32000R1994

Regolamento (CE) n. 1994/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 22/09/2000 pag. 0008 - 0014


Regolamento (CE) n. 1994/2000 del Consiglio

del 18 settembre 2000

che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

(1) Con il regolamento (CE) n. 1092/2000 della Commissione(2), (in appresso "regolamento del dazio provvisorio"), sono stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene (in appresso "SBS") di cui ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99, originaria di Taiwan.

(2) A conclusione di una parallela inchiesta antidumping sono stati imposti, con il regolamento (CE) n. 1091/2000 della Commissione(3), dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di SBS originaria di Taiwan.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Una volta informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire i dazi provvisori, numerose parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ("regolamento di base"), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione sono state sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori su dette importazioni.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6) Si sono analizzate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, quando lo si è giudicato opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

(7) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) Il prodotto in esame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, di cui attualmente ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99.

(9) Un importatore comunitario ha dichiarato che la SBS importata da Taiwan è diversa, per fluidità e resistenza, da quella prodotta nella Comunità. L'inchiesta della Commissione, tuttavia, ha dimostrato che i produttori di Taiwan producono vari tipi di SBS la cui composizione è identica a quella dei tipi prodotti nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che, sebbene la qualità della SBS importata da Taiwan possa essere risultata inferiore per una società tra il 1995 e il 1996, anno in cui la società in questione ha iniziato a produrre la SBS, essa è arrivata rapidamente ad un livello paragonabile a quello della SBS prodotta nella Comunità. Gli utilizzatori comunitari, infine, non fanno distinzioni qualitative tra la SBS proveniente da Taiwan e quella proveniente dalla Comunità. La Commissione ha concluso pertanto che la SBS importata da Taiwan e quella prodotta nella Comunità hanno le stesse caratteristiche e lo stesso livello qualitativo.

(10) Un altro importatore comunitario ha dichiarato che la SBS secca e quella allungata con oli dovrebbero essere considerate due prodotti diversi, perché utilizzati da industrie diverse. Diversi produttori e utilizzatori di SBS, tuttavia, hanno confermato alla Commissione che molti utilizzatori della Comunità, specie quelli dell'industria calzaturiera, non fanno distinzioni tra la SBS secca e quella allungata con oli. Si conclude pertanto che non è possibile distinguere il mercato della SBS secca da quello della SBS allungata con oli.

(11) La società suddetta ha inoltre dichiarato che la SBS, sia essa secca o allungata con oli, è simile ad altri tipi di prodotti, quali la stirene-isoprene-stirene (in appresso "SIS", anch'essi fabbricati dai produttori comunitari di SBS, e che pertanto non vi è motivo di distinguere la SBS da questi altri prodotti. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la SBS secca e quella allungata con oli hanno esattamente la stessa composizione fisica di butadiene e stirene, e si distinguono solo per l'aggiunta di oli al termine del processo di produzione. Questa composizione fisica differenzia indiscutibilmente la SBS dagli altri prodotti quali la SIS. Si conclude pertanto che ai fini della presente inchiesta la SBS secca e quella allungata con oli devono essere considerate un unico prodotto distinto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(12) Non essendo state presentate altre argomentazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 18 del regolamento del dazio provvisorio.

D. SOVVENZIONI

(13) Le conclusioni del regolamento del dazio provvisorio riguardanti le sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono pertanto definitivamente confermate, salvo risultanze diverse nel presente documento.

I. ASPETTI GENERALI

1. Calcolo del tasso d'interesse commerciale prevalente

(14) Si è deciso di applicare in via provvisoria, ai fini della presente inchiesta, un tasso d'interesse generale del 9 % determinato in base alle informazioni pertinenti ottenute durante l'inchiesta. Il governo di Taiwan ha però contestato l'attendibilità di questo tasso.

(15) La Commissione ha pertanto ricalcolato il tasso d'interesse generalmente applicabile. Il tasso d'interesse di riferimento, fissato al 7,99 %, corrisponde alla media dei tassi d'interesse commerciali praticati nel periodo dell'inchiesta da otto importanti banche nazionali di Taiwan. Questi tassi d'interesse sono accessibili al pubblico e rientrano nelle statistiche finanziarie mensili pubblicate dal dipartimento Ricerca economica della Banca centrale della Repubblica cinese.

2. Applicazione del tasso d'interesse nel calcolare l'importo della sovvenzione

(16) Secondo il governo di Taiwan, il metodo che consiste nel sommare l'interesse al valore nominale della sovvenzione non può essere applicato alle sovvenzioni sui crediti d'imposta, in quanto i crediti d'imposta dichiarati dalle società vengono utilizzati solo per la denuncia dei redditi annuale, che deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo, e pertanto non viene conferito alcun vantaggio prima di questa data.

(17) Dato però che il vantaggio consiste in una riduzione delle imposte dirette dovute ogni anno, si ritiene che abbia ricorrenza annuale e che includa anche la convenienza di non dover prendere in prestito un importo equivalente al risparmio d'imposta sul mercato aperto.

II. SISTEMI INDIVIDUALI

1. Prestiti a tassi d'interesse preferenziali: incentivi per l'automazione e per il controllo dell'inquinamento

(18) Questi sistemi, descritti ai considerando da 32 a 41 del regolamento del dazio provvisorio, si basano sull'articolo 21, paragrafo 1 della legge per l'ammodernamento delle industrie (in appresso "SUI").

(19) Il governo di Taiwan ha dichiarato che quasi tutte le società taiwanesi possono beneficiare di questi prestiti, che pertanto non sono né specifici né compensabili. Si sostiene che l'ammissibilità a beneficiare del programma è oggettiva e non limitata a determinate imprese.

(20) Per quanto riguarda queste argomentazioni, si è verificato che le autorità di Taiwan limitano l'accesso "ad d'investimenti in grandi società o progetti per l'aumento delle capacità industriali o per il miglioramento delle strutture industriali" che sono "compatibili con la politica industriale del governo volta ad assistere lo sviluppo sano delle industrie" (articolo 21 della SUI). Le disposizioni di questo articolo non possono essere considerate oggettive. I criteri applicati, infatti, non sono né neutri, né di natura economica né di applicazione orizzontale, poiché si sa da prima che determinate imprese hanno maggiori possibilità di beneficiare dei prestiti solo per il settore commerciale cui appartengono. È inevitabile quindi che il sistema favorisca determinati settori a scapito di altri. L'argomentazione è pertanto respinta.

(21) In sintesi, il programma è considerato specifico perché limitato a determinate imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 37 del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(22) I vantaggi conferiti ai produttori esportatori sono stati calcolati come spiegato ai considerando da 38 a 40 del regolamento del dazio provvisorio.

(23) Nel regolamento provvisorio si indicavano per le due società vantaggi pari allo 0,07 %. Questa percentuale viene ridotta allo 0,06 % per la Chi Mei a causa del diverso tasso d'interesse applicato.

2. Esenzione dai dazi all'importazione: acquisti di nuove attrezzature e di attrezzature antinquinamento

(24) Le basi giuridiche di questo sistema di sovvenzioni assertivamente compensabili sono le note aggiuntive 3 e 9 del capitolo 84, le note aggiuntive 4 e 5 del capitolo 85 e le note aggiuntive 1 e 2 del capitolo 90 della tariffa doganale taiwanese per le importazioni e per la classificazione dei beni di importazione e di esportazione (in appresso "codice doganale").

(25) Il governo di Taiwan ha dichiarato che il sistema doganale non corrisponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né trasferimenti diretti di fondi, né la fornitura di beni o servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il sistema prevede un contributo finanziario del governo di Taiwan, il quale rinuncia a dazi all'importazione altrimenti dovuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, e quindi conferisce un vantaggio.

(26) Il governo di Taiwan ha affermato inoltre che il programma descritto ai considerando da 44 a 54 del regolamento del dazio provvisorio viene considerato una normale componente del programma doganale nazionale. Anche se il sistema doganale consistesse in una sovvenzione essa non sarebbe compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(27) Si è affermato in particolare che questo sistema di esenzione dai dazi all'importazione è aperto a tutte le società taiwanesi che intendono acquistare attrezzature non prodotte in loco, e quindi non può essere considerato specifico poiché la gamma delle società che possono beneficiare dell'esenzione non è limitata e poiché il programma viene gestito in base a criteri oggettivi e neutri.

(28) Si ritiene che le note aggiuntive del codice doganale non siano né di natura economica né di applicazione orizzontale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, visto che il programma è limitato a determinate imprese. Per poter beneficiare del sistema, le imprese devono essere registrate come industrie manifatturiere o di servizi tecnici, che si avvarranno del sistema per importare macchinari, attrezzature e strumenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, della contaminazione delle acque, dei rumori o delle vibrazioni, oppure per gli esami e le analisi, secondo le voci dei capitoli specifici del codice doganale.

(29) Le argomentazioni di cui sopra sono respinte; si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 52 del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(30) I vantaggi dei produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui al considerando 53 del regolamento del dazio provvisorio.

(31) I vantaggi ottenuti dalle due società esportatrici sono rispettivamente dello 0,05 % e dello 0,04 %.

3. Esenzione dai dazi all'importazione: importazioni di materie prime

(32) Il sistema di sovvenzioni assertivamente compensabili descritto ai considerando da 55 a 60 del regolamento del dazio provvisorio ha come base giuridica la nota aggiuntiva 6 del capitolo 29 del codice doganale.

(33) Il governo di Taiwan ha dichiarato che il sistema non corrisponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né trasferimenti diretti di fondi, né la fornitura di beni o servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il sistema prevede un contributo finanziario del governo di Taiwan, il quale rinuncia a dazi all'importazione altrimenti dovuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, e quindi conferisce un vantaggio.

(34) Il governo di Taiwan ha affermato inoltre che il programma viene considerato una normale componente del programma doganale nazionale. Anche se il sistema doganale consistesse in una sovvenzione essa non sarebbe compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(35) Si è affermato che in realtà le esenzioni dai dazi per le importazioni di materie prime non prodotte o non sufficientemente disponibili sul mercato locale non sono limitate a determinate imprese, poiché vengono concesse in base a criteri oggettivi e neutri.

(36) Di fatto, il sistema è limitato esplicitamente a determinati fabbricanti, soggetti a regole di gestione aziendale, per l'importazione di materie prime che figurano su un elenco ben preciso, nella fattispecie prodotti chimici utilizzati esclusivamente per produrre plastica, fibre artificiali, gomma e prodotti petrolchimici intermedi mediante reazione chimica, sempreché questi prodotti chimici non siano ancora prodotti o non siano sufficientemente disponibili a Taiwan. La Commissione ritiene pertanto che il sistema sia esplicitamente limitato a determinate imprese che rispondono alle condizioni indicate nella nota aggiuntiva specifica del codice doganale. Dette condizioni non vengono considerate né neutre, né di natura economica né di applicazione orizzontale.

(37) Un esportatore ha fatto notare che tutti i calcoli sono stati effettuati a livello delle società, tranne quelli per l'esenzione dai dazi all'importazione di materie prime. Esso chiede pertanto che anche l'entità di tali sovvenzioni sia calcolata a livello delle società.

(38) Va precisato al riguardo che quando il vantaggio di una sovvenzione è limitato a un dato prodotto, il denominatore per determinare l'importo della sovvenzione dovrebbe riflettere solo le vendite (o le esportazioni) di questo prodotto, mentre negli altri casi il denominatore dovrebbe essere costituito dalle vendite (o dalle esportazioni) totali del beneficiario.

(39) Come rilevano giustamente le società, la Commissione, ha seguito questo metodo per i suoi calcoli riguardanti l'esenzione dai dazi all'importazione di materie prime. Nella fattispecie, si sono individuati solo i vantaggi per il prodotto in questione, utilizzando il corrispondente denominatore delle vendite. Per tutti gli altri sistemi descritti, ci si è basati sulle vendite totali poiché si era riscontrato che i vantaggi non si limitavano a un prodotto particolare.

(40) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 60 del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(41) I vantaggi ottenuti dai produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui al considerando 62 del regolamento del dazio provvisorio.

(42) I vantaggi ottenuti dalle due società esportatrici in questione vanno dallo 0,61 % allo 0,97 %.

4. Crediti d'imposta ed esenzioni fiscali

(43) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni in merito a questi sistemi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 31 del regolamento del dazio provvisorio.

5. Importo delle sovvenzioni compensabili

(44) Le aliquote delle sovvenzioni nazionali stabilite per le società che hanno collaborato sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

(45) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni concernenti la definizione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui al considerando 67 del regolamento del dazio provvisorio.

2. Consumo nella Comunità

(46) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni sul consumo nella Comunità, si conferma la valutazione di cui al considerando 68 del regolamento del dazio provvisorio.

3. Importazioni nella Comunità di SBS da Taiwan

a) Volume, prezzo medio e quota di mercato delle importazioni

(47) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni sul volume, sulla quota di mercato e sul prezzo medio delle importazioni da Taiwan nella Comunità, si confermano le valutazioni di cui ai considerando da 69 a 72 del regolamento del dazio provvisorio.

b) Sottoquotazione

(48) Si ricorda che la sottoquotazione è stata stabilita provvisoriamente in base al confronto tra i prezzi all'esportazione (cif frontiera comunitaria, al netto dei dazi) e i prezzi praticati dall'industria comunitaria (franco fabbrica). I prezzi di vendita considerati per i tipi di prodotto simili sono quelli praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti, al netto degli sconti.

(49) Come indicato al considerando 9 di cui sopra, alcune osservazioni riguardanti la comparabilità dei vari tipi di prodotti sono state ricevute; ciò nonostante si è riscontrato che la SBS importata da Taiwan ed la SBS prodotta nella Comunità hanno le stesse caratteristiche.

(50) Queste osservazioni non alterano le conclusioni del regolamento provvisorio, da cui risulta un margine medio di sottoquotazione pari al 12,3 % dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

(51) Un importatore comunitario ha fatto presente che le scorte e la redditività non sono state calcolate per il 1995. Come si è detto ai considerando 81 e 82 del regolamento del dazio provvisorio, non si sono potute ottenere cifre esatte riguardo alle scorte e alla redditività a causa di mutamenti nel sistema contabile di una società e nella struttura di un'altra società. Comunque sia, l'inchiesta ha dimostrato che la redditività del 1995 è stata superiore a quella del 1996, il che corrobora la determinazione del pregiudizio.

(52) Poiché non si sono ricevute altre osservazioni circa i dati relativi alla produzione, alla capacità, al volume delle vendite, ai prezzi di vendita, alla quota di mercato, alle scorte, alla redditività, agli investimenti e all'occupazione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 76 a 84 del regolamento del dazio provvisorio.

(53) Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave come indicato al considerando 90 del regolamento del dazio provvisorio.

F. NESSO CAUSALE

1. Effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(54) Il governo di Taiwan e un importatore della Comunità hanno dichiarato che la notevole quota di mercato dell'industria comunitaria (89 % durante il periodo dell'inchiesta) dimostra che l'industria comunitaria non ha potuto subire un pregiudizio a causa delle importazioni da Taiwan, la cui quota di mercato è nettamente più modesta (6,1 %). Nel caso in oggetto, si è stabilito che l'industria comunitaria ha notevolmente risentito delle importazioni da Taiwan, che hanno esercitato forti pressioni sui prezzi in un mercato competitivo e trasparente (con una sottoquotazione del 12,3 % durante il periodo dell'inchiesta). Per mantenere la sua quota di mercato, l'industria comunitaria si è dovuta allineare a questa tendenza al ribasso (riduzione dei prezzi del 47 % dal 1995 al periodo dell'inchiesta), il che le ha causato gravi perdite (la redditività dell'industria comunitaria è scesa da + 14,9 % a - 9,8 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta). Si ritiene infine che l'elevata quota di mercato dell'industria comunitaria globale non l'abbia protetta dalla concorrenza sleale delle importazioni sovvenzionate da Taiwan e che la pressione sui prezzi esercitata da queste importazioni sia una delle cause principali del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

2. Altri fattori

(55) Il governo di Taiwan ha dichiarato che l'aumento degli investimenti dei produttori comunitari aveva rilanciato la concorrenza tra di essi, e che queste forze concorrenziali avevano causato un pregiudizio. L'inchiesta, tuttavia, ha dimostrato che gli investimenti hanno registrato fluttuazioni dal 1995 in poi (vedi considerando 83 del regolamento del dazio provvisorio) e che, contrariamente a quanto afferma il governo di Taiwan, non accennano ad aumentare, ma rimangono ad un livello piuttosto basso che corrisponde al normale ammodernamento dei macchinari. I produttori hanno effettuato gli investimenti più ingenti prima del 1995, al momento di creare le loro unità di produzione.

(56) Il governo di Taiwan ha dichiarato altresì che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potrebbe essere stato causato dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Come si è detto al considerando 108 del regolamento del dazio provvisorio, però, i prezzi delle materie prime registrano fluttuazioni sin dal 1995 senza che si delinei alcuna tendenza particolare. Si tratta probabilmente di variazioni cicliche, che pertanto non spiegano il costante ribasso dei prezzi della SBS dal 1995 in poi.

(57) Un importatore della Comunità ha dichiarato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potrebbe essere stato causato da un aumento dei costi di produzione e di vendita, nonché delle spese amministrative generali. L'inchiesta ha rivelato tuttavia che, mentre questi costi sono rimasti praticamente invariati per tutto il periodo 1995-1999, il valore delle vendite dei produttori comunitari ha subito una fortissima contrazione (- 39 %) causata dalla diminuzione dei prezzi.

3. Conclusione

(58) Non essendo pervenute altre osservazioni circa la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma la conclusione di cui ai considerando 110 e 111 del regolamento del dazio provvisorio, secondo la quale le importazioni di SBS da Taiwan hanno recato pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

(59) Non essendo pervenute osservazioni circa l'interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni dei considerando da 113 a 117 del regolamento del dazio provvisorio.

2. Impatto sugli utilizzatori

(60) Dopo l'adozione del regolamento che ha istituito i dazi provvisori, due importatori comunitari si sono detti preoccupati per l'impatto delle misure compensative sui loro clienti. Va osservato che una di queste società ha importato da un produttore taiwanese che non ha collaborato al procedimento ed è stata assoggettata a un dazio provvisorio cumulativo compensativo e antidumping con un'aliquota del 28,2 %. Se saranno istituiti dazi definitivi, comunque, tutti gli importatori avranno la possibilità di scegliere se acquistare la SBS dai produttori comunitari, da uno dei produttori taiwanesi che hanno collaborato o da un'altra fonte non soggetta a misure.

(61) Si stima pertanto che l'aumento medio dei prezzi causato dall'istituzione di dazi definitivi debba essere dell'1,1 %. L'inchiesta ha confermato che l'impatto di tale aumento sugli utilizzatori sarebbe limitato. Avendo esaminato l'impatto dei dazi su numerosi utilizzatori tipici, per i quali la SBS rappresentava il 40 % dei costi di produzione, si è riscontrato che l'istituzione dei dazi ridurrebbe dello 0,3 % in media la redditività delle loro attività legate alla SBS.

(62) Per di più, visto che molti degli utilizzatori comunitari acquistano gran parte della SBS da produttori comunitari, non si registrerebbero aumenti di prezzo per la maggior parte dei loro acquisti.

(63) Poiché gli importatori comunitari non hanno fornito altri elementi di prova e gli utilizzatori comunitari non hanno fatto osservazioni, si conferma la conclusione di cui al considerando 123 del regolamento del dazio provvisorio.

3. Conclusione

(64) Si ritiene che le nuove argomentazioni presentate circa la determinazione dell'interesse della Comunità non siano tali da infirmare la conclusione secondo la quale non esistono motivi impellenti che ostino all'istituzione di dazi compensativi. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie.

H. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

(65) Considerate le conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi compensativi definitivi per impedire che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate da Taiwan.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(66) Come si è detto al considerando 127 del regolamento del dazio provvisorio, si è stabilito un livello di prezzi non pregiudizievole sommando ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria la sua perdita media effettiva e un margine di profitto dell'8 %, in modo da coprire i costi di produzione dell'industria comunitaria e il margine di profitto che si sarebbe presumibilmente ottenuto in assenza di importazioni sovvenzionate dal paese in questione.

2. Forma e livello del dazio

(67) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping o dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. I sistemi di sovvenzioni oggetto del presente procedimento non costituiscono sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Le sovvenzioni in quanto tali incidono sia sui prezzi all'esportazione che sui prezzi interni dei produttori esportatori, e pertanto non modificano il margine di dumping.

(68) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore.

(69) Le aliquote del dazio compensativo applicabili ai produttori taiwanesi che hanno collaborato sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(70) Come risulta dal considerando 129 del regolamento del dazio provvisorio, le due società esportatrici che hanno collaborato rappresentano meno del 30 % della SBS originaria di Taiwan importata nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta.

(71) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui potevano usufruire anche i produttori che non hanno collaborato al procedimento. Si considera che la mancata collaborazione è dovuta al fatto che i suddetti esportatori hanno fatto uso di sovvenzioni compensabili e ne hanno tratto un beneficio superiore al livello de minimis. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, delle risultanze dell'inchiesta e per evitare di premiare la mancata collaborazione si è ritenuto appropriato stabilire un dazio compensativo residuo dell'8,2 %.

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(72) Considerate l'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene che gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1092/2000 debbano essere definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene di cui ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99 (codici Taric: 4002 19 00 10, 4002 99 10 10 e 4002 99 90 91), originaria di Taiwan.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 1092/2000 sono riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 26.

(3) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 12.