32000R1641

Regolamento (CE) n. 1641/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, relativo al pagamento di un complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2000

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0042 - 0042


Regolamento (CE) n. 1641/2000 della Commissione

del 25 luglio 2000

relativo al pagamento di un complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999(4), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 4 prevede le condizioni di pagamento degli anticipi sull'aiuto compensativo.

(2) L'importo unitario di ogni anticipo, a titolo dell'aiuto da determinarsi successivamente per il 2000, è stato fissato a 17,81 EUR/100 chilogrammi dal regolamento (CE) n. 1157/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000(5).

(3) Per tener conto della difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori di banane della Comunità per le conseguenze di un netto deterioramento del mercato comunitario, è opportuno prevedere il pagamento di un complemento degli anticipi versati per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1o gennaio al 31 ottobre 2000, fermo restando il livello dell'aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento complementare sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1858/93.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori versano, per il 2000, un importo di 7,08 EUR/100 chilogrammi a complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1o gennaio al 31 ottobre 2000.

Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell'aiuto compensativo a titolo del 2000.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,54 EUR/100 chilogrammi.

Il pagamento è effettuato entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

(4) GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.

(5) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 26.