32000R1671

Regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio, del 20 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio

del 20 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(3), accorda alla Finlandia il diritto di mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) La Finlandia dovrebbe adottare misure volte a garantire che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficiano di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle provenienti da altri Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali(4), le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

(4) A norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83, il valore complessivo delle importazioni di birra ammesse in franchigia non può superare la somma di 175 EUR per singolo viaggiatore. A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 90 EUR per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.

(5) La Finlandia ha chiesto una deroga a tali valori e la possibilità di applicare un limite quantitativo per le importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.

(6) Sembra opportuno stabilire un limite non inferiore a 6 litri di birra, tenuto conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.

(7) Occorre stabilire un termine per tale deroga al fine di garantire un trattamento uniforme dei viaggiatori in tutta la Comunità dopo un periodo transitorio.

(8) È opportuno che la durata di tale deroga superi di due anni quella del limite sulle importazioni di birra in Finlandia provenienti da altri Stati membri, per consentire ai commercianti finlandesi al dettaglio di adattarsi alla nuova situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 918/83 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 47 ter

In deroga ai valori stabiliti dall'articolo 47, la Finlandia è autorizzata fino al 31 dicembre 2005 ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra in franchigia."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Parly

(1) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere espresso il 24 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

(4) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 (GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5).