32000R1987

Regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione, del 20 settembre 2000, che stabilisce il livello del limite quantitativo comunitario applicabile alle reimportazioni nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese previo perfezionamento passivo economico in detto paese e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione

del 20 settembre 2000

che stabilisce il livello del limite quantitativo comunitario applicabile alle reimportazioni nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese previo perfezionamento passivo economico in detto paese e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato VII,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza, all'occorrenza, l'adeguamento dei limiti quantitativi in vigore sulle reimportazioni previo perfezionamento passivo economico.

(2) Il limite quantitativo applicabile alle reimportazioni nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese previo perfezionamento passivo economico in detto paese non basta a soddisfare il fabbisogno d'importazione degli operatori commerciali comunitari per tutta la durata dell'attuale accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

(3) La tabella che figura all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 deve essere modificata di conseguenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il limite quantitativo comunitario applicabile nel 2000 alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 13, originari della Repubblica popolare cinese, previo perfezionamento passivo economico in detto paese è fissato a 827000 pezzi.

2. La tabella che figura all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificata di conseguenza.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 186 del 25.7.2000, pag. 1.