32000R1638

Regolamento (CE) n. 1638/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0038 - 0038


Regolamento (CE) n. 1638/2000 della Commissione

del 25 luglio 2000

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

(2) L'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

(3) La verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2256/1999(4).

(4) Occorre determinare l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001,

a) l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

- 2400 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,

- 3290 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina,

- 3080 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto,

- 880 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel;

b) l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3917 EUR/ha. In tal caso non si applica il disposto della lettera a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.

(3) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

(4) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 13.