Regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 08/09/2000 pag. 0018 - 0021
Regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità(1), in particolare il suo articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, occorre stabilire la definizione delle variabili, nonché un elenco di principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa. (2) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche sul lavoro, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità devono misurare l'occupazione e la disoccupazione applicando la definizione di occupazione e di disoccupazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL). (3) La Commissione ha bisogno d'indicatori comparabili per seguire e valutare i progressi realizzati nel corso dell'attuazione degli orientamenti in materia d'occupazione(2). (4) È pertanto opportuno formulare una definizione di disoccupazione comune a tutti gli Stati membri e armonizzare ulteriormente i questionari delle indagini sulle forze di lavoro. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La definizione di disoccupazione figura nell'allegato I del presente regolamento. 2. I principi da seguire nella formulazione delle domande sulla situazione lavorativa figurano nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 1. Le domande sulla situazione lavorativa poste ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità dovranno rispettare i principi che figurano nell'allegato II del presente regolamento e consentire la misurazione della disoccupazione definita nell'allegato I. 2. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere ignorato per il tempo necessario all'adeguamento dell'indagine per campione sulle forze di lavoro. In tal caso, gli Stati membri, quando trasmetteranno ad Eurostat i dati dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, dovranno indicare chiaramente le divergenze rispetto alla definizione ed ai principi menzionati al paragrafo 1. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. (2) GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2. (3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO I Indagine sulle forze di lavoro: definizione di disoccupazione 1. Conformemente alle norme adottate dall'UIL alla 13a e 14a conferenza internazionale degli statistici del lavoro (CISL) ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, i disoccupati sono le persone di età dai 15 ai 74 anni che erano: a) senza lavoro nella settimana di riferimento, ossia che non lavoravano come lavoratori retribuiti o lavoratori indipendenti (per almeno un'ora); b) disponibili a lavorare, ossia ad iniziare un'attività come lavoratore retribuito o lavoratore indipendente entro un termine di due settimane a decorrere dalla settimana di riferimento; c) attivamente alla ricerca di un lavoro, vale a dire che avevano preso delle misure specifiche per trovare un lavoro come lavoratore retribuito o lavoratore indipendente in un periodo di quattro settimane che finiva alla fine della settimana di riferimento, o che avevano trovato un lavoro e che avrebbero iniziato tale lavoro entro un massimo di tre mesi. Ai fini del paragrafo 1 lettera c), sono considerate misure specifiche: - il fatto di contattare con un ufficio di collocamento pubblico al fine di trovare un lavoro, qualunque sia la parte che ha preso l'iniziativa (il rinnovo dell'iscrizione per motivi puramente amministrativi non costituisce una misura attiva), - il fatto di contattare un'agenzia privata (impresa di lavoro temporaneo, impresa specializzata nelle assunzione, ecc.) al fine di trovare un lavoro, - l'invio di una candidatura direttamente ai datori di lavoro, - le ricerche tramite relazioni personali, i sindacati, ecc., - l'inserzione o la risposta ad inserzioni sui giornali, - lo studio delle offerte di lavoro, - la partecipazione a un test, un concorso o un colloquio nel quadro di una procedura di assunzione, - la ricerca di terreni, di locali o di materiale, - le attività per ottenere permessi, licenze o risorse finanziarie. 2. L'istruzione e la formazione sono considerate come mezzi per migliorare l'impiegabilità, ma non sono dei mezzi per la ricerca di un lavoro. Le persone senza un lavoro che seguono degli studi o una formazione saranno considerate disoccupate solo se sono "disponibili a lavorare" e "in cerca di lavoro", in conformità alle definizioni che figurano ai punti 1 lettere b) e c). 3. Le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono considerate disoccupate se non ricevono una retribuzione o un salario significativo (vale a dire >= a 50 %) dal loro datore di lavoro e se sono "disponibili a lavorare" e "in cerca di lavoro". Le persone temporaneamente sospese dal lavoro e se sono "disponibili a lavorare" e "in cerca di lavoro". Le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono equiparate ai lavoratori messi in aspettativa senza assegni su iniziativa del datore di lavoro anche nel caso di finanziamento dell'aspettativa da parte dei pubblici poteri o tramite un fondo sedicesimo CISL. In tal caso, le persone temporaneamente sospese dal lavoro sono considerate come persone attive se è stata convenuta una data per la ripresa dell'attività e se tale data è programmata entro un termine di tre mesi. 4. Durante la stagione morta, non si può ritenere che i lavoratori stagionali conservino un legame formale con la loro occupazione nell'alta stagione. Infatti, essi non ricevono più un salario o una retribuzione dal loro datore di lavoro, anche se è stato loro confermato che ritroveranno il lavoro. Se essi non lavorano nella stagione morta, essi sono ritenuti disoccupati solamente se sono "disponibili a lavorare" e "in cerca di lavoro", in conformità alle definizioni che figurano al punto 1, lettere b) e c). ALLEGATO II Indagine sulle forze di lavoro: principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa 1. Le domande riguardanti la situazione lavorativa ai sensi della definizione dell'UIL (occupato, disoccupato o inattivo) sono in genere all'inizio del questionario individuale. Seguono immediatamente le domande sulle caratteristiche demografiche dei membri del nucleo familiare. In particolare, esse non possono essere precedute da richieste d'informazione sull'attività principale o abituale (studente, casalinga, pensionato, ecc.) o sullo statuto amministrativo di un'iscrizione ad un ufficio pubblico di collocamento ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, se questo può pregiudicare le risposte riguardanti la situazione lavorativa secondo l'UIL. Nel quadro del processo di "dependent interviewing" nel corso delle ondate successive, se la situazione lavorativa di una persona occupata o inattiva è apparentemente permanente o stabile, essa può essere verificata rapidamente facendo riferimento alla situazione nell'ondata precedente. 2. Le domande sull'occupazione sono almeno due: una si riferisce al fatto di lavorare e l'altra al fatto di avere un'occupazione, pur essendo temporaneamente assente dal lavoro (= persone in congedo). La domanda relativa al fatto di lavorare è posta prima di quella relativa al fatto di avere un'occupazione, consentendo così di creare un contrasto tra le due domande e quindi di contribuire all'identificazione completa delle persone temporaneamente assenti. L'identificazione delle persone temporaneamente sospese dal lavoro (aspettativa senza assegni su iniziativa del datore di lavoro) e la loro classificazione nella categoria delle persone attive (o disoccupate) dipende da due fattori del legame formale con il lavoro: l'assicurazione di un ritorno al lavoro e la breve durata (<= 3 mesi) dell'interruzione del contratto di lavoro. Queste due condizioni sono individuate tramite una domanda posta direttamente dopo aver interrogato tali persone sulla loro assenza temporanea o la ragione per cui non hanno cercato un lavoro nel corso delle ultime quattro settimane, o anche proponendo delle categorie di risposte a tali domande. 3. Le domande sull'occupazione e la ricerca di un lavoro contengono un criterio d'orientamento che consente d'identificare le persone che esercitano un'attività minore di alcune ore, o anche di un'unica ora. 4. Le domande sull'occupazione contengono un criterio d'orientamento che consente d'identificare i coadiuvanti familiari non pagati. Questi possono essere identificati anche grazie ad una domanda separata riguardante il lavoro. 5. Le domande sull'occupazione indicano chiaramente che solamente il lavoro retribuito o compiuto in vista di un profitto è considerato un'attività economica ai sensi dell'UIL. 6. Il periodo di lavoro di riferimento deve essere definito con precisione. La domanda sull'occupazione si riferisce in genere all'ultima settimana (periodo che va "dal lunedì alla domenica") e indica le date esatte. È necessario delimitare chiaramente i periodi di riferimento per la ricerca di un lavoro e la disponibilità. Le due domande relative alla ricerca di un lavoro e ai metodi utilizzati a tal fine si riferiscono alle ultime quattro settimane, inclusa la settimana di riferimento, e la domanda relativa alla disponibilità alle due settimane che seguono la settimana di riferimento. 7. La domanda relativa alla ricerca di un lavoro è posta a tutte le persone cui sono state poste le domande sull'occupazione e la cui risposta li identifica come senza lavoro. Questa domanda non è preceduta da nessun altra domanda filtro. Nel quadro del processo di "dependent interviewing" nel corso delle ondate successive, se la situazione di una persona occupata o inattiva per quanto riguarda il lavoro è apparentemente stabile o permanente, essa può essere verificata rapidamente riferendosi alla situazione nell'ondata precedente. 8. L'obiettivo della domanda relativa alla ricerca di un lavoro è di definire gli sforzi, anche irregolari, compiuti dalla persona interrogata per trovare un lavoro o per mettersi in proprio. La domanda è formulata in modo tale da evitare che solamente le attività per un periodo di diverse settimane siano considerate come condizione sufficiente per la ricerca di un lavoro. 9. La domanda relativa ai metodi utilizzati per trovare un lavoro riguarda metodi di ricerca sia attivi che passivi. I seguenti metodi sono ritenuti attivi: - il fatto di contattare un ufficio di collocamento pubblico al fine di trovare un lavoro, - il fatto di contattare un'agenzia privata al fine di trovare un lavoro, - l'invio di una candidatura direttamente ai datori di lavoro, - le ricerche tramite relazioni personali, tramite sindacati, ecc., - l'inserzione o la risposta a inserzioni, - lo studio di offerte di lavoro, - la partecipazione ad un test, un concorso o ad un colloquio nel quadro di una procedura d'assunzione, - la ricerca di terreni, di locali o di attrezzature, - le attività intese ad ottenere dei permessi, delle licenze o delle risorse finanziarie. 10. Il "contatto con l'ufficio di collocamento pubblico al fine di trovare un lavoro" è bilaterale. Esso è stabilito su iniziativa del disoccupato registrato o dell'ufficio e rappresenta la prima (categoria di risposta nella) domanda sui metodi di ricerca di un lavoro. È necessario distinguerlo dal rinnovo dell'iscrizione amministrativa volta a ottenere l'indennità di disoccupazione (se non è preceduto da un periodo di occupazione o di inattività), ma anche dall'aiuto prestato dall'ufficio di collocamento al fine di migliorare l'impiegabilità del disoccupato registrato. Il "contatto con l'ufficio di collocamento pubblico" quale metodo attivo consiste solamente in: - iscrivere, per la prima volta, il proprio nome nello schedario dell'ufficio (dopo un periodo di occupazione o d'inattività), - "informarsi sulle eventuali offerte di lavoro" o - "una proposta di lavoro dell'ufficio", che può essere accettata o respinta dalla persona in cerca di lavoro. 11. I metodi di ricerca di un lavoro sono enumerati finché sono menzionati almeno tre metodi attivi. 12. Le persone attualmente senza lavoro che non ricercano un lavoro perché ne hanno già trovato uno - che inizierà entro un termine massimo di tre mesi - sono identificate e classificate in una categoria separata.