32000R1629

Regolamento (CE) n. 1629/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0012 - 0023


Regolamento (CE) n. 1629/2000 della Commissione

del 25 luglio 2000

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 29 ottobre 1999, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) (in appresso "avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio (NA) originario della Lituania, della Polonia e dell'Ucraina.

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dall'associazione dei produttori europei di fertilizzanti (EFMA) per conto di società che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di NA. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori e i consigli di associazione UE-Lituania e UE-Polonia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposte da dieci produttori comunitari denunzianti, cinque produttori esportatori, un esportatore, un'associazione di importatori e sette importatori della Comunità (tre dei quali sono collegati agli esportatori).

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, e ha svolto verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti

1. BASF AG, Limburgerhof, Germania,

2. Fertiberia SA, Madrid, Spagna,

3. Grande Paroisse SA, Parigi, Francia,

4. Hydro Agri France, Nanterre, Francia,

5. Hydro Agri UK Ltd, Immingham, Regno Unito,

6. Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi,

7. Kemira Ince Ltd, Chester, Regno Unito,

8. Kemira SA Wavre, Belgio,

9. Sefanitro SA, Barakaldo, Spagna,

10. Terra Nitrogen (UK) Ltd, Stockton on Tees, Regno Unito.

b) Esportatori/produttori esportatori dei paesi interessati

1. JSC Achema, Jonava, Lituania,

2. Anwil SA, Wloclawek, Polonia,

3. CIECH SA, Varsavia, Polonia,

4. Zaklady Azotowe Pulawy SA, Pulawy, Polonia.

c) Importatori

a) collegati a produttori esportatori

1. Litfert SARL, St Malo, Francia,

2. Scandinavian Chemicals and Fertilisers AB Malmö, Svezia,

3. Daltrade Ltd, Londra, Regno Unito.

b) non collegati a produttori esportatori

1. Helm Düngemittel GmbH, Amburgo, Germania,

2. UNCAA, Parigi, Francia.

(6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o aprile 1998 al 30 settembre 1999 ("periodo dell'inchiesta" o "PI").Tale periodo è più lungo di un anno in modo da coprire due stagioni agricole, fornendo così un quadro del mercato più rappresentativo e includere eventuali mutamenti del mercato successivi all'imposizione, nel 1998, di un dazio specifico inteso a rafforzare le misure antidumping imposte nel 1995 sulle importazioni di NA originario della Russia. L'esame dell'andamento dei fattori pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1995 alla fine del PI.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio, un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato con ammoniaca e acido nitrico, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso. Il prodotto importato nella Comunità è in genere venduto in sacchi da 50 kg e 500 kg. È classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso).

2. Prodotto simile

(8) Il nitrato di ammonio è un puro prodotto di base e le sue caratteristiche chimiche sono analoghe qualunque sia il paese di origine. Esso esiste in due tipi diversi, ossia sotto forma di granuli e di cristalli. Il tipo in granuli ha un diametro maggiore e pertanto ha caratteristiche migliori ai fini dello spargimento. Dall'inchiesta è emerso che tutte le importazioni sono sotto forma di cristalli e che la maggior parte del nitrato di ammonio prodotto dall'industria comunitaria è granulare. Tuttavia, poiché i due tipi hanno caratteristiche chimiche e utilizzazione finale uguali e sono ritenuti intercambiabili dagli utilizzatori, devono essere considerati due tipi diversi dello stesso prodotto.

Pertanto il prodotto fabbricato nella Comunità è risultato simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base" ), a quello proveniente dai paesi interessati. Inoltre, il prodotto esportato verso la Comunità dai paesi interessati e quello fabbricato dai produttori polacchi e lituani venduto sui rispettivi mercati sono considerati simili.

C. DUMPING

1. Lituania

a) Valore normale

(9) L'unico produttore lituano di NA ha collaborato all'inchiesta. Esso vendeva soltanto un tipo di NA (ossia il NA in cristalli). Le vendite effettuate da questo produttore sul mercato interno durante il PI sono rappresentative in quanto superiori al 5 % delle vendite per esportazione (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base).

(10) Più del 20 % delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno sono state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili) maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tali vendite in perdita sono state considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi determinato in base ai prezzi medi ponderati di tutte le vendite non effettuate in perdita, poiché esse rappresentavano più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno.

b) Prezzo all'esportazione

(11) Per le vendite a clienti indipendenti della Comunità il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione verso la Comunità. Per le vendite effettuate tramite importatori collegati il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita a clienti indipendenti. Sono stati applicati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita da questi importatori e per il margine di profitto, quale emerso dall'inchiesta, realizzato dagli importatori indipendenti del prodotto in questione.

c) Confronto

(12) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle spese di trasporto, assicurazione e carico e a quelle accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

d) Margine di dumping

(13) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, per accertare il margine di dumping del produttore esportatore in questione si è effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Dal confronto non è risultato nessun dumping per le esportazioni di NA effettuate dalla società nel PI. Il margine di dumping provvisorio è quindi 0,0 %.

Poiché l'unico produttore lituano, che ha collaborato, rappresentava tutte le esportazioni lituane del prodotto in questione verso la Comunità, il margine di dumping stabilito a titolo provvisorio per questa società vale per l'intero paese.

2. Polonia

a) Collaborazione

(14) La Commissione ha inviato questionari a cinque società (un esportatore e quattro produttori esportatori) citate nella denuncia. Un esportatore e due produttori esportatori hanno risposto entro il termine fissato, un terzo produttore esportatore ha rifiutato di collaborare e un quarto non ha risposto. Tuttavia, dai dati Eurostat relativi alle importazioni è risultato che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano oltre il 90 % del totale delle importazioni originarie della Polonia.

b) Valore normale

(15) I due produttori esportatori che hanno collaborato vendevano un solo tipo di NA (ossia il NA in cristalli). Per entrambe le società le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI sono rappresentative in quanto superiori al 5 % delle rispettive vendite per esportazione (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base).

(16) Più del 20 % delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno sono state effettuate dai due produttori a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili) maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tali vendite in perdita sono state considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Per entrambi i produttori il valore normale è stato quindi determinato in base ai prezzi medi ponderati di tutte le vendite non effettuate in perdita, poiché esse rappresentavano più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno.

c) Prezzo all'esportazione

(17) Uno dei produttori polacchi vendeva il NA per l'esportazione verso la Comunità in due modi:

- direttamente, a importatori indipendenti della Comunità,

- e indirettamente, tramite un esportatore con sede in Polonia.

Sia per le esportazioni dirette che per quelle indirette il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dalla Polonia verso la Comunità.

(18) Il secondo produttore polacco vendeva il NA solo a importatori indipendenti della Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base al prezzo realmente pagato o pagabile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

d) Confronto

(19) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle commissioni, alle spese di trasporto, assicurazione e carico e alle spese accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

e) Margine di dumping

(20) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping per ognuno dei due produttori esportatori in questione è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

La media ponderata dei margini di dumping determinata a titolo provvisorio per i due produttori esportatori che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per i produttori esportatori che hanno omesso di compilare il questionario della Commissione o che comunque non si sono manifestati, il dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Data l'esistenza di almeno un produttore esportatore che non ha collaborato, si è calcolato un margine di dumping residuo, basato sul margine di dumping più elevato accertato per le operazioni rappresentative di un produttore esportatore polacco che ha collaborato. Si è proceduto in tal modo per non premiare l'omessa collaborazione e per prevenire pratiche di elusione.

Il margine di dumping residuo determinato per la Polonia, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 43,4 %.

3. Ucraina

a) Collaborazione

(21) La Commissione ha inviato questionari alle cinque società menzionate nella denuncia. Due hanno risposto entro il termine fissato, affermando che durante il PI non avevano effettuato nessuna esportazione verso la Comunità. Una ha risposto oltre il termine e le è stato comunicato che sarebbe stata considerata come una parte che non aveva collaborato. Nessuna risposta è pervenuta dalle altre due società.

b) Paese analogo

(22) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per l'Ucraina ha dovuto essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Nell'avviso di apertura era stata proposta quale paese analogo appropriato la Polonia.

Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni al riguardo. Inoltre dall'inchiesta è risultato che:

- in Polonia esisteva un sostanziale mercato interno per il prodotto in questione, rappresentativo rispetto alle esportazioni di NA originario dell'Ucraina verso la Comunità,

- vi erano almeno due produttori nazionali (che collaboravano) di dimensioni significative,

- in Polonia si importavano considerevoli volumi di NA da paesi terzi,

- i dati contabili forniti dalle società che avevano collaborato erano attendibili.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha provvisoriamente concluso che la scelta della Polonia come paese terzo ad economia di mercato era ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

c) Valore normale

(23) Il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata del valore normale determinato per i due produttori esportatori polacchi che hanno collaborato. Il modo in cui il valore normale è stato determinato è esposto nei considerando 15 e 16.

d) Prezzo all'esportazione

(24) Non essendo stati forniti dati dagli esportatori, le conclusioni provvisorie sono state elaborate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati disponibili, ossia, nella fattispecie, i dati Eurostat e i dati relativi alle spese di trasporto via mare contenuti nella denuncia.

e) Confronto

(25) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su base fob (franco frontiera del paese esportatore). A tal fine sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti alle spese di trasporto, assicurazione e carico e a quelle accessorie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

f) Margine di dumping

(26) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Per l'Ucraina, il margine di dumping provvisorio applicabile al paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 67,4 %.

D. PREGIUDIZIO

(27) Dopo un andamento positivo tra il 1995 e il 1996, la situazione complessiva dell'industria comunitaria ha iniziato a registrare un forte deterioramento. Tale evoluzione va considerata alla luce degli effetti delle misure antidumping imposte sulle importazioni di NA originario della Russia, entrate in vigore nell'agosto 1995 (prezzo minimo all'importazione) e rafforzate nel marzo 1998 (dazio specifico di 26,3 ECU/t).

1. Definizione dell'industria comunitaria

(28) Due degli undici produttori comunitari denunzianti, avendo fornito informazioni insufficienti, sono stati considerati società che non collaboravano e, pertanto, non sono stati ritenuti parte dell'industria comunitaria. I nove produttori che invece hanno collaborato rappresentano più dell'85 % della produzione comunitaria di NA e costituiscono quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Consumo comunitario

(29) Il consumo comunitario apparente è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato interno quali indicate nella denuncia, ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e alle cifre Eurostat relative al volume delle importazioni.

Su tale base, il consumo comunitario risulta diminuito del 16,7 % tra il 1995 e il PI, e in misura anche maggiore tra il 1996 e il PI. Anche tra il 1998 e il PI vi è stato un calo significativo, che tuttavia va visto alla luce del fatto che i dati per il PI sono calcolati su base annua e che il mercato del NA presenta uno specifico andamento stagionale.

3. Importazioni dai paesi interessati(4)

a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(30) In primo luogo si è esaminato se fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni da tutti i paesi interessati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale proposito, date le risultanze sopra esposte riguardo al dumping per le importazioni originarie della Lituania, queste ultime non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità come importazioni dai paesi interessati, ma sono state esaminate nell'ambito delle importazioni da altri paesi terzi. Quanto alla Polonia e all'Ucraina, per entrambe il margine di dumping stabilito è superiore a quello minimo e il volume delle importazioni non è trascurabile; inoltre, la valutazione cumulativa è stata ritenuta opportuna alla luce delle analoghe condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile. Quanto sopra è comprovato dal fatto che i volumi d'importazione erano sostanziali e che dal 1995 le relative quote di mercato hanno registrato un costante aumento. Inoltre, dal 1996 i loro prezzi sono notevolmente diminuiti. Per giunta, tutti i produttori esportatori hanno applicato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, pur utilizzando canali commerciali uguali o analoghi. Per queste ragioni, si è provvisoriamente concluso che era opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie della Polonia e dell'Ucraina.

b) Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping(5)

(31) Il volume, delle importazioni di NA originario dei due paesi in questione, dopo un aumento tra il 1995 e il 1996, è tornato nel 1997 al livello del 1995 ed è poi risalito bruscamente. Nel PI era superiore del 176,5 % rispetto al 1995, mentre nello stesso periodo il consumo comunitario registrava un calo del 16,7 %. La quota di mercato delle importazioni dai due paesi, dopo essere aumentata dal 2,6 % nel 1995 al 3,1 % nel 1996, è tornata nel 1997 al livello del 1995 per poi salire bruscamente all'8,7 % nel PI, con un incremento del 235 % rispetto al 1995.

c) Prezzi delle importazioni in dumping

i) Andamento dei prezzi(6)

(32) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti originari dei due paesi in questione è diminuita del 23,9 % tra il 1995 e il PI. Più in particolare, dopo un livello massimo nel 1996, i prezzi sono scesi in misura significativa per tutto il periodo successivo, con un calo del 31,4 %.

ii) Sottoquotazione

(33) Si è esaminato se durante il PI i produttori esportatori dei paesi in questione abbiano o meno praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Ai fini di questa analisi i prezzi cif dei produttori esportatori sono stati debitamente adeguati al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ), e confrontati, allo stesso stadio commerciale, ai prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari, sempre per il prodotto confezionato in sacchi. Infatti il prodotto era importato in sacchi, mentre l'industria comunitaria lo vendeva sia in sacchi che sfuso. Ove necessario, sono stati quindi applicati gli opportuni adeguamenti.

Inoltre, dall'inchiesta è emerso che il prodotto granulare veniva in media venduto ad un prezzo più alto rispetto al prodotto in cristalli, tra l'altro a causa delle diverse proprietà in relazione allo spargimento. Pertanto, nel calcolare la sottoquotazione, è stata applicata una riduzione di 5,8 EUR per tonnellata. Questo importo rappresenta la differenza media di prezzo tra il NA in granuli e quello in cristalli venduti dall'industria comunitaria durante il PI.

Infine, nel valutare il livello di sottoquotazione constatato, occorre tener presente l'abbassamento subito durante il PI dai prezzi dell'industria comunitaria, precisato più avanti nel considerando 38.

I margini di sottoquotazione accertati su tale base per ciascun paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(34) Tra il 1995 e il PI la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4,7 %, ossia da 3915 chilotonnellate a 3730 chilotonnellate. In particolare, dopo un significativo aumento tra il 1995 e il 1996, ha registrato un calo del 20,9 % tra il 1996 e il PI.

b) Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

(35) Occorre notare che la capacità e l'indice di utilizzazione degli impianti non sono risultati indicatori significativi per questo tipo di produzione in quanto sul loro andamento incide il fatto che gli impianti in questione servono anche per produrre altri prodotti. Infatti, partendo dal gas naturale trasformato in ammoniaca, si possono produrre svariati prodotti usando le stesse linee di produzione. Fatta eccezione per il 1996, nel periodo considerato la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria è stata sostanzialmente stabile. L'utilizzazione degli impianti, dopo essere aumentata dal 46 % nel 1995 al 56 % nel 1996, è nuovamente diminuita scendendo nel PI ad un livello leggermente inferiore a quello del 1995.

c) Vendite nella Comunità

(36) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso da 3790 chilotonnellate nel 1995 a 3396 chilotonnellate nel PI, ossia del 10,4 %. Occorre notare che nel periodo tra il 1996 e il PI la diminuzione è stata del 19,9 %.

d) Quota di mercato

(37) La quota di mercato dell'industria comunitaria, stabile tra il 1995 e il 1997, è poi aumentata. Nel PI essa era del 71,9 % contro il 66,8 % nel 1995. Nonostante una diminuzione del consumo complessivo dal 1996, l'industria comunitaria, e ancor più i paesi in questione riuscivano ad aumentare la loro quota di mercato. Questo andamento si registrava nel momento in cui venivano imposte misure antidumping sulle importazioni originarie della Russia.

e) Prezzi dell'industria comunitaria

(38) Il prezzo di vendita netto medio dell'industria comunitaria è sceso da 120,5 ECU/t nel 1995 a 99,3 ECU/t nel PI, ossia del 17,6 %. Il calo è stato particolarmente forte tra il 1996 e il PI, quando i prezzi sono costantemente scesi riducendosi del 25,4 %.

f) Redditività

(39) Tra il 1995 e il PI la redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 22 punti percentuali, da 9,6 % a (- 12,4 %). Parallelamente all'andamento dei prezzi, la redditività ha toccato il livello massimo nel 1996 per diminuire poi costantemente tra tale anno e il PI, fino a perdere 31 punti percentuali.

g) Occupazione

(40) Nell'industria comunitaria l'occupazione, dopo aver registrato un aumento tra il 1995 e il 1996, è diminuita da 1986 a 1693 dipendenti nel PI, ossia del 14,8 %.

h) Investimenti

(41) Tra il 1995 e il PI gli investimenti dell'industria comunitaria sono aumentati. Essi comprendono investimenti relativi a fasi di produzione che precedono l'effettiva fabbricazione del NA e non sono quindi direttamente connessi al prodotto in questione. Gli investimenti più importanti tra il 1995 e il PI sono stati quelli relativi agli impianti produttivi per l'acido nitrico, che è una materia prima per la produzione del NA, ma si può anche usare per altri fini, come la produzione di soluzioni UNA.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(42) Si è constatato che nel periodo considerato la situazione dell'industria comunitaria ha subito un deterioramento. Benché le misure antidumping adottate nei confronti delle importazioni di NA originario della Russia abbiano determinato dopo il 1996 un sostanziale calo di tali importazioni, accompagnato, inizialmente, da un miglioramento della situazione generale dell'industria comunitaria, questa in seguito non ha potuto trarre pienamente vantaggio da tali circostanze. Anche se è riuscita a riconquistare metà circa della quota di mercato persa dalla Russia dal 1997, i paesi in questione hanno occupato l'altra metà. Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite del 19,9 % tra il 1996 e il PI, nello stesso periodo le importazioni originarie dei paesi in questione sono aumentate del 111 %. Dall'inchiesta è altresì emerso che durante il PI le importazioni in oggetto erano importate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, tra il 1995 e il 1996 l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare i suoi prezzi medi. Tuttavia, in seguito, ha notevolmente ridotto i suoi prezzi di vendita, con effetti fortemente negativi sulla sua redditività, che dal 1996 si è sostanzialmente deteriorata fino a raggiungere un livello di - 12,4 % nel PI.

Vista l'entità del deterioramento constatato nella situazione dell'industria comunitaria, si conclude provvisoriamente che nel PI l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(43) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, al fine di elaborare le conclusioni relative al nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'impatto di tutti i fattori noti e le relative ripercussioni sulla situazione di tale industria. Questa analisi aveva lo scopo di evitare che l'eventuale pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni in dumping fosse attribuito a queste ultime.

2. Effetto delle importazioni in dumping

(44) Il NA è un prodotto di base senza differenze significative di caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche né di applicazioni tra il prodotto importato e quello di produzione comunitaria. Pertanto, il NA di produzione comunitaria e il NA importato dai paesi in questione sono direttamente concorrenti tra loro soprattutto sulla base del prezzo, in un mercato che è trasparente e fortemente sensibile ai prezzi.

(45) Tra il 1995 e il PI le importazioni dai paesi in questione sono aumentate notevolmente in termini di volume (175 %) e di quota di mercato (dal 2,6 % all'8,7 %) e sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria con una conseguente flessione di questi. Dal 1996 questo andamento ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di calo delle vendite, dei prezzi e della redditività.

Nell'agosto 1995 il Consiglio ha imposto misure definitive (dazio variabile basato su un prezzo minimo all'importazione) sulle importazioni di NA originario della Russia. Dopo un'inchiesta relativa al possibile assorbimento delle misure, nel marzo 1998 il dazio variabile è stato sostituito da un dazio specifico di 26,3 ECU/t. Le importazioni in dumping dai paesi in questione hanno impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dalle misure antidumping imposte sulle importazioni dalla Russia. In termini di volume, i paesi in questione hanno acquisito metà della quota di mercato precedentemente detenuta dalla Russia, mentre per l'industria comunitaria la quota di mercato acquisita è stata modesta e le vendite sono diminuite in termini assoluti. Inoltre, il significativo aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping tra il 1996 e il PI ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di prezzi e profitti.

Di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi in questione l'industria comunitaria poteva o mantenere invariati i prezzi, rischiando di perdere parte della sua quota di mercato, o adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni in dumping. Entrambe le soluzioni avrebbero avuto effetti negativi sulla redditività. Di fatto, dal 1997 l'industria comunitaria ha sostanzialmente abbassato i suoi prezzi di vendita. Ciò ha inciso negativamente sulla redditività, che nel 1998 è scesa a livelli negativi. Questa evoluzione illustra chiaramente come il mercato sia sensibile ai prezzi nonché il considerevole impatto dei prezzi praticati dai produttori esportatori dei paesi in questione.

3. Effetto di altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

(46) Poiché il margine di dumping per le importazioni originarie della Lituania è risultato irrilevante, tali importazioni sono state considerate "importazioni da altri paesi terzi".

Il volume delle importazioni di NA da altri paesi terzi è diminuito da circa 1636 chilotonnellate nel 1995 a circa 720 chilotonnellate nel PI, ossia del 56 %. Nell'ambito di questo gruppo di paesi, nel PI i principali fornitori erano Russia, Lituania, Bulgaria ed Egitto. La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è diminuita dal 28,8 % nel 1995 al 15,2 % nel PI, ossia di 13,6 punti percentuali. Questa diminuzione è in gran parte dovuta alla riduzione delle importazioni originarie della Russia, anche se la quota di mercato delle importazioni originarie della Lituania ha seguito un andamento diverso, aumentando dal 3,2 % nel 1995 al 5,4 % nel 1997 e scendendo poi al 4,5 % nel PI.

Vista la complessiva diminuzione, in termini di volumi e quote di mercato, delle importazioni originarie di altri paesi terzi, tali importazioni nel loro insieme non possono aver contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, anche se non si può escludere che le importazioni dai singoli paesi possano aver contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

b) Diminuzione del consumo apparente

(47) Quanto all'andamento della domanda, tra il 1995 e il PI (rapportato all'anno) il consumo apparente di NA è diminuito di 950 chilotonnellate, ossia del 16,7 %.

Il calo è stato particolarmente forte tra il 1998 e il PI rapportato all'anno. Come indicato sopra, il mercato del NA presenta uno specifico andamento stagionale. La maggior parte delle vendite ha luogo tra ottobre e marzo di ogni anno (alta stagione), mentre nel resto dell'anno la domanda è relativamente modesta (bassa stagione). Poiché il PI, che copre 18 mesi, comprende due basse stagioni e solo un'alta stagione, il consumo apparente annualizzato risulterebbe sottovalutato.

Inoltre, non si può escludere che la contrazione della domanda (anche se statisticamente sopravvalutata nel PI) sia dovuta in qualche misura all'impiego di concimi azotati sostitutivi. In un recente procedimento relativo alle soluzioni UNA si è accertato che negli ultimi anni il consumo apparente di tali soluzioni è aumentato [cfr. regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione(7)]. Tale tendenza è continuata nella seconda metà del 1999.

Tuttavia, anche se la contrazione della domanda ha certamente contribuito ad un aumento della concorrenza e ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, contribuendo in tal modo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quest'ultima aveva previsto una contrazione della domanda e vi si sta adattando, come mostra il recente annuncio della chiusura di diversi impianti. In assenza della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping, il calo dei prezzi e della redditività Nell'industria comunitaria sarebbe stato molto meno forte.

c) Altri fattori

(48) Si è anche esaminato se fattori diversi da quelli sopra esposti possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per quanta riguardi l'offerta, è stato sostenuto che per i concimi azotati vi è un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale, che avrebbe contribuito ad un calo dei prezzi di tali concimi, causando il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Quest'ultima tuttavia durante il periodo esaminato non ha creato capacità supplementari e non ha quindi contribuito in alcun modo ad un aumento dell'eccesso globale di capacità. È possibile che tale eccesso sia la ragione delle esportazioni dei paesi in questione verso la Comunità, ma ciò non giustifica il dumping pregiudizievole.

Quanto ai costi di produzione unitari dell'industria comunitaria, tra il 1995 e il PI essi sono stati relativamente stabili e non hanno pertanto inciso sulla redditività.

Riguardo agli sviluppi tecnologici e alla produttività dell'industria comunitaria, si è accertato che questa ha effettuato investimenti considerevoli per non perdere competitività.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(49) In considerazione di quanto precede, provvisoriamente si è concluso che, anche se il calo del consumo apparente o le importazioni da alcuni paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in particolare in termini di riduzione dei volumi di produzione e di vendita, le importazioni in dumping restano un fattore significativo specialmente per quanto riguarda l'andamento dei prezzi e dei profitti di questa industria. Vista la simultaneità tra, da un lato, la diminuzione e la sottoquotazione dei prezzi accertate per le importazioni in questione e la significativa quota di mercato conquistata dalle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione e, dall'altro, il calo delle vendite accusato dall'industria comunitaria, nonché la riduzione dei suoi prezzi di vendita e la diminuzione della sua redditività, provvisoriamente si è concluso che le importazioni in dumping originarie dei paesi in questione hanno causato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si è quindi anche concluso che l'effetto dei fattori diversi dalle importazioni in dumping non era tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

(50) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se l'istituzione di misure antidumping fosse contraria all'interesse generale della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità si sono valutati tutti i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto in questione, nella misura in cui tali parti hanno fornito le informazioni richieste loro a tal fine.

Per valutare il probabile impatto dell'istituzione o meno di misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari all'industria comunitaria, ad altri due produttori della Comunità, a 51 importatori/operatori, a un'associazione di importatori e a due associazioni di utilizzatori del prodotto in questione. Cinque importatori/operatori (uno dei quali collegato ad un produttore esportatore) e l'associazione di importatori hanno risposto. Le associazioni di utilizzatori invece non hanno compilato il questionario né fornito informazioni in altro modo.

Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sulla situazione dell'industria comunitaria e sul nesso di causalità, vi fossero ragioni valide per concludere che nella fattispecie l'istituzione di misure non era nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(51) L'industria comunitaria si è dimostrata un'industria strutturalmente solida, capace di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni del mercato. Lo comprovano in particolare l'andamento positivo della sua situazione quando sussistevano nuovamente condizioni di effettiva concorrenza, dopo l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Russia, e gli investimenti effettuati per ammodernare la capacità produttiva. Tuttavia, a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping sui prezzi di vendita, l'industria comunitaria non ha potuto trarre pienamente vantaggio dall'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Russia in particolare dal 1996.

Un gruppo di società denunzianti ha già annunciato la fermata di impianti per circa 1 milione di tonnellate di nitrati, finora utilizzati anche per la produzione di NA, con la corrispondente perdita di posti di lavoro. Nonostante i fattori di solidità strutturale sopracitati non si può escludere che, qualora non fossero adottate misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, alcune società dell'industria in questione ridurrebbero ulteriormente o addirittura cesserebbero le attività di fabbricazione del prodotto in questione nella Comunità. Questa conclusione è giustificata alla luce della durata e dell'entità delle perdite finanziarie subite a causa delle importazioni in dumping (perdite per altro in progressivo aumento tra il 1998 e il IP). In effetti, in assenza di misure, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping continuerà a vanificare tutti gli sforzi fatti dall'industria comunitaria per tornare a realizzare un margine di profitto soddisfacente.

L'istituzione di misure consentirebbe invece all'industria comunitaria di ripristinare e mantenere le sue attività nella Comunità.

3. Interesse degli importatori/operatori

(52) Sono state ricevute risposte ai questionari e informazioni dalla European Fertilizer Import Association (EFIA) e da quattro importatori indipendenti e sono state effettuate due visite di verifica. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che gli importatori/operatori in generale non trattano soltanto il NA ma anche, in una percentuale significativa, altri concimi. Pertanto, l'effetto che le misure avrebbero sulla loro attività complessiva sarebbe limitato. Non si può comunque escludere che alcuni importatori risentirebbero negativamente dell'istituzione di misure antidumping.

4. Interesse degli utilizzatori

(53) Gli utilizzatori del prodotto in questione sono gli agricoltori comunitari. La domanda di concimi azotati sembra relativamente anelastica e gli agricoltori tendono a rivolgersi alla fonte che pratica i prezzi più bassi. Essi quindi nelle stagioni 1998 e 1999 hanno tratto vantaggio dai bassi prezzi del NA. Tuttavia, il fatto che le associazioni di utilizzatori non abbiano collaborato consente in via provvisoria di concludere, che quasi certamente eventuali misure antidumping non avrebbero ripercussioni decisive sugli utilizzatori. Molto probabilmente l'adozione di misure antidumping comporterebbe un aumento del costo del NA per gli agricoltori. Tuttavia, dato che i concimi rappresentano una parte modesta dei costi di produzione totali, non si ritiene che i possibili effetti negativi sugli agricoltori comunitari siano tali da neutralizzare gli effetti positivi che le misure contro il dumping pregiudizievole avrebbero per l'industria comunitaria.

5. Concorrenza e effetti distorsivi sugli scambi

(54) Per quanto riguarda gli effetti che eventuali misure avrebbero sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno sostenuto che i dazi eliminerebbero i produttori esportatori in questione dal mercato comunitario, riducendo notevolmente la concorrenza, e farebbero aumentare i prezzi del NA.

Tuttavia alcuni dei produttori esportatori in questione probabilmente continueranno a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non pregiudizievoli o non di dumping, vista la loro crescente affermazione sul mercato. Per i produttori esportatori per i quali sono stati accertati margini di dumping e di pregiudizio più elevati l'imposizione di dazi antidumping si tradurrà probabilmente in un calo del volume delle vendite e della quota di mercato. Infine, non si può escludere che quando i prezzi avranno raggiunto un livello tale da eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole le importazioni da altri paesi terzi siano riorientate verso il mercato comunitario. Probabilmente quindi l'industria comunitaria avrà ancora un numero significativo di concorrenti sul mercato e, come indicato sopra, visto il gran numero di produttori comunitari e data la trasparenza del mercato, gli utilizzatori avranno ancora la possibilità di scegliere tra più fornitori del prodotto in questione.

Si ritiene pertanto che l'imposizione di dazi antidumping non limiti indebitamente le possibilità di scelta degli utilizzatori e non indebolisca la concorrenza.

6. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(55) Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono ragioni valide per non imporre dazi antidumping.

H. MISURE PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(56) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le suddette importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

Allo scopo di stabilire il livello del dazio, si è tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Al fine di determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, si sono calcolati i margini di pregiudizio. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e i prezzi non pregiudizievoli del NA venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

I prezzi non pregiudizievoli sono stati ottenuti sommando all'intero costo di produzione unitario il margine di profitto che sarebbe stato ragionevolmente ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole, tenuto conto dell'adeguamento per la differenza tra NA granulare e NA in cristalli già applicato nel calcolo della sottoquotazione. Il margine di profitto usato per tale calcolo è l'8 %.

Il denunziante aveva sostenuto che sarebbe stato appropriato un margine di profitto del 10-15 % visto che nel 1995 e nel 1996 l'industria comunitaria aveva realizzato rispettivamente profitti del 9,6 % e del 18,6 %, che a lungo termine occorreva sostituire gli investimenti e che si doveva ottenere un adeguato rendimento del capitale netto per gli azionisti.

Dopo aver esaminato le diverse osservazioni dei denunzianti in proposito, si è concluso in via provvisoria che un margine di utile del 5 % avrebbe garantito all'industria comunitaria il livello di redditività che essa avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi nel PI in assenza delle importazioni in dumping. A questo proposito, l'utile realizzato nel 1995 si può ritenere come un utile ottenuto in assenza di dumping pregiudizievole, in quanto nel 1995 l'industria comunitaria ha potuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping imposte sulle importazioni di NA originario della Russia, anche se in un mercato in espansione. Quanto al 1996, esso è stato un anno in cui la tendenza all'aumento della redditività si è confermata, per quanto con un'espansione della domanda ancora maggiore, che ha determinato una situazione del mercato eccezionalmente positiva, con eccellenti risultati per tutti gli operatori economici. Durante il PI, contrariamente al 1995-1996, la situazione del mercato era depressa. Nel determinare l'utile che si sarebbe potuto realisticamente realizzare nel PI in assenza di dumping pregiudizievole si è pertanto tenuto conto non solo della precedente situazione dell'industria comunitaria, ma anche della situazione complessiva del mercato nel PI, giungendo alla conclusione che l'8 % si poteva considerare un margine di utile non pregiudizievole appropriato.

La differenza risultante dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria è stata poi espressa in percentuale del valore totale all'importazione cif.

2. Misure provvisorie

(57) Il denunziante ha sostenuto che vi erano segni della comparsa di nuove forme di NA, ossia miscugli di NA con altri prodotti, unicamente intesi ad eludere le eventuali misure antidumping relative al NA. Si attira l'attenzione delle autorità doganali sulla questione.

Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, istituire nei confronti delle importazioni originarie della Polonia e dell'Ucraina un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di pregiudizio accertato, in quanto questo è inferiore al margine di dumping.

Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi constatate in alcuni procedimenti precedenti che riguardavano la stessa categoria generale di prodotti, cioè i concimi, si ritiene opportuno istituire i dazi sotto forma di importo specifico per tonnellata.

Come base per il dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati usati i margini di dumping più elevati accertati per le operazioni rappresentative di un produttore che ha collaborato.

Sulla base di quanto precede, gli importi dei dazi provvisori sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Visti i risultati dell'inchiesta relativi alla Lituania e considerato che il margine di dumping è irrilevante, non si devono imporre misure provvisorie nei confronti di questo paese. La Commissione continuerà tuttavia a esaminare la situazione nonché ogni ulteriore elemento di prova che dovesse esserle fornito, al fine di elaborare risultanze definitive.

(58) Uno dei produttori esportatori polacchi ha offerto un impegno. Non è stato tuttavia possibile accettarlo, in quanto l'accettazione avrebbe comportato l'esenzione di un considerevole volume di importazioni dal dazio antidumping provvisorio e non avrebbe quindi consentito di eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

(59) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta antidumping. Esse rispecchiano pertanto la situazione delle singole società constatata nel corso dell'inchiesta. Le aliquote di dazio individuali, contrariamente all'aliquota nazionale applicabile "a tutte le altre società", si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese in questione e fabbricati da tali società e quindi dalle specifiche entità giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento con la denominazione e l'indirizzo corrispondenti, comprese le entità ad esse collegate, non possono beneficiare delle aliquote individuali e devono pertanto essere assoggettati all'aliquota applicabile "a tutte le altre società".

(60) Qualsiasi richiesta di applicazione di dette aliquote individuali, ad esempio, in seguito al cambiamento di nome di un'entità, o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita, deve essere rivolta senza indugio alla Commissione(8) ed essere accompagnata da tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative ad eventuali modifiche nelle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, conseguenti al cambiamento di nome o al cambiamento nelle entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. Disposizione finale

(61) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e di miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originari della Polonia e dell'Ucraina.

2. L'importo del dazio è pari all'importo fisso in euro per tonnellata di nitrato di ammonio indicato qui di seguito per il prodotto fabbricato dalle seguenti società:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(9), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, viene ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, comunicare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite riguardo all'analisi dell'interesse della Comunità e comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU C 311 del 29.10.1999, pag. 3.

(4) A fini di riservatezza, dato che in alcuni dei paesi interessati vi è un solo produttore esportatore, le cifre contenute nel presente regolamento ad essi relative sono indicizzate o approssimative.

(5) Per la valutazione dell'andamento del volume e della quota di mercato e per confrontare dati coerenti sono stati usati soltanto dati Eurostat.

(6) Per valutare l'andamento dei prezzi e confrontare dati coerenti sono stati usati soltanto dati Eurostat, mentre per il calcolo della sottoquotazione e dei margini di pregiudizio durante il PI sono stati usati, se disponibili, i dati forniti dai produttori esportatori.

(7) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

(8) Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione C

DM 24-8/38

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles .

(9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.