32000R1898

Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2630/97 con riguardo al modello per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 08/09/2000 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione

del 7 settembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2630/97 con riguardo al modello per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 10, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/1999(3), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

(2) Al fine di assicurare un'efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne la presentazione alla Commissione dei risultati dei controlli nel settore bovino, nell'ambito delle relazioni annue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2360/97, occorre prevedere il modello per la trasmissione di tali relazioni.

(3) Il regolamento (CE) n. 2630/97 deve essere pertanto opportunamente modificato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2630/97 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(2) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

(3) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 20.

ALLEGATO

RELAZIONE SUI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL SETTORE BOVINO CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

1. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

a) numero complessivo di aziende registrate nel territorio dello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;

b) numero totale di aziende controllate;

c) numero totale di ispezioni effettuate;

d) criteri dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, utilizzati per la selezione delle aziende controllate, facendo riferimento all'autorità che ha intrapreso tali ispezioni e, se possibile, ripartendo detta selezione secondo i criteri dell'analisi dei rischi;

e) numero totale di allevamenti bovini registrati all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;

f) numero totale di bovini che sono stati oggetto di ispezioni;

g) tipo di controlli effettuati, cioè controlli fisici, controlli documentali, controlli su ritardi nella notifica dei movimenti.

2. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e e):

a) numero di infrazioni constatate e, in particolare, discrepanze osservate in base al tipo di controlli effettuati conformemente al precedente punto 1, lettera g);

b) sanzioni (specificando il genere e le informazioni sul seguito ad esse riservato) comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione(1), presentate secondo il tipo di controlli effettuati e di infrazioni constatate conformemente ai precedenti punti 1 lettera g) e 2 lettera a).

(1) GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.