32000R1887

Regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente l'autorizzazione temporanea di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 07/09/2000 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione

del 6 settembre 2000

concernente l'autorizzazione temporanea di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico.

(2) Può essere concessa l'autorizzazione temporanea di un nuovo additivo se, tenuto conto delle condizioni di impiego, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la sua presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che ricorre la condizione indicata all'articolo 3 bis, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, vale a dire l'efficacia.

(3) In base ai dati presentati nel fascicolo ed esaminati dagli Stati membri, ricorrono le condizioni per l'autorizzazione temporanea della "clinoptilolite di origine sedimentaria", appartenente al gruppo "agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti".

(4) Occorre inoltre includere la "clinoptilolite di origine sedimentaria" nel programma di sorveglianza dell'eventuale presenza di diossine previsto per gli altri additivi già autorizzati appartenenti allo stesso gruppo. Tale programma è stato infatti previsto per gli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati nel regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 739/2000(4). Dopo il 15 ottobre 2000, data in cui dovrebbero essere disponibili i risultati dell'intero programma di sorveglianza, il limite di determinazione del metodo di analisi della diossina sarà applicato laddove non sia stato fissato un limite massimo specifico fondato su dati sufficienti ottenuti dal programma di sorveglianza quanto alla presenza di diossine nel nuovo additivo.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La "clinoptilolite di origine sedimentaria", appartenente al gruppo "agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è temporaneamente autorizzata conformemente alla direttiva 70/524/CEE quale additivo nell'alimentazione degli animali, alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento.

Anteriormente al 15 ottobre 2000, la Commissione riesaminerà le disposizioni del presente regolamento in base ai risultati del programma di sorveglianza quanto alla presenza di diossine nel nuovo additivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

(3) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8.

(4) GU L 87 dell'8.4.2000, pag. 14.

ALLEGATO

Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

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