Regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 08/09/2000 pag. 0057 - 0058
Regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla pretezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione domande per la registrazione di talune denominazioni quali denominazione di origine e indicazione geografica. (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo. (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento. (4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta. (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2000(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7. (3) GU C 347 del 3.12.1999, pag. 2 e GU C 358 del 10.12.1999, pag. 2. (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 189 del 27.7.2000, pag. 15. ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Ortofrutticoli e cereali ITALIA Castagna del Monte Amiata (IGP) La Bella della Daunia (DOP)