanze rispetto all'inchiesta precedente. Esse hanno proposto il Messico e il Kenya come paesi analoghi alternativi sostenendo che in tali paesi le condizioni naturali erano paragonabili a quelle prevalenti nella Repubblica popolare cinese.

(15) La Commissione ha quindi cercato collaboratori in paesi che producono notoriamente quantitativi sufficienti di fluorite. Essa ha inviato in particolare una richiesta di collaborazione a un produttore del Sudafrica, ad uno del Marocco, a quattro del Messico e a uno del Kenya. Soltanto il produttore sudafricano ha offerto la sua piena collaborazione. Nessuna delle altre società contattate ha risposto al questionario entro i termini fissati. Il produttore keniota ha inviato una risposta incompleta oltre il termine fissato.

(16) Dato che è stata ottenuta la collaborazione di un produttore sudafricano rappresentativo e che altri paesi terzi non sono stati giudicati paesi analoghi appropriati, è stato possibile confermare la scelta del Sudafrica come paese analogo.

(17) A questo riguardo va sottolineato che il produttore sudafricano che ha collaborato effettuava vendite rappresentative sul mercato interno (vedi considerando 20), mentre il suddetto produttore keniota non ha effettuato alcuna vendita sul mercato interno.

(18) Il metodo di estrazione, la qualità e il processo di produzione del produttore sudafricano possono essere considerati simili a quelli dei produttori cinesi, come stabilito nel corso dell'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure oggetto del riesame. La presunta differenza di accesso alle materie prime tra Sudafrica e Repubblica popolare cinese è stata debitamente esaminata, come durante l'inchiesta iniziale, per procedere al confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale (vedi considerando 26). Tutte le parti sono state debitamente informate della scelta definitiva del Sudafrica quale paese analogo.

b) Determinazione del valore normale

(19) Il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal produttore sudafricano che ha collaborato. Il nome della società non viene reso noto in quanto essa ha accettato di collaborare soltanto a condizione che la Commissione garantisse di non rivelare la sua identità.

(20) In conformità dell'articolo 2 del regolamento di base, si è esaminato innanzitutto se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle esportazioni cinesi nella Comunità. È risultato che le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore sudafricano che ha collaborato rappresentavano poco meno del 5 % delle importazioni complessive della Comunità dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, mentre erano generalmente superiori al 5 % durante il periodo di applicazione delle misure. La Commissione ha quindi ritenuto che le vendite effettuate sul mercato sudafricano fossero rappresentative delle esportazioni cinesi nella Comunità. Si è inoltre stabilito che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, ossia che i prezzi praticati su tale mercato consentivano di coprire tutti i costi. Il prezzo di vendita praticato sul mercato interno è stato pertanto utilizzato come base per calcolare il valore normale.

2. Prezzo all'esportazione

(21) In conformità dell'articolo 17 del regolamento di base, dato l'elevato numero di esportatori/commercianti cinesi, membri della CCCMC, disposti a collaborare, l'inchiesta è stata limitata ad un campione delle esportazioni effettuate da nove dei suddetti esportatori/commercianti. Le loro esportazioni complessive costituivano un volume rappresentativo di esportazioni, ossia il 70 % delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in esame proveniente dalla Repubblica popolare cinese nel 1998, periodo per il quale erano disponibili dati al momento della selezione del campione.

(22) Dato che gli esportatori/commercianti cinesi hanno esportato il prodotto in questione a importatori non collegati della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(23) I prezzi cif alla frontiera comunitaria utilizzati si basavano sui prezzi dichiarati dall'esportatore/commerciante statunitense che ha collaborato (Cometals) e sui prezzi calcolati sulla base dei dati forniti dagli esportatori/commercianti cinesi che hanno collaborato. Dato che gli esportatori/commercianti cinesi che hanno collaborato hanno effettuato le loro vendite sul mercato comunitario a livello fob Repubblica popolare cinese, i loro valori cif sono stati determinati aggiungendo ai prezzi di tali vendite un importo ragionevole per il nolo marittimo e l'assicurazione, stabilito sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori comunitari che hanno collaborato.

3. Confronto

(24) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

(25) Sono stati effettuati adeguamenti per le differenze inerenti a caratteristiche fisiche, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e credito.

(26) Particolare attenzione va rivolta a due adeguamenti riguardanti le caratteristiche fisiche:

- La Cina esporta sul mercato comunitario fluorite in forma di panello, mentre il prodotto venduto sul mercato sudafricano dal produttore sudafricano che ha collaborato è privo di umidità. Come nell'inchiesta precedente, si è proceduto a un adeguamento del valore normale, sulla base di una stima ragionevole della differenza del valore di mercato tra la fluorite priva di umidità e quella in pannello, corrispondente ai costi di essiccazione più un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita ed un equo profitto.

- L'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure oggetto del riesame ha stabilito che, rispetto al Sudafrica, la Repubblica popolare cinese gode di vantaggi naturali tra cui un più facile accesso alle materie prime il quale, a sua volta, incide sulla purezza del prodotto; il Sudafrica deve pertanto sostenere determinati costi che non vengono sostenuti dalla Repubblica popolare cinese. Per compensare tale differenza che influisce sulla comparabilità dei prezzi, nell'ambito dell'inchiesta iniziale era stato applicato un adeguamento al valore normale. Tenuto conto del fatto che il vantaggio naturale in questione persiste, si è deciso, ai fini del presente riesame, di applicare al valore normale il medesimo adeguamento dell'inchiesta iniziale.

(27) Gli esportatori/commercianti cinesi che hanno collaborato hanno chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze inerenti allo stadio commerciale, sostenendo che il produttore sudafricano che ha collaborato vende il prodotto agli utilizzatori mentre le vendite degli esportatori/commercianti cinesi sono destinate a importatori/commercianti. In seguito ad un'analisi approfondita della questione, si è concluso che era effettivamente giustificato applicare un adeguamento per tener conto della differenza inerente allo stadio commerciale. Dato che il produttore sudafricano che ha collaborato non effettua vendite ai due diversi stadi commerciali in esame, l'adeguamento è stato valutato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), seconda frase, pari al 10 % del suo margine lordo secondo la prassi corrente delle istituzioni comunitarie.

4. Margine di dumping

(28) Il confronto tra la media ponderata del prezzo all'esportazione e la media ponderata del valore normale ha dimostrato il persistere di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione (espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto). Il margine di dumping riscontrato era tuttavia inferiore a quello stabilito durante l'inchiesta iniziale. Va inoltre sottolineato che tale diminuzione del margine di dumping è dovuta essenzialmente all'aumento dei prezzi all'esportazione, determinato dall'introduzione del sistema cinese di licenze di esportazione, nonché dalla forma del dazio antidumping (ossia dazio variabile).

5. Conclusioni sulla probabilità che il dumping persista

(29) Poiché si è constatata l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta, non c'è motivo di ritenere che il dumping cesserebbe se venissero abrogate le misure antidumping attualmente in vigore.

D. PROBABILITÀ DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(30) Una volta stabilito che le pratiche di dumping sono continuate durante il periodo dell'inchiesta, è stata valutata la probabilità della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore. A tal fine, sono stati esaminati i fattori seguenti: l'andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi dal 1993 al periodo dell'inchiesta, l'incidenza del sistema di licenze di esportazione introdotto dalle autorità cinesi nel 1994 e la situazione della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda la produzione, la capacità di produzione e le scorte di fluorite.

2. Andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nella Comunità

(31) Parallelamente all'istituzione delle misure antidumping, i prezzi all'esportazione della fluorite cinese sono aumentati progressivamente avvicinandosi, in media e su base cif alla frontiera comunitaria, al prezzo minimo di 113,5 ECU per tonnellata (peso netto a secco). I prezzi sono passati, in particolare, da 86 ECU nel 1993 a 111 ECU per tonnellata nel 1998. Il prezzo minimo sarebbe quindi servito a stimolare un aumento dei prezzi. È quindi probabile che l'abolizione delle misure capovolgerebbe la situazione, provocando un calo dei prezzi all'esportazione.

3. Incidenza del sistema cinese di licenze di esportazione

(32) Nel 1994, il governo cinese ha introdotto un sistema di controllo che consiste in un contingente annuo all'esportazione e in una licenza di esportazione, che riguardava una serie di minerali tra cui la fluorite. Va sottolineato che l'introduzione del sistema di licenze di esportazione ha coinciso con l'istituzione dei dazi antidumping applicabili alla fluorite, nonché con l'esistenza di dazi nei confronti di altri minerali contemplati dal sistema. L'obiettivo dichiarato era quello di stabilizzare il volume delle esportazioni di fluorite ed altri minerali, nonché di impedire un calo dei prezzi all'esportazione a causa della pressione esercitata dalla concorrenza interna. Esso ha provocato in realtà l'aumento dei prezzi delle esportazioni cinesi nella Comunità. Il contingente è stato abolito nel 1998, e reintrodotto nel 1999, mentre la licenza di esportazione resta in vigore dall'introduzione. Le licenze di esportazione vengono messe all'asta e aggiudicate ai migliori offerenti o a quelli che offrono prezzi superiori al prezzo medio.

(33) Il sistema di licenze di esportazione ha subito varie modifiche sostanziali dall'introduzione, compresa un'abolizione temporanea del sistema di contingenti nel 1998. Qualora, pertanto, dovessero mutare le attuali condizioni dei mercati internazionali, o qualora si ritenesse che il sistema non consegua gli obiettivi fissati, l'amministrazione cinese potrebbe decidere di modificarlo o di abolirlo senza preavviso. Ne potrebbe conseguire un calo dei prezzi all'esportazione, soprattutto qualora venissero abrogate le misure antidumping attualmente in vigore.

(34) In ogni caso, dato che il sistema sopra illustrato viene gestito autonomamente dalle autorità del paese esportatore, esso non dovrebbe incidere minimamente sulla decisione delle istituzioni comunitarie di prorogare o meno le misure antidumping nell'ambito dell'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

4. Produzione, capacità di produzione e scorte della Cina

(35) Nessun produttore cinese di fluorite ha collaborato all'inchiesta. Le autorità cinesi e la CCCMC sono stati informati del fatto che, in mancanza di una piena collaborazione, le risposte fornite da varie parti cinesi interessati dal riesame sarebbero state considerate incomplete. Non avendo ricevuto informazioni entro il termine fissato, la Commissione ha basato le proprie conclusioni in merito a produzione, capacità di produzione e scorte di fluorite cinese sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni utilizzate provengono da studi di mercato nel settore, dati forniti da un importante commerciante mondiale del prodotto in esame, nonché informazioni pubbliche messe a disposizione da altre autorità competenti in materia di antidumping.

(36) A questo proposito, nel corso dell'inchiesta si sono constatati un aumento della capacità di produzione cinese di fluorite e la costituzione di scorte, che rischiano di comportare un aumento delle esportazioni cinesi, in grado di provocare una depressione dei prezzi a livello mondiale. Tra il 1993 e il 1998, la capacità di produzione di fluorite di grado acido della Cina è aumentata infatti del 26 %. L'aumento della capacità ha determinato altresì una minore utilizzazione degli impianti, stimata a 59 % nel 1998 per la fluorite di grado acido. Si è riscontrata anche la costituzione di ingenti scorte in Cina. Ne consegue una situazione particolarmente instabile, visto che la produzione cinese di fluorite di grado acido rappresenta il 52 % della produzione mondiale, e che le esportazioni cinesi corrispondono al 38 % della produzione mondiale.

5. Conclusioni sulla reiterazione del dumping

(37) Tenuto conto di quanto segue:

- è risultato che le esportazioni verso la Comunità di fluorite originaria della Repubblica popolare cinese sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta,

- l'andamento dei prezzi all'esportazione cif dalla Cina dipende in larga misura dall'esistenza delle misure antidumping oggetto del riesame e da un sistema di licenze di esportazione introdotto e gestito autonomamente dal governo della Repubblica popolare cinese,

- dato che il sistema di licenze di esportazione potrebbe consistere in una misura temporanea, esso non può essere considerato una garanzia del mantenimento degli attuali prezzi all'esportazione,

- i produttori cinesi di fluorite hanno notevolmente aumentato la propria capacità di produzione, hanno costituito ingenti scorte e registrano attualmente una scarsissima utilizzazione degli impianti,

si ritiene probabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, le pratiche di dumping persistano, e interessino quantitativi notevolmente superiori.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(38) Dall'inchiesta è emerso che i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano oltre il 95 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi vengono denominati in seguito "l'industria comunitaria".

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DELLA FLUORITE

1. Consumo sul mercato comunitario

(39) Per determinare il consumo apparente ci si è basati sul volume combinato delle vendite effettuate dall'industria comunitaria a parti non collegate sul mercato comunitario, sulle informazioni riguardanti il volume complessivo delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese contenute nelle risposte degli esportatori/commercianti al questionario, sui dati Eurostat relativi alle importazioni da altri paesi terzi, nonché sui dati degli uffici statistici nazionali di Austria, Finlandia e Svezia per le importazioni effettuate prima del 1995.

(40) Si è ritenuto che le vendite dei produttori comunitari a parti collegate che trasformano la fluorite presso i loro impianti fossero state effettuate in un mercato vincolato; esse sono state pertanto escluse dalla valutazione del consumo comunitario e, più in generale, della situazione dell'industria comunitaria. Tale conclusione si basa sul fatto che la fluorite destinata al mercato vincolato non era in concorrenza con quella disponibile nella Comunità e che il prodotto veniva venduto alle parti collegate a prezzi di trasferimento.

(41) Il richiedente ha sostenuto che alcune importazioni originarie della Namibia e del Sudafrica andavano escluse dal calcolo del consumo, essendo destinate ad utilizzatori comunitari collegati agli esportatori interessati ed essendo quindi state effettuate su un mercato vincolato.

(42) Si è constatato che entrambi i paesi hanno esportato il prodotto in esame a società collegate e non collegate. Inoltre, le parti collegate nella Comunità hanno acquistato il prodotto anche da fornitori non collegati. Non essendo possibile effettuare una chiara distinzione tra questi due tipi di vendita, si è pertanto concluso che il calcolo del consumo comunitario doveva tener conto di tutte le importazioni.

(43) Su tale base, il consumo sul mercato comunitario è passato da 284300 tonnellate circa nel 1993, a 392700 tonnellate nel 1994, 400900 tonnellate nel 1995, 470700 tonnellate nel 1996, 491800 tonnellate nel 1997 e 496200 tonnellate nel 1998. Nel periodo in esame, il consumo di fluorite nella Comunità è aumentato del 75 %, soprattutto tra il 1993 e il 1994 (+ 38 %) e tra il 1995 e il 1996 (+ 17 %). Tale aumento del consumo è collegato all'evoluzione della domanda di alluminio e alla crescente domanda di fluorocarburi (refrigeranti), che richiedono un tipo specifico di fluorite. Tale aumento è imputabile altresì allo sviluppo di nuove applicazioni a valle della fluorite.

2. Importazioni dal paese interessato

a) Volume delle importazioni, quota delle importazioni e quota di mercato delle importazioni interessate

(44) Il volume delle importazioni di fluorite originarie della Repubblica popolare cinese ha registrato un aumento significativo, passando da 60400 tonnellate circa nel 1993, a 62900 tonnellate nel 1994, 68500 tonnellate nel 1995, 109300 tonnellate nel 1996, 128800 tonnellate nel 1997 e 155200 tonnellate nel 1998. Le importazioni comunitarie di fluorite dalla Cina hanno continuato ad aumentare durante il periodo in esame del 157 % circa, a un ritmo più elevato di quello del consumo comunitario.

(45) La quota delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese rispetto alle importazioni complessive di fluorite della Comunità è oscillata tra 26,7 % e 50,6 %. La percentuale più elevata si è registrata durante il periodo dell'inchiesta.

(46) La quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è passata da 21,3 % nel 1993 a 16 % nel 1994, 17,1 % nel 1995, 23,2 % nel 1996, 26,2 % nel 1997 e 31,3 % nel 1998. Risulta pertanto un aumento complessivo di 10 punti durante il periodo in esame. La diminuzione della quota di mercato nel 1994 e nel 1995 può essere imputata all'istituzione delle misure antidumping nel marzo 1994 e all'introduzione, da parte della Cina, del sistema di licenze di esportazione nell'aprile dello stesso anno.

b) Andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame e politica dei prezzi

i) Andamento dei prezzi

(47) Dalle risposte degli esportatori/commercianti al questionario è emerso che i prezzi della fluorite cinese sono aumentati del 29 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello - su base cif alla frontiera comunitaria - leggermente inferiore al prezzo minimo di 113,5 euro/tonnellata. Tra il 1993 e il 1997, in particolare, i prezzi della fluorite cinese hanno continuato ad aumentare, passando da 86,06 ECU/tonnellata a 114,58 ECU/tonnellata. Il calo dei prezzi applicati dalla Cina tra il 1997 e 1998 ha coinciso con l'abolizione del sistema cinese di contingenti alle esportazioni, che ha provocato una diminuzione generale dei prezzi delle esportazioni cinesi su tutti i mercati.

ii) Politica dei prezzi

(48) Per esaminare la politica dei prezzi applicata alle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta, si è proceduto ad un confronto tra prezzi sulla base dei prezzi medi di vendita applicati a importatori non collegati nella Comunità dall'industria comunitaria, dagli esportatori/commercianti cinesi che hanno collaborato e dai commercianti non comunitari, adeguati al medesimo stadio commerciale.

(49) Durante tale periodo, i prezzi cinesi sono risultati inferiori del 12 % circa a quelli dell'industria comunitaria. Va sottolineato che il margine di sottoquotazione stabilito nel corso dell'inchiesta precedente era pari al 41 %.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Produzione

(50) Durante il periodo in esame, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 32 %, passando da 276000 tonnellate circa nel 1993 a 363800 tonnellate circa nel 1998. Nel 1995 si è registrata una punta di 372300 tonnellate circa.

b) Capacità di produzione

(51) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è stata calcolata sulla base della capacità di flottazione, che rappresenta la principale strozzatura del processo di produzione della fluorite. Essa è passata da 518000 tonnellate nel 1993 a 502000 nel 1998, registrando pertanto un calo del 3 % durante il periodo in esame.

c) Utilizzazione degli impianti

(52) L'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è passata da 53 % nel 1993 a 60 % nel 1994, 72 % nel 1995, 68 % nel 1996 e 1997 e 72 % nel 1998. I bassi livelli registrati nel 1993 e nel 1994 possono essere imputati agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, come stabilito durante l'inchiesta precedente. Soltanto dopo il 1994 le misure antidumping hanno incominciato a sortire l'effetto voluto, consentendo all'industria comunitaria di sfruttare maggiormente i suoi impianti.

d) Volume delle vendite

(53) Le vendite dell'industria comunitaria nella Comunità sono aumentate, passando da 120000 tonnellate circa nel 1993 a 189000 tonnellate circa nel 1998. L'aumento delle vendite è stato particolarmente evidente nel 1995, anno in cui l'industria comunitaria ha aumentato le vendite a 191600 tonnellate diminuendo i prezzi. Tale passo è risultato necessario per mantenere la quota di mercato della Comunità.

e) Quota di mercato

(54) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria della Comunità è calata da 42,1 % nel 1993 a 38,1 % nel 1998, con una punta nel 1995. La quota di mercato del 47,8 % registrata nel 1995 corrisponde a un calo generale delle importazioni nella Comunità verificatosi quell'anno a causa dei bassi prezzi praticati dall'industria comunitaria a scapito della redditività. Dopo il 1995, la quota di mercato è costantemente diminuita, calando di quattro punti percentuali rispetto al 1993.

f) Andamento dei prezzi

(55) Il prezzo medio delle vendite di fluorite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è diminuito tra il 1993 e il 1995 ed è aumentato, nel complesso, tra il 1995 e il 1998, con una punta nel 1997. Il basso livello dei prezzi registrato nel 1995 rispecchia la strategia dell'industria comunitaria illustrata in precedenza, che consisteva nel cercare di mantenere la quota di mercato diminuendo i prezzi. Tra il 1995 e il 1997, il livello dei prezzi dell'industria comunitaria è aumentato, coincidendo con il costante aumento dei prezzi cinesi e della domanda di fluorite. Tra il 1997 e il 1998, i prezzi dell'industria comunitaria sono lievemente diminuiti, coincidendo con una diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi.

g) Redditività

(56) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, è passata da - 11,8 % nel 1993 a 0,9 % nel 1998.

h) Occupazione

(57) L'occupazione nell'industria comunitaria è passata da 696 dipendenti nel 1993 a 689 nel 1998.

i) Scorte

(58) Le scorte dei produttori comunitari sono costantemente diminuite passando da 50000 tonnellate circa nel 1993 a 28400 tonnellate nel 1998, pari a un calo del 43 %. Le scorte rappresentavano il 18 % della produzione nel 1993 e l'8 % nel 1998.

j) Investimenti

(59) Gli investimenti complessivi dell'industria comunitaria collegati alla fluorite sono aumentati, passando da 2,2 milioni di ECU circa nel 1993 a 9,4 milioni di ECU nel 1998.

k) Conclusioni

(60) In seguito all'istituzione delle misure antidumping nel 1994, la situazione dell'industria comunitaria è complessivamente migliorata. Ci si è costantemente adoperati per razionalizzare il processo di produzione e sono stati effettuati nuovi investimenti. Nonostante questo miglioramento generale, tuttavia, il periodo di applicazione delle misure non ha consentito all'industria comunitaria di riprendersi completamente dalle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto per quanto riguarda la redditività, rimasta negativa tra il 1993 e il 1997. A partire dal 1997, la redditività dell'industria comunitaria ha registrato un miglioramento, coinciso con il miglioramento generale dei prezzi di vendita nella Comunità e della produttività. L'industria comunitaria si trova, tuttavia, appena al di sopra della soglia di redditività, e i suoi risultati finanziari si confermano chiaramente inferiori a quelli che tale tipo di industria potrebbe conseguire in normali condizioni di mercato.

(61) Si conclude pertanto che, nonostante il miglioramento registrato in seguito all'istituzione delle misure antidumping, l'industria comunitaria non si è completamente ripresa e continua a versare in condizioni precarie.

4. Incidenza delle importazioni in questione

(62) Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'istituzione delle misure antidumping nel marzo 1994, le esportazioni cinesi sul mercato comunitario hanno continuato ad aumentare. Le importazioni di fluorite dalla Repubblica popolare cinese sono infatti aumentate del 157 % tra il 1993 e il 1998, e la loro quota del mercato comunitario è passata da 21,3 % a 31,3 %. Durante lo stesso periodo, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate del 58 %, ma la loro quota di mercato è diminuita a vantaggio delle importazioni cinesi. La loro quota del mercato comunitario è passata da 42,1 % a 38,1 %.

(63) Per quanto riguarda i prezzi, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 29 % nel periodo in esame. Tale andamento dev'essere considerato alla luce dell'istituzione delle misure antidumping nel marzo 1994 e all'introduzione da parte della Cina, nello stesso anno, del sistema di licenze di esportazione, che ha contribuito all'aumento dei prezzi applicati dalla Cina in tutto il mondo. L'aumento dei prezzi, più significativo a partire dal 1996, ha coinciso con un miglioramento dei prezzi di vendita e con una riduzione delle perdite dell'industria comunitaria.

(64) Nel luglio 1998, il ministero del commercio estero e della cooperazione economica (MOFTEC) ha abolito il sistema di contingenti all'esportazione, mantenendo soltanto la licenza di esportazione. Nello stesso tempo, i prezzi cinesi sono diminuiti, segnatamente nella seconda metà del 1998 e nel 1999, dimostrando che in assenza di misure antidumping i prezzi della fluorite cinese potrebbero diminuire.

5. Volume e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(65) Il volume delle importazioni di fluorite da altri paesi terzi è aumentato del 46 % durante il periodo in esame, passando da 104100 tonnellate circa nel 1993 a 151700 tonnellate nel 1998. Nel complesso, tuttavia, tra il 1993 e il 1998 la quota di mercato dei suddetti paesi è calata da 36,6 % a 30,6 %.

(66) Per quanto riguarda i prezzi di questi altri paesi esportatori, si rileva un aumento del 20 % tra il 1993 e 1998. In media, tuttavia, essi sono rimasti inferiori a quelli cinesi, fatta eccezione per i prezzi del Marocco. Nel caso della Namibia e del Sudafrica, il fatto che parte delle esportazioni verso la Comunità venga effettuata a utilizzatori comunitari collegati, probabilmente a prezzi di trasferimento, spiega perché i prezzi medi all'esportazione siano inferiori ai prezzi praticati dalla Cina. Quanto a Kenya e Messico, i prezzi fissati per la fluorite sembrano tener conto della percentuale più elevata di impurità, che giustifica prezzi più bassi dato che gli utilizzatori devono sostenere costi supplementari.

(67) Sulla base di quanto precede, si ritiene che le importazioni di fluorite da altri paesi terzi abbiano inciso in misura limitata sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Emerge inoltre che gli esportatori cinesi sono riusciti a migliorare significativamente la propria posizione nella Comunità a scapito non solo dell'industria comunitaria, ma anche di altri paesi terzi.

G. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

(68) Per valutare le probabili conseguenze della scadenza delle misure in vigore, sono stati esaminati i fattori seguenti: situazione dell'industria della fluorite nella Repubblica popolare cinese; andamento delle importazioni cinesi di fluorite in altri paesi terzi e probabili conseguenze dell'abolizione delle misure antidumping sulla situazione dell'industria comunitaria.

1. Analisi della situazione dell'industria della fluorite nella Repubblica popolare cinese

a) Produzione, capacità di produzione e scorte

(69) Il richiedente ha sostenuto che la produzione e la capacità di produzione di fluorite nella Repubblica popolare cinese sono notevolmente aumentate nel periodo in esame, raggiungendo livelli ben superiori al consumo mondiale annuo. È stato inoltre obiettato che l'abolizione delle misure rischia di comportare un ulteriore aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(70) Gli esportatori/commercianti cinesi hanno sostenuto che un aumento delle esportazioni di fluorite verso la Comunità in seguito all'abolizione delle misure era estremamente improbabile, visto l'aumento del consumo interno e i controlli imposti dalle autorità cinesi su produzione e capacità di produzione.

(71) Alcuni utilizzatori comunitari hanno affermato che il livello di produzione e di capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta non rappresentava una minaccia per l'industria comunitaria per varie ragioni: il consumo interno stava crescendo, i paesi terzi che in passato non acquistavano il prodotto dalla Repubblica popolare cinese (quali l'India) stavano incominciando ad importare fluorite cinese e ci si attendeva infine che le esportazioni cinesi venissero orientate verso il mercato degli Stati Uniti d'America (in appresso gli USA), alla luce del previsto aumento della domanda su tale mercato.

(72) In base alle informazioni disponibili, e conformemente a quanto illustrato al considerando 36, va sottolineato che la produzione e la capacità di produzione della Cina sono costantemente aumentate durante il periodo in esame. La capacità di produzione della Cina è infatti passata da 1,9 milioni di tonnellate nel 1993 a 2,4 milioni di tonnellate nel 1998. Nello stesso periodo, la produzione è passata da 0,8 milioni di tonnellate a 1,4 milioni di tonnellate. Nel contempo, si è registrata una modesta utilizzazione degli impianti, valutata a 59 % nel 1998. Il consumo interno della Cina è valutato a circa 300000 tonnellate l'anno. Durante lo stesso periodo, inoltre, la Cina ha costituito ingenti scorte.

(73) Tenuto conto dell'elevatissima capacità di produzione e della possibile abolizione del sistema cinese di licenze, è probabile che, in assenza di misure antidumping, ingenti quantitativi (superiori all'attuale volume delle importazioni) di fluorite cinese a prezzi di dumping vengano riorientati verso il mercato comunitario.

b) Il sistema di licenze di esportazione introdotto dalla Cina

(74) Come si è detto al considerando 32, nell'aprile del 1994 le autorità cinesi hanno introdotto un sistema di licenze di esportazione che consiste in un contingente annuo all'esportazione e in una licenza per le esportazioni di fluorite dalla Cina.

(75) Negli ultimi anni, il sistema ha subito alcuni cambiamenti: il contingente all'esportazione è stato abolito a metà del 1998, e pertanto a partire dalla seconda metà di quell'anno è restata in vigore soltanto la licenza di esportazione. All'inizio del 1999, le autorità cinesi hanno reintrodotto il contingente. Nel 1998, la tassa per la licenza ammontava in media a 20,3 ECU per tonnellata. Pertanto, se le esportazioni vengono effettuate a un livello di 113,5 ECU, il prezzo effettivo all'esportazione senza tassa per la licenza ammonterebbe a 93,2 ECU.

(76) Il richiedente ha affermato che il sistema cinese di licenze potrebbe venire presto abolito, il che potrebbe comportare un aumento delle esportazioni cinesi di fluorite nella Comunità a prezzi inferiori in caso di scadenza delle misure antidumping.

(77) Gli esportatori/commercianti cinesi hanno obiettato che il sistema di licenze intendeva salvaguardare le risorse di fluorite e garantire stabilità e affidabilità al mercato di tale prodotto, e che non c'era ragione di supporre che il sistema sarebbe stato presto abolito. Essi hanno inoltre affermato che, in caso di scadenza delle misure antidumping, il sistema di licenze non sarebbe stato abolito.

(78) Si è concluso che qualsiasi considerazione in merito alla futura evoluzione del sistema di licenze è piuttosto ipotetica. Da un'analisi del sistema cinese di licenze è emerso tuttavia che, dall'introduzione, esso ha subito più volte modifiche sostanziali, compresa l'abolizione dei contingenti all'esportazione nel 1998. Inoltre, l'importo elevato della tassa imposta dalla Cina per il rilascio della licenza dimostra che i produttori cinesi di fluorite sono in grado di vendere a prezzi bassissimi. Infine, l'esistenza di un sistema di licenze di esportazione concepito e gestito dal governo di un paese terzo ai fini di salvaguardare le risorse non può servire come base per trarre conclusioni in merito all'eventuale persistere del dumping causa di pregiudizio.

c) Andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nella Comunità

(79) Le misure antidumping sembrano aver contribuito a un aumento progressivo dei prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori cinesi. L'abolizione delle misure potrebbe pertanto capovolgere la situazione e provocare un calo dei prezzi all'esportazione, come dimostrano l'esperienza del 1998 e l'elevato importo della tassa imposta dalla Cina per il rilascio della licenza di esportazione.

(80) Inoltre, nel 1998 si sono riscontrati vari casi in cui gli utilizzatori hanno acquistato fluorite cinese a un prezzo inferiore a quello minimo e hanno dovuto quindi pagare dazi antidumping.

2. Probabili conseguenze dell'abolizione delle misure antidumping sulla situazione dell'industria comunitaria

(81) Si rileva innanzitutto che, dopo il periodo dell'inchiesta, uno dei produttori comunitari richiedenti ha cessato la produzione di fluorite, dato che il suo principale cliente era passato alla concorrenza cinese. Il fatto che ciò si sia verificato in un momento in cui erano in vigore misure antidumping, dimostra che se tali misure venissero abolite l'industria comunitaria potrebbe subire un ulteriore pregiudizio.

(82) In secondo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che, nonostante l'applicazione delle misure antidumping, i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito la pressione delle importazioni in questione. Si ritiene che, in assenza di misure, i prezzi (che, come ha dimostrato l'inchiesta, hanno beneficiato degli effetti positivi delle misure antidumping) incomincerebbero a diminuire e la sottoquotazione dei prezzi risulterebbe sempre maggiore. Il potenziale calo dei prezzi cinesi è confermato dagli importi corrisposti per la tassa per le licenze di esportazione, pari in media a 20,3 ECU nel 1998. Detraendo tale importo dal prezzo all'esportazione, il margine di sottoquotazione potrebbe essere valutato a 26,7 %. Si ritiene che tale sottoquotazione dei prezzi comporterebbe gravi perdite per l'industria comunitaria.

(83) In terzo luogo, l'assenza di misure antidumping comporterà verosimilmente l'importazione di ingenti quantitativi di fluorite a prezzi di dumping sul mercato comunitario. I produttori della Comunità subiranno probabilmente ulteriori perdite in termini di volume delle vendite e quote di mercato a vantaggio degli esportatori cinesi.

3. Conclusioni in merito alla probabilità che il pregiudizio persista

(84) Tenuto conto di quanto segue:

- i produttori cinesi di fluorite hanno notevolmente aumentato la propria capacità di produzione, hanno costituito ingenti scorte e hanno registrato un bassissimo tasso di utilizzazione degli impianti,

- l'andamento dei prezzi all'esportazione cif applicati dalla Cina è stato sensibilmente influenzato dalle misure antidumping in vigore e dall'esistenza di un sistema di licenze di esportazione imposto dal governo della Repubblica popolare cinese. Tale sistema non può essere considerato una garanzia del mantenimento dei prezzi all'esportazione in mancanza di misure antidumping,

- in assenza di misure antidumping, gli esportatori cinesi potrebbero applicare prezzi bassissimi, soprattutto se si tiene conto dell'importo della tassa pagata per la licenza di esportazione; è quindi estremamente probabile che la sottoquotazione dei prezzi persista,

- l'industria comunitaria continua a versare in condizioni precarie,

- si sono riscontrati vari casi in cui gli utilizzatori della Comunità hanno acquistato fluorite cinese a un prezzo inferiore a quello minimo all'importazione,

si ritiene probabile che, in caso di abolizione delle misure in vigore, il pregiudizio arrecato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping persista, comportando un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(85) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se si potesse concludere chiaramente che il mantenimento delle misure antidumping non fosse nell'interesse della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità, sono stati valutati i vari interessi in gioco, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(86) Si rammenta che, nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure antidumping consistenti in un prezzo minimo non fosse contraria all'interesse della Comunità. Va sottolineato che la presente inchiesta consiste in un riesame, nel corso del quale viene analizzata una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. I tempi e la natura della presente inchiesta consentono pertanto di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata delle misure antidumping oggetto del riesame.

(87) Per valutare il probabile impatto di una proroga o della mancata proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le suddette parti interessate attraverso un questionario. Nessun importatore ha risposto al questionario, mentre nove utilizzatori hanno inviato una risposta.

1. Interesse dell'industria comunitaria

(88) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha tratto vantaggio dalle misure antidumping in vigore. Negli ultimi anni, essa ha compiuto notevoli sforzi di razionalizzazione per migliorare la sua produttività, che è infatti cresciuta del 33 % durante il periodo in esame. Nello stesso periodo, sono stati effettuati costanti investimenti, il cui livello è stato particolarmente elevato nel 1998, che dimostrano che l'industria è vitale e determinata a continuare l'attività.

(89) L'industria comunitaria continua tuttavia a versare in condizioni difficili, segnatamente in termini di redditività. In tale contesto, un eventuale cambiamento delle condizioni commerciali del prodotto in esame potrebbe incidere in maniera estremamente negativa sulla situazione dell'industria comunitaria della fluorite.

(90) Alla luce di quanto precede, si è concluso che, se le misure non verranno prorogate, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiori. La proroga delle misure sarebbe pertanto nell'interesse dell'industria comunitaria.

2. Interesse degli importatori

(91) Nessun importatore non collegato ha risposto al questionario. L'omessa collaborazione potrebbe indicare che le misure antidumping istituite nel marzo 1994 non hanno sortito gravi effetti negativi sugli importatori. Tale conclusione può essere corroborata dal fatto che le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese hanno continuato ad aumentare durante il periodo in esame e quindi gli importatori hanno potuto continuare ad approvvigionarsi del prodotto in tale paese.

(92) Alla luce di quanto precede, si conclude pertanto che la proroga delle misure non rischia di peggiorare la situazione economica degli importatori in futuro.

3. Interesse dell'industria utilizzatrice

a) Osservazioni preliminari

(93) La fluorite è una materia prima di base utilizzata per la produzione di numerosi derivati con un elevatissimo valore aggiunto. La prima fase di trasformazione della fluorite consiste nella produzione di acido fluoridrico, utilizzato a sua volta per la produzione di fluorocarburi (mezzo di produzione per refrigeranti, solventi, materie plastiche espanse), fluoruro di alluminio (per la produzione dell'alluminio) e altri derivati chimici.

b) Dati forniti dalle parti che hanno collaborato

(94) Nel 1998, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato dalla Cina tutta la fluorite importata, e circa l'80 % della fluorite venduta dall'industria comunitaria.

(95) Nel 1998, tali società che hanno collaborato presentavano un fatturato di 26465 milioni di ECU, 682 milioni dei quali (2,6 %) riguardano prodotti derivati della fluorite. L'industria utilizzatrice della fluorite consiste in piccole, medie e grandi società che hanno effettuato cospicui investimenti nel 1998. La media ponderata della redditività del settore dei derivati della fluorite è passata da 3,7 % nel 1996 a 6,3 % nel 1998.

(96) Dall'inchiesta è emerso che la fluorite rappresenta il 30 % circa dei costi complessivi della produzione di acido fluoridrico e tra il 5 % e il 20 % della produzione dei derivati dell'acido fluoridrico.

c) Obiezioni sollevate dagli utilizzatori

i) Dipendenza dalle importazioni

(97) Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità, dato che gli utilizzatori dipendono dalle importazioni a causa della limitata capacità di produzione di quest'ultima. A tale proposito, essi hanno obiettato che la proroga delle misure antidumping potrebbe incidere negativamente sull'offerta di fluorite nella Comunità, mentre la domanda di tale prodotto sta registrando un aumento in seguito a una serie di sviluppi tecnologici e normativi.

(98) L'industria comunitaria non ha contestato il fatto che le importazioni da paesi terzi siano necessarie per soddisfare la domanda di fluorite nella Comunità. Essa ha sostenuto che le misure antidumping non intendono impedire le importazioni nella Comunità, bensì garantire che esse vengano effettuate a prezzi equi.

(99) Dall'inchiesta è emerso che le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni cinesi l'accesso al mercato comunitario. Tra il 1994 e il 1998, infatti, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate del 146 %, in seguito ad un aumento della domanda di fluorite. Nello stesso periodo, anche l'industria comunitaria ha aumentato le vendite del 58 %.

(100) Alla luce di quanto precede, è improbabile che la proroga delle misure impedisca agli utilizzatori di approvvigionarsi nella Repubblica popolare cinese, mentre il mantenimento di un dispositivo di protezione aiuterà l'industria comunitaria a riprendersi completamente dal pregiudizio subito. È inoltre altrettanto improbabile che la proroga delle misure antidumping possa provocare una carenza di forniture.

ii) Svantaggi concorrenziali

(101) Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che le misure antidumping istituite nei confronti della fluorite cinese faranno aumentare artificialmente il prezzo di tale prodotto nella Comunità; gli utilizzatori di fluorite subirebbero quindi uno svantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti comunitari che non importano il prodotto dalla Repubblica popolare cinese, nonché rispetto ai concorrenti internazionali. La produzione di acido fluoridrico rischierebbe pertanto di essere trasferita negli Stati Uniti e nella Repubblica popolare cinese - paesi in cui l'accesso alla fluorite sarebbe meno costoso -, con la conseguente perdita di posti di lavoro, investimenti e profitti in industrie comunitarie ad elevato valore aggiunto, essenziali per la competitività futura dell'industria comunitaria utilizzatrice di fluorite.

(102) L'industria comunitaria ha obiettato che durante il periodo di applicazione delle misure, l'industria a valle ha effettuato cospicui investimenti nella Comunità, smentendo l'affermazione relativa al trasferimento.

(103) Si è constatato che, tra il 1996 e il 1998, l'industria utilizzatrice di fluorite ha effettuato cospicui investimenti nella Comunità. Inoltre, i prezzi della fluorite negli Stati Uniti sono risultati superiori a quelli praticati nella Comunità. Nel 1998, infatti, i prezzi delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti erano superiori del 7 % a quelli delle esportazioni cinesi sul mercato comunitario. I profitti degli utilizzatori sono aumentati in media dal 3,7 % del 1996 al 6,3 % del 1998, nonostante le misure antidumping in vigore.

(104) Per quanto riguarda, più specificamente, il trasferimento della produzione di acido fluoridrico nella Repubblica popolare cinese, va sottolineato che l'acido fluoridrico è un prodotto estremamente pericoloso, che non si presta a lunghi viaggi. Ciò significa in pratica che il trasferimento della produzione di acido fluoridrico nella Repubblica popolare cinese comporterebbe il trasferimento di tutta l'industria a valle verso tale paese. Le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato in merito al periodo di applicazione delle misure, sembrano smentire quanto affermato. Durante tale periodo, infatti, gli utilizzatori hanno effettuato cospicui investimenti nella produzione a valle della Comunità. Alla luce di quanto precede, risulta improbabile che, in caso di proroga delle misure antidumping, tutta l'industria a valle possa venire trasferita nella Repubblica popolare cinese.

(105) Alla luce di quanto precede, non si ritiene che la proroga delle misure antidumping nella forma attuale possa arrecare svantaggi concorrenziali all'industria utilizzatrice.

iii) Fonti alternative di approvvigionamento

(106) Alcuni grandi produttori di derivati della fluorite dipendono dalle importazioni di tale prodotto. Gli utilizzatori hanno sostenuto che la fluorite non proveniente dalla Cina (ad esempio quella keniota o messicana) presenta notevoli impurità, il che spiega perché la Repubblica popolare cinese rappresenti la fonte più affidabile di approvvigionamento. La proroga delle misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina ostacolerebbe pertanto l'accesso degli utilizzatori alle forniture di fluorite di buona qualità.

(107) Va notato innanzitutto che, nonostante le differenze in termini di purezza, le importazioni da altri paesi sono aumentate durante il periodo di applicazione delle misure antidumping, in seguito ad un aumento della domanda. Ad esempio, le importazioni dal Messico sono cresciute di sei volte, mentre quelle provenienti dal Kenya sono aumentate del 57 %. Sembrerebbe quindi che tale fluorite sia adatta a determinate applicazioni a valle.

(108) In secondo luogo, il notevole aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese indica che le misure istituite nel 1993 non hanno comportato l'esclusione delle importazioni cinesi dal mercato comunitario, bensì un aumento dei prezzi.

(109) Si conclude pertanto che è improbabile che la proroga delle misure antidumping in vigore riduca l'accesso degli utilizzatori a fluorite di ogni tipo.

4. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(110) Dopo aver esaminato i vari interessi in gioco, si ritiene probabile che la proroga delle misure antidumping possa contribuire ad assicurare una relativa stabilità del prezzo della fluorite sul mercato comunitario, il che non sembra aver sortito effetti negativi sulla situazione economica degli utilizzatori durante il periodo di applicazione delle misure in vigore. Inoltre, l'assenza di protezione nei confronti delle importazioni oggetto di dumping rischierebbe di peggiorare la già precaria situazione dell'industria comunitaria, compromettendone l'esistenza.

(111) Alla luce di quanto precede, si conclude che nella fattispecie non esistano motivi sufficienti per giustificare, per ragioni inerenti all'interesse della Comunità, l'abolizione delle misure antidumping in vigore.

I. RIESAME INTERMEDIO

(112) Gli esportatori/commercianti cinesi hanno giudicato illegale l'avvio del riesame intermedio, limitato alla forma delle misure, poiché non erano stati presentati elementi che dimostrassero la necessità di modificare la forma delle misure. A questo proposito, essi hanno obiettato che la richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base non conteneva informazioni in merito all'inefficacia delle misure antidumping in vigore.

(113) Va detto che il riesame intermedio limitato alla forma delle misure è stato avviato d'ufficio dalla Commissione, poiché le informazioni contenute nella domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base presentata dal richiedente indicavano che l'efficacia delle misure in questione era compromessa.

(114) Dall'inchiesta è emerso che, sebbene l'industria comunitaria abbia perduto quote di mercato durante il periodo in esame, le misure antidumping nella forma attuale le hanno consentito di aumentare i prezzi e quindi di ridurre le perdite, soprattutto nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998. La durata delle misure non ha tuttavia consentito all'industria comunitaria di riprendersi completamente, segnatamente in termini di redditività. Per quanto riguarda l'efficacia delle misure in vigore, pertanto, la forma attuale risulta adeguata per garantire una piena ripresa dell'industria comunitaria e non va quindi modificata.

(115) Infine, per quanto riguarda gli utilizzatori, l'inchiesta ha dimostrato che le misure antidumping nella forma attuale non hanno inciso significativamente sulla loro situazione economica.

(116) Si conclude pertanto che le misure antidumping vanno mantenute nella forma attuale.

J. MISURE ANTIDUMPING

(117) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le proprie osservazioni sulle informazioni comunicate. Si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione definitiva.

(118) Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, dev'essere mantenuto il dazio antidumping calcolato sulla base del prezzo minimo di 113,50 ECU per tonnellata (peso netto a secco) sulle importazioni di fluorite originaria dalla Repubblica popolare cinese, istituito con regolamento (CE) n. 486/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fluorite in pannello o in polvere, di cui al codice NC ex 2529 21 00 (codice Taric 2529 21 00 10) o ex 2529 22 00 (codice Taric 2529 22 00 10), originaria della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo di 113,50 EUR per tonnellata (peso netto a secco) ed il prezzo netto franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento.

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, sia stato applicato il criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o pagabile per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), il prezzo all'importazione minimo sopra fissato, viene ridotto proporzionalmente al prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio pagabile è quindi pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.

4. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 62 del 5.3.1994, pag. 1.

(3) GU C 276 del 4.9.1998, pag. 2.

(4) GU C 62 del 4.3.1999, pag. 3, modificato da GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 23.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 20.7.1999, pag. 25).