32000R1636

Regolamento (CE) n. 1636/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2000/2001

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0034 - 0035


Regolamento (CE) n. 1636/2000 della Commissione

del 25 luglio 2000

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 1999, il periodo medio di invecchiamento nel 1999 era di cinque anni per il whiskey irlandese. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o luglio 2000 e il 30 settembre 2001.

(2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo(3) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2000/2001.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 settembre 2001, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di "Irish whiskey" sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

>SPAZIO PER TABELLA>