32000R1925

Regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell'11 settembre 2000, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 12/09/2000 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione

dell'11 settembre 2000

che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È necessario raccogliere in un unico regolamento tutte le definizioni specifiche dei fatti generatori dei tassi di cambio da utilizzare nei calcoli previsti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(2).

(2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ha apportato vari cambiamenti agli aiuti vigenti per le organizzazioni di produttori, in particolare l'introduzione dei programmi operativi e modifiche del regime di aiuto all'ammasso privato. Il precedente regolamento d'applicazione, il regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 913/1999(4), non contiene disposizioni sui tassi di cambio da applicare per questi nuovi regimi. Per tale motivo è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 3516/93 con il presente regolamento.

(3) Il regime agromonetario riveduto instaurato dal regolamento (CE) n. 2799/98 rinforza la necessità di sostituire il regolamento (CE) n. 3516/93, poiché i riferimenti al tasso di cambio agromonetario non sono più applicabili.

(4) I fatti generatori della compensazione finanziaria e dell'aiuto al riporto debbono essere coerenti con i fatti generatori dei prezzi di ritiro e di altri importi considerati nel calcolo.

(5) La possibilità offerta alle organizzazioni di produttori di utilizzare un margine di tolleranza nell'applicazione del prezzo di ritiro e di altri prezzi previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è limitata dalla necessità di informare lo Stato membro sul livello del prezzo modificato almeno due giorni prima che esso diventi applicabile. Le organizzazioni di produttori devono quindi conoscere il tasso di cambio per questi prezzi prima del periodo per il quale esso sarà applicabile, in modo da poter ottemperare all'obbligo di informare in anticipo le autorità competenti. Il fatto generatore deve quindi essere fissato prima che inizi il periodo della sua applicazione.

(6) Occorre fissare il fatto generatore della compensazione finanziaria per i programmi operativi, stabilendo che esso intervenga il primo giorno della campagna di pesca, in modo che l'organizzazione di produttori possa conoscere il livello dell'aiuto in anticipo.

(7) Occorre stabilire il fatto generatore del tasso di cambio da applicare ai vari prezzi comunicati alla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comune di questo mercato. Tale fatto generatore deve corrispondere ad un solo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato. L'utilizzazione pratica di tali informazioni avviene a posteriori ed è pertanto opportuno fissare il fatto generatore all'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i fatti generatori dei tassi di cambio da utilizzare per i regimi istituiti dal regolamento (CE) n. 104/2000.

Il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima della data in cui interviene il fatto generatore come disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione(5).

Articolo 2

Nel settore della pesca il fatto generatore del tasso di cambio per il prezzo di ritiro e gli importi ad esso relativi, di cui all'allegato I, interviene il ventiduesimo giorno del mese precedente lo svolgimento dell'operazione.

Articolo 3

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 104/2000 interviene il ventiduesimo giorno del mese precedente lo svolgimento dell'operazione.

Articolo 4

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000, all'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento e all'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 dello stesso regolamento interviene il ventiduesimo giorno del mese precedente l'operazione di ritiro dei prodotti immagazzinati.

Articolo 5

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla compensazione finanziaria per i programmi operativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 interviene il primo giorno della campagna di pesca per la quale è stato stabilito il programma operativo.

Articolo 6

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla compensazione finanziaria per il tonno destinato all'industria conserviera di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 interviene il secondo giorno del mese in cui il prodotto viene consegnato.

Articolo 7

Ogni qualvolta può essere concesso un anticipo per una misura prevista dal regolamento (CE) n. 104/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto corrispondente alla misura adottata, conformemente agli articoli da 2 a 6.

Articolo 8

Il tasso di cambio applicabile ai prezzi medi di mercato comunicati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione(6) è il tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 3516/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 3516/93 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.

(4) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 26.

(5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(6) GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

ALLEGATO I

1. Prezzo di ritiro comunitario di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzo di vendita comunitario di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 104/2000.

3. Valore forfettario da detrarre dalla compensazione finanziaria di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000.

4. Importo unitario dell'aiuto comunitario al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000.

5. Importo unitario dell'aiuto forfettario per i ritiri effettuati autonomamente di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000.

6. Prezzo di vendita comunitario per l'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>