Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 11/08/2000 pag. 0001 - 0010
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(5), prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il medesimo articolo prevede inoltre che, in base a una proposta della Commissione, anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio. (2) Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine(6) prevede che tali regole generali si applichino unicamente a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 8 mesi, e cioè dal 1o gennaio al 31 agosto 2000. (3) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e sostituirlo con il presente regolamento. (4) Come conseguenza dell'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto. (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione. (6) Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. (7) Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. (8) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(7), dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1o gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro. (9) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(8), l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati. (10) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure di identificazione individuale. (11) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola(9) e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica(10). (12) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali(11), e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata. Occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni di detta direttiva. (13) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo. Devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili. (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(12), che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati. (15) È importante che ogni Stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile. (16) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse. (17) Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto dovrebbero essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari. (18) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione. (19) Ogni animale dovrebbe conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita. (20) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali. (21) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro dovrebbero essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto. (22) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure. (23) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento. (24) Dovrebbe essere introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina ed essere reso obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine dovrebbero indicare sull'etichetta informazioni sulle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni. (25) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dovrebbe essere rinforzato a partire dal 1o gennaio 2002. Nel suo ambito, è opportuno che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indichino sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati e sono stati ingrassati e macellati. (26) Altre informazioni oltre a quelle concernenti il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati ingrassati e macellati possono essere fornite nell'ambito del sistema di etichettatura volontario delle carni bovine. (27) È opportuno che a decorrere dal 1o gennaio 2002 sia in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine, fermo restando che le informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. (28) È necessario che il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine si applichi anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori o le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'etichettatura della carne bovina prodotta nella Comunità. È pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta. (29) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, occorre prevedere deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni. (30) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. (31) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(13). (32) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è altresì necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l'autorizzazione, all'autorità competente. L'operatore e l'organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio d'informazioni tra i vari Stati membri. (33) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura facoltativo. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che hanno come fine di garantire nella maggior misura del possibile che le misure adottate per l'etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie. (34) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento può provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata, quando ciò appaia giustificato, a risolvere problemi pratici specifici. (35) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli dovrebbero essere effettuati fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(14). (36) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. (37) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(15), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Identificazione e registrazione dei bovini Articolo 1 1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente alle disposizioni del presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92(16). Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui tali animali devono essere identificati conformemente al presente titolo. Articolo 2 Ai fini del presente titolo si intende per: - "animale": un bovino quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE(17), - "azienda": qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro, - "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato, - "autorità competente": l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92. Articolo 3 Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali; b) basi di dati informatizzate; c) passaporti per gli animali; d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di consumatori interessate riconosciute dallo Stato membro, abbiano accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale. Articolo 4 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1o gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1o settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE. In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1o gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1o settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti. 2. Il marchio auricolare è apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo periodo non può superare i 30 giorni e dopo tale data i 20 giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo. Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 può lasciare un'azienda se non è identificato a norma del presente articolo. 3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, è identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale è effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli. L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è registrata nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione. 4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario. 5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. 6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti dall'autorità competente. 7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'articolo 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi realizzati in questo campo. Articolo 5 Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE. Entro il 31 dicembre 1999 le banche dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva. Articolo 6 1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ciascun animale da identificare ai sensi dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo è consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato. Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato. 2. Ogniqualvolta un animale è spostato, deve essere accompagnato dal suo passaporto. 3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri: - che dispongono di una banca dati informatizzata che, a giudizio della Commissione, è pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che tali animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al terrritorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla banca dati informatizzata. In tali Stati membri il passaporto che accompagna un animale importato da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente, - possono, fino al 1o gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che sono spostati all'interno dello Stato membro interessato, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un certificato veterinario. 4. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, vi provvede il gestore del macello. 5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione. Articolo 7 1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori: - tiene un registro aggiornato, - non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente - entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna. 2. Ogni detentore completa, secondo il caso, il passaporto all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, a norma dell'articolo 6. 3. Il detentore fornisce all'autorità competente, a richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, eventualmente, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato. 4. Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni. Articolo 8 Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di verificare l'osservanza del presente titolo. Essi comunicano tale designazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Articolo 9 Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo. Articolo 10 Le misure necessarie per l'attuazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare: a) le disposizioni sui marchi auricolari; b) le disposizioni sul passaporto; c) le disposizioni sul registro; d) i controlli minimi da effettuare; e) l'applicazione di sanzioni amministrative; f) disposizioni transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo. TITOLO II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Articolo 11 Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che - siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione, - intendano, ai sensi della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o le condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte, si attengono al presente titolo. Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente normativa comunitaria, segnatamente nel settore delle carni bovine. Articolo 12 Ai fini del presente titolo si intende per: - "carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, - "etichettatura": l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita, - "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine. SEZIONE I Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine Articolo 13 Regole generali 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo. Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta. 2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni: a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali; b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]"; c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]". 3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. 4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri. Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione. 5. a) Dal 1o gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette: i) lo Stato membro o il paese terzo di nascita; ii) gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; iii) lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. b) Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati i) nello stesso Stato membro, si può indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure; ii) in uno stesso paese terzo, si può indicare "Origine: (nome del paese terzo)". Articolo 14 Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta "Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]" secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e "Origine" nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione. L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate - con una o più indicazioni tra quelle previste all'articolo 13 e/o - con la data di preparazione delle carni in questione. Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessità, possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Articolo 15 Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate secondo la procedura di cui all'articolo 17, con la seguente indicazione: "Origine: non CE" e "Macellato in: [nome del paese terzo]". SEZIONE II Sistema di etichettatura facoltativo Articolo 16 Regole generali 1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori. Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica: - le informazioni da indicare sull'etichettatura, - le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni, - il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011, - nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente deve disporre a tal fine del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari. Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura. 2. L'approvazione del disciplinare presuppone che l'autorità competente, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, attesta il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura previsto e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni e, dall'altro, il singolo animale oppure gli animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a verificare le informazioni che figurano sull'etichetta. È altresì respinto qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare. 3. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, sempreché gli elementi in essi contenuti riguardino operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in questione. Se, entro un periodo di tempo da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata né concessa, e non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente. 4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo. 5. In deroga ai paragrafi 1-4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale. 6. Uno Stato membro decide che il nome di una o più delle sue regioni non può essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione: - potrebbe dar luogo a confusioni o a difficoltà di controllo, - è riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione è completato con quello dello Stato membro. 7. Gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione del presente articolo e segnatamente delle informazioni riportate sull'etichetta. La Commissione ne informa gli altri Stati membri in seno al comitato di gestione carni bovine di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b); se del caso, possono essere decise regole relative a tali informazioni, e in particolare limitazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Articolo 17 Sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi 1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine a norma della presente sezione se, oltre a rispettare l'articolo 16, hanno ottenuto per i loro disciplinari l'approvazione dell'autorità competente all'uopo designata da ciascuno dei paesi terzi interessati. 2. La validità all'interno della Comunità di un'approvazione rilasciata da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo: - dell'autorità competente designata, - delle procedure e dei criteri che detta autorità applica nell'esaminare il disciplinare, - di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente. La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri. Se, sulla base delle suddette notifiche, la Commissione giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono alle disposizioni del presente regolamento, essa decide, previa consultazione del paese terzo, che le approvazioni concesse da tale paese non sono valide all'interno della Comunità. Articolo 18 Sanzioni Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di cui all'articolo 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione contemplata all'articolo 16, paragrafo 2, o può imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione. SEZIONE III Disposizioni generali Articolo 19 Modalità Le misure necessarie per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare: a) le dimensioni del gruppo di animali ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a); b) le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine o le carni bovine sezionate di cui all'articolo 14; c) le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette; d) le misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo; e) le misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente titolo. Articolo 20 Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione del presente titolo entro il 14 ottobre 2000. Articolo 21 Entro il 14 agosto 2003, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ed eventualmente proposte appropriate sull'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai prodotti trasformati contenenti carni bovine e prodotti a base di carni bovine. TITOLO III Disposizioni comuni Articolo 22 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato o da essa provenienti. 2. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti: a) verificano che gli Stati membri si conformano al presente regolamento; b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento. 3. Lo Stato membro sul cui territorio sia svolta un'ispezione fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale. 4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato veterinario permanente di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3. 5. La Commissione segue l'evoluzione della situazione; in funzione di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 4. 6. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3. Articolo 23 1. La Commissione è assistita: a) ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, dal Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(18); b) ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, dal Comitato di gestione della carne bovina istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(19); c) ai fini dell'attuazione dell'articolo 22, dal Comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE del Consiglio(20). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4. I comitati adottano il proprio regolamento interno. Articolo 24 1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato. Articolo 25 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 42. (2) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 47. (3) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 9. (4) Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. (6) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1. (7) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1). (9) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1). (10) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34. (11) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (12) GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1. (13) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4). (15) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (16) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4). (17) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 97/12/CE (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107). (18) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (19) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (20) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. ALLEGATO Tabella di concordanza >SPAZIO PER TABELLA>