Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 31/07/2000 pag. 0045 - 0099
Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare gli articoli 24, 25, 26, 33 34, 35, 36 e 80, considerando quanto segue: (1) Il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali relative ai meccanismi del mercato vitivinicolo e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione. (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in una molteplicità di regolamenti comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposizioni in un unico regolamento. (3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno tuttavia apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare determinate regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione. (4) L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve o di altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve. (5) È opportuno specificare i suddetti prodotti commestibili. (6) Sotto il profilo economico, il regime di aiuto è inteso ad incoraggiare l'utilizzazione di materie prime ottenute da uve di origine comunitaria anziché di materie prime importate per la fabbricazione dei succhi di uve o di prodotti commestibili a base di tali succhi. È pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori. (7) È opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto per le materie prime che presentano le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve. Occorre pertanto prescrivere, in particolare, che le uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo. (8) Per l'applicazione del regime di aiuto in esame occorre istituire un sistema amministrativo che consenta di controllare sia l'origine che la destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto. (9) Ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto e di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle operazioni. (10) Tuttavia, per evitare un eccessivo dispendio amministrativo sia per i trasformatori che per l'amministrazione, non appare opportuno imporre l'obbligo della dichiarazione scritta preventiva ai trasformatori che utilizzano quantitativi limitati di uve o di mosti di uve per campagna. È necessario fissare tali quantitativi. Detti trasformatori sono tuttavia tenuti a comunicare alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, all'inizio della campagna, che intendono trasformare un determinato quantitativo di uve o di mosto di uve. (11) Nel caso in cui il trasformatore non coincida con l'utilizzatore del prodotto, può risultare difficile per le autorità preposte al controllo, soprattutto se stabilite in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, sapere se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento o di un succo di uve per il quale è già stata inoltrata una domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere che nel documento che scorta il trasporto del prodotto figuri un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto. (12) Affinché il regime di aiuto possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun prodotto, il quantitativo minimo sul quale può vertere una dichiarazione. (13) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo di uve. In considerazione della necessità di finanziare dette campagne, è opportuno fissare l'aliquota dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace campagna di promozione del prodotto. (14) Poiché la trasformazione viene effettuata sia da trasformatori occasionali sia da imprese che operano in modo continuo, è necessario che le modalità di applicazione del regime di aiuto tengano conto di tale differenza strutturale. (15) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino. (16) Per evitare spese ingiustificate, nonché a fini di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra le materie prime impiegate e il succo di uve ottenuto, basato sulle normali tecniche di trasformazione. (17) Per motivi commerciali, alcuni operatori conservano per lunghi periodi in magazzino il succo di uve prima del condizionamento. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione. (18) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Per motivi di uniformità di funzionamento del regime negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore. (19) L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta la vinificazione del succo di uve e l'aggiunta di succo di uve al vino; per garantire l'osservanza di tale disposizione, è opportuno precisare gli obblighi e i controlli particolari ai quali sono soggetti i trasformatori e gli imbottigliatori di succo di uve. (20) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica dei vini. (21) A norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre adottare modalità d'applicazione in particolare per quanto riguarda le condizioni di concessione di tale aiuto. Su tale base, è opportuno stabilire modalità specifiche applicabili ai piccoli produttori. È inoltre utile disporre che possano beneficiare dell'aiuto soltanto i produttori che hanno soddisfatto gli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria per un periodo determinato. (22) Le operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, nonché i quantitativi di questi prodotti che sono detenuti, devono essere oggetto di una dichiarazione alle competenti autorità. I quantitativi di detti prodotti che sono o sono stati utilizzati per l'arricchimento devono essere iscritti nei registri previsti dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Non occorre quindi prevedere la presentazione di alcuna documentazione supplementare per poter beneficiare dell'aiuto. (23) Per garantire un'applicazione uniforme del regime d'aiuto in questione, è opportuno armonizzare a livello comunitario la determinazione del titolo alcolometrico potenziale dei mosti. (24) I mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati hanno un prezzo di costo che è funzione della loro gradazione potenziale naturale; per tener conto di questo fatto, nonché della necessità di non perturbare le correnti di scambio, occorre differenziare l'importo dell'aiuto fissando un importo più elevato per i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati originari dei vigneti più meridionali della Comunità, che tradizionalmente producono i mosti di uve con la più alta gradazione alcolometrica naturale. (25) L'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti del codice NC 220600, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, per la fabbricazione di taluni prodotti commercializzati nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino. (26) I prodotti del codice NC 220600, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati. (27) Ai fini dell'applicazione del regime di aiuti, è necessario instaurare una prassi amministrativa che consenta il controllo sia dell'origine, sia della destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto. (28) Per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni. (29) Affinché il regime di aiuti possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda. (30) Occorre altresì precisare che l'aiuto è concesso solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999. (31) Per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino. (32) È opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda. (33) Per motivi tecnici, gli operatori tendono a conservare a lungo i mosti in magazzino prima della fabbricazione dei prodotti destinati alla commercializzazione. Per questo motivo è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, abbinato al deposito di una cauzione di importo adeguato allo scopo di garantire le istanze competenti dal rischio di pagamenti indebiti. È pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione. (34) Il capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2 dello stesso regolamento, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio. Occorre adottare modalità di applicazione relative alla conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti. (35) Occorre definire che cosa si intenda per produttore e, tenuto conto degli obblighi impostigli, esigere che sia proprietario del prodotto oggetto del magazzinaggio contrattuale. (36) È necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio. A tal fine, è in particolare necessario prevedere che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio dello stesso Stato membro e che sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato. (37) Onde uniformare le modalità di conclusione dei contratti, essi devono essere stipulati sulla base di un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi. (38) L'esperienza acquisita nell'attuazione dei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in che misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio si applichi per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi e definire esattamente le date di inizio e di fine del magazzinaggio contrattuale. (39) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che, se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo stesso termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento in caso di rinvio delle date di scadenza del magazzinaggio. È pertanto necessario derogare a tale disposizione per la determinazione dell'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale. (40) Affinché la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi di mercato, occorre prescrivere che i contratti possano essere conclusi soltanto per un quantitativo apprezzabile. (41) È necessario limitare l'aiuto al magazzinaggio ai prodotti che influiscono sull'andamento dei prezzi di mercato. È pertanto opportuno concedere l'aiuto soltanto per i prodotti sfusi e per gli stessi motivi i contratti devono riguardare esclusivamente prodotti aventi un sufficiente livello qualitativo. Occorre inoltre limitare la conclusione dei contratti relativi ai vini da tavola a vini in avanzata fase di elaborazione, senza peraltro impedire, nel periodo di validità del contratto, i trattamenti o processi enologici necessari alla buona conservazione del prodotto. (42) Per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare il titolo alcolometrico minimo del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio. Nello stesso intento, occorre inoltre prevedere, per il vino da tavola che forma oggetto di contratti di magazzinaggio, la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto. (43) Per evitare abusi, è necessario precisare che a un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v. q. p. r. d. (44) Onde evitare che i prodotti che formano oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, occorre vietare la loro commercializzazione e talune attività ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto. (45) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i mosti di uve oggetto di un contratto a lungo termine possono essere trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. Poiché detta trasformazione costituisce un'operazione normale, è opportuno autorizzarla in via permanente. (46) È necessario che l'organismo d'intervento sia informato di qualsiasi trasformazione di mosti di uve vincolati a contratti di magazzinaggio, affinché si possa procedere ai necessari controlli. (47) La trasformazione di mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati implica una diminuzione di volume del prodotto immagazzinato e conseguenti spese di magazzinaggio. D'altra parte, poiché il prodotto ottenuto presenta una plusvalenza, la diminuzione delle spese di magazzinaggio è compensata dall'aumento degli interessi. In caso di trasformazione del prodotto, risulta pertanto giustificato mantenere, per tutto il periodo di validità del contratto, l'importo dell'aiuto al livello calcolato sulla base dei quantitativi di mosti sotto contratto prima della trasformazione. I prodotti ottenuti devono peraltro possedere i requisiti imposti dalla regolamentazione comunitaria. (48) L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere stabilito tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; tali spese non variano in funzione del tipo di prodotto, mentre gli interessi sono proporzionali al valore del medesimo. Per tener conto di tale situazione e semplificare la gestione dei contratti conclusi, occorre fissare l'importo dell'aiuto per giorno e per ettolitro, nonché per gruppi di vini da tavola e di mosti. In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'importo dell'aiuto per i mosti concentrati deve essere fissato moltiplicando l'importo dell'aiuto per i mosti per il coefficiente 1,5. Gli importi fissati dal presente regolamento potranno tuttavia subire modificazioni in caso di variazioni sensibili del prezzo di mercato dei prodotti o dei tassi di interesse. (49) Occorre inoltre prevedere la possibilità di abbreviare il periodo di magazzinaggio nel caso in cui i prodotti usciti dall'ammasso siano destinati all'esportazione. La prova dell'avvenuta esportazione dei prodotti deve essere fornita, come nel caso delle restituzioni, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(2). (50) Per garantire l'efficacia della misura, tenendo conto anche delle esigenze amministrative degli organismi d'intervento, occorre prevedere i termini per il versamento degli aiuti. Tuttavia, per sopperire al fabbisogno di liquidità dei produttori che stipulano contratti a lungo termine, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di istituire un regime di anticipi, abbinati alla costituzione di una cauzione appropriata. (51) Qualora alla scadenza di un contratto di magazzinaggio di vino da tavola sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto per lo stesso prodotto, e su richiesta del produttore, le formalità relative alla conclusione possono essere semplificate. (52) Il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati alla fabbricazione di succhi di uve si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio e destinati alla fabbricazione di succhi di uve, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti. (53) Occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni, in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l'alcole neutro; nel fissare tali caratteristiche, occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e, d'altra parte, della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi. (54) È opportuno rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione. (55) Per quanto riguarda le distillazioni facoltative di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all'approvazione dell'organismo d'intervento, per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull'osservanza degli obblighi che spettano alle due parti. Questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato. Tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che, da una parte, esistono produttori che intendono far distillare da terzi e, dall'altra, produttori che dispongono di impianti di distillazione. (56) In particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore. A tal fine conviene prevedere che questo produttore debba fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna. Occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione. (57) In base all'esperienza acquisita, è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, che figurano nel contratto di consegna. (58) È opportuno prevedere termini per il versamento degli aiuti ai distillatori da parte degli organismi d'intervento. È inoltre opportuno prevedere che il versamento dell'aiuto al distillatore possa essere anticipato. Per garantire che l'organismo d'intervento non sia esposto a rischi ingiustificati, è necessario prevedere un regime di cauzioni. (59) L'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le distillazioni obbligatorie, non è sempre facile per i produttori calcolare esattamente i quantitativi di prodotti che sono tenuti a consegnare per adempiere il loro obbligo. È opportuno evitare che il superamento del termine di consegna implichi conseguenze sproporzionate all'infrazione commessa, in particolare per i produttori che hanno consegnato quasi tutti i quantitativi richiesti e ai quali restano da consegnare solo piccoli quantitativi complementari. È quindi opportuno considerare che i produttori hanno soddisfatto il loro obbligo principale entro i termini, purché essi consegnino successivamente i quantitativi che devono ancora essere forniti. (60) Le distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno. È pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione. Come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti. È quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono ai loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi. (61) Con le diverse distillazioni esistenti nel settore vitivinicolo è possibile ottenere alcole neutro definito nell'allegato del presente regolamento sulla base di criteri relativi alla composizione; per poter verificare il rispetto di tali criteri, è necessario adottare metodi di analisi comunitari. (62) Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni operazione commerciale ed ogni operazione di controllo. Date le possibilità limitate del commercio, è opportuno ammettere un numero limitato di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati. (63) È opportuno scegliere come metodi di riferimento comunitari per le analisi i metodi generalmente riconosciuti e garantirne un'applicazione uniforme. (64) Per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti con i metodi di analisi previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre definire i termini di ripetibilità e riproducibilità dei risultati ottenuti mediante questi metodi. (65) È opportuno che il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche si applichi franco impianti del distillatore; in taluni casi il trasporto è assicurato dal distillatore per motivi pratici; per non ostacolare questa prassi spesso necessaria, occorre precisare che, in questi casi, il prezzo di acquisto è diminuito delle spese di trasporto. (66) L'obbligo di distillare rappresenta un onere cospicuo per i produttori isolati, che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino. Tale obbligo li indurrebbe a sostenere, per il trasporto delle vinacce di uva e delle fecce di vino, spese sproporzionate alle entrate che potrebbero ricavare dall'alcole ottenuto; è quindi opportuno consentire a tali produttori di non procedere alla consegna dei suddetti prodotti. (67) Occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento. (68) In certe zone di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli quantitativi che vi sarebbero tenuti. Conviene pertanto concedere loro, su richiesta dello Stato membro di cui sono cittadini, la facoltà di liberarsi del loro obbligo mediante il ritiro sotto controllo. (69) I produttori che consegnano vinacce di uva per la fabbricazione di enocianina forniscono generalmente vinacce non fermentate; i trattamenti cui esse sono sottoposte per l'estrazione dell'enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione; è quindi opportuno esonerare tali produttori in proporzione alle loro consegne di vinacce di uva destinate alla suddetta trasformazione. (70) L'utilizzazione dei vini, che dovrebbero essere consegnati a titolo delle prestazioni viniche, per l'elaborazione dell'aceto di vino può ridurre il volume dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento; È quindi opportuno consentire ai produttori di liberarsi dall'obbligo di distillare il vino eventualmente necessario per completare le prestazioni viniche consegnando questo vino all'industria dell'aceto. (71) Nel caso di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, conformemente all'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è necessario garantire l'eliminazione totale dei sottoprodotti di qualsiasi trasformazione di uve prima della fine della campagna durante la quale sono stati ottenuti. Per conseguire questo obiettivo è opportuno prevedere un sistema di controllo appropriato senza che ciò comporti tuttavia oneri amministrativi sproporzionati, in particolare negli Stati membri con produzione vinicola molto scarsa. (72) È opportuno comprovare la consegna delle vinacce, delle fecce e dei vini al distillatore, precisando se quest'ultimo è situato nello stesso Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore. (73) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 11 e dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante la distillazione. (74) Per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi. Il tipo e il numero di documenti prescritti devono tener conto delle differenze esistenti fra i vini e le fecce di vino, da un lato, e le vinacce di uva, dall'altro. Ai fini di un funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, è opportuno prevedere che la presentazione della domanda nonché il versamento dell'aiuto ai distillatori avvengano entro termini da determinare. È inoltre opportuno prevedere una misura di proporzionalità nel caso in cui il distillatore, pur avendo rispettato i suoi principali obblighi, ne fornisca la prova in ritardo. (75) Il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato tenendo conto delle spese medie di trasporto e di distillazione del prodotto in questione. (76) Per i prodotti consegnati agli organismi d'intervento a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno fissare un prezzo forfettario unico che si applichi ai prodotti indipendentemente dalla materia prima. (77) In talune regioni della Comunità il rapporto fra i quantitativi di vinacce e i quantitativi di vino e di fecce è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle considerate per la fissazione del prezzo forfettario. Tale situazione determina o rischia di determinare, in alcune di queste regioni, l'impossibilità economica di raggiungere lo scopo finale della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. È quindi necessario fissare, unitamente al prezzo forfettario, prezzi differenziati secondo la materia prima del prodotto ottenuto dalla distillazione, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l'applicazione di questi ultimi nelle regioni in cui l'applicazione del prezzo forfettario crea le suddette difficoltà. (78) Il ricorso a detta facoltà non deve provocare un aumento delle spese dell'organismo d'intervento e quindi del FEAOG. È necessario stabilire una corrispondenza fra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell'origine dell'alcole e il prezzo forfettario. Tale corrispondenza deve far sì che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente. (79) Mancando un mercato organizzato dell'alcole etilico a livello della Comunità, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione degli alcoli, che sono tenuti a prendere in consegna a titolo delle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono obbligati a rivenderli ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto. È necessario prevedere che la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia imputata, nei limiti di un importo forfettario, al FEAOG, sezione garanzia. (80) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 la distillazione è destinata a sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino al comparto dell'alcole per usi commestibili. Per poter tener conto delle eccedenze di fine campagna è opportuno avviare le distillazioni a partire dal 1o settembre di ogni campagna. (81) La responsabilità della Comunità in materia di smercio di taluni alcoli di vino richiede una migliore conoscenza delle operazioni commerciali sul mercato dell'alcole. Pertanto, le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione circa gli alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie devono essere estese agli alcoli provenienti dalle distillazioni volontarie e detenuti dagli organismi d'intervento. (82) È opportuno precisare meglio le caratteristiche che devono avere i prodotti che possono essere distillati. (83) Conviene prevedere che il controllo materiale dei prodotti che entrano in distilleria sia effettuato secondo modalità che assicurino un'adeguata rappresentatività. (84) Occorre determinare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi da parte del produttore. È tuttavia opportuno che la Commissione adotti regole da applicare per quanto riguarda il diritto all'aiuto dei distillatori che non abbiano rispettato taluni termini amministrativi, in particolare per tener conto del principio delle proporzionalità. (85) È opportuno prevedere disposizioni che consentano di tener conto dei motivi di forza maggiore che possono impedire la distillazione prevista. (86) Per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno sottoporre i distillatori a un regime di riconoscimento. (87) Per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno permettere che questi vini siano trasformati in vini alcolizzati ad opera sia dei distillatori che degli elaboratori e prevedere i necessari adattamenti del regime generale. (88) È opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, per garantire modalità di controllo più appropriate. (89) Occorre precisare le condizioni del pagamento del prezzo d'acquisto del vino, dell'erogazione dell'aiuto all'elaboratore del vino alcolizzato, dell'anticipo di detto aiuto, nonché della costituzione e dello svincolo di una cauzione. (90) L'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; occorre precisare che la presenza di un simile rivelatore non deve impedire la circolazione del vino e dei prodotti da esso derivati. (91) Per tener conto di talune prassi esistenti in alcuni Stati membri per il trasporto dei prodotti alla distilleria, in particolare quando si tratta di piccole quantità, conviene autorizzare gli Stati membri a permettere che il trasporto sia effettuato in comune. (92) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo di acquisto del vino da corrispondere al produttore che ha aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato per il quale è stata presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento o che ha beneficiato di detto aiuto. (93) È assai difficile stabilire un rapporto tra l'aumento del titolo alcolometrico praticato dai singoli produttori e il vino consegnato alla distillazione; di conseguenza, la determinazione precisa del vantaggio economico ottenuto da ogni produttore richiede una mole di lavoro amministrativo eccessiva, che rischia di ritardare il versamento degli aiuti e di rimettere in questione tutto il sistema delle misure d'intervento; occorre applicare una riduzione del prezzo d'acquisto del vino, fondata sull'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ciascuna zona viticola; onde evitare gli oneri amministrativi particolarmente gravosi che deriverebbero da un controllo sistematico dell'aumento del titolo alcolometrico presso tutti i produttori, occorre prevedere una riduzione forfettaria, all'interno di ogni zona o parte di zona, del prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione. (94) È equo e ragionevole disporre che i produttori i quali non hanno proceduto, per nessuna parte della loro produzione di vino da tavola, all'aumento del titolo alcolometrico del vino mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1493/1999, possano ricevere il prezzo integrale. I produttori i quali siano ricorsi a tale procedimento soltanto per una parte della loro produzione inferiore a quella da essi consegnata alla distillazione dovrebbero ricevere il prezzo integrale per un quantitativo corrispondente alla differenza tra il volume consegnato e il volume arricchito. (95) Gli aiuti per i prodotti ottenuti dalla distillazione e i prezzi dei prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento nel quadro delle distillazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono essere adattati per tener conto della riduzione del prezzo di acquisto del vino. (96) La situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. (97) Ai fini di un pari trattamento degli acquirenti, è opportuno determinare modalità specifiche per le gare. (98) È opportuno stabilire che lo smaltimento di tali scorte d'alcole possa avvenire tramite diversi sistemi di gara, in funzione tanto dei quantitativi di alcole a 100 % vol che sono oggetto delle gare stesse, quanto dell'utilizzazione e della destinazione dell'alcole. (99) Poiché la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole, l'aggiudicatario deve essere il concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte. Occorre inoltre prevedere delle disposizioni per l'eventualità che diverse offerte concernenti la stessa partita abbiano lo stesso prezzo. (100) Per permettere la realizzazione di esperimenti in aziende di medie dimensioni circa i nuovi impieghi che alcuni operatori hanno concepito per l'alcole e poter così sviluppare, a lungo termine, la possibilità di smerciare quantitativi ragguardevoli di alcole comunitario senza creare perturbazioni sul mercato delle bevande alcoliche, deve essere prevista la facoltà, subordinata a determinate condizioni, di proporre offerte per quantitativi non superiori a 5000 hl. (101) È necessario stabilire quali delle trasformazioni in merci esportate, realizzate in regime di perfezionamento attivo, siano assimilabili a impieghi industriali veri e propri. (102) Per avere la garanzia che gli alcoli venduti siano effettivamente utilizzati a fini che non creano perturbazioni sul mercato dell'alcole, è necessario che le offerte presentate nell'ambito delle suddette gare contengano l'indicazione precisa dell'impiego previsto. (103) È opportuno disporre che un offerente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Occorre inoltre definire le conseguenze giuridiche che la presentazione di più di un'offerta comporta per l'offerente. (104) Per non influenzare la concorrenza con i prodotti cui l'alcole potrebbe sostituirsi, occorre consentire alla Commissione di non dar seguito alle offerte ricevute. (105) Per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate, nelle quali i prezzi proposti siano ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere, entro certi limiti, la possibilità di aggiudicare una partita di sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche. Questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alle riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio. (106) Nonostante il margine di tolleranza relativo al quantitativo globale di alcole posto in vendita, il prezzo da versare prima della consegna di un buono di ritiro dev'essere calcolato in base ad un volume di alcole a 100 % vol stabilito in numero di ettolitri. (107) È opportuno procedere regolarmente a vendite mediante gara ai paesi della zona dei Caraibi prevedendo come destinazione finale dell'alcole aggiudicato esclusivamente il suo impiego nel settore dei carburanti, al fine di garantire a questi paesi una maggiore continuità degli approvvigionamenti. Sulla base dell'esperienza acquisita, si è constatato che questo sbocco può molto difficilmente perturbare i mercati e costituisce un'importante possibilità di smercio. (108) Occorre mettere in rapporto l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi con le capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate riducendo in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione a carico degli operatori interessati. È necessario adattare conseguentemente i termini previsti per il ritiro dell'alcole aggiudicato. (109) Occorre stabilire alcune condizioni relative alle vendite all'asta ai fini dell'utilizzazione dell'alcole di origine vinica nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese e tener conto dei costi d'investimento in impianti di trasformazione, senza tuttavia impedire qualsiasi movimento materiale della quantità di alcole messo in vendita. (110) Occorre prevedere che un'asta pubblica di questo tipo possa riguardare diverse partite di alcole, se sono riservati a questo tipo di vendita quantitativi ingenti, e disporre che l'alcole che si trova nelle cisterne in questione non possa più subire alcuno spostamento fino al rilascio di un apposito buono di ritiro. (111) Nel caso di una gara un'asta pubblica che prevede l'utilizzazione dell'alcole nel settore dei carburanti con operazioni di ritiro materiale e di trasformazione distribuite su diversi anni, è opportuno rivedere ogni tre mesi il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol offerto dall'aggiudicatario, applicando un coefficiente descritto nel rispettivo bando di gara, per fare in modo che per il pagamento dell'alcole aggiudicato siano fissati prezzi più strettamente connessi alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali. (112) Date le dimensioni di talune cisterne nelle quali è conservata una parte dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie e la durata considerevole dell'ammasso di detti alcoli, è impossibile, all'atto pratico, conoscere con esattezza il quantitativo di alcole commercializzabile contenuto in determinate cisterne. (113) Occorre pertanto prevedere che debba ritenersi eseguita ogni gara che riguardi, alla fine, un volume di alcole commercializzato compreso tra il 99 e il 101 % del volume inizialmente posto in vendita. (114) È opportuno precisare che la dichiarazione dell'offerente di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole eventualmente aggiudicato non si riferisce agli eventuali difetti occulti che, per la loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte dell'aggiudicatario e rendono il prodotto inidoneo all'utilizzazione prevista. (115) È necessario prevedere, se del caso, la denaturazione dell'alcole per alcune vendite mediante gara al fine di evitare che esso sia utilizzato ad altri fini; la denaturazione dovrebbe essere effettuata aggiungendo benzina al quantitativo di alcole aggiudicato. (116) È opportuno instaurare un sistema di cauzioni, per garantire un efficace svolgimento delle procedure di gara e l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla relativa gara; per le cauzioni si devono fissare importi tali da evitare, a seguito di utilizzazioni contrarie agli obiettivi perseguiti dalle gare, perturbazioni del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, compreso il vino; si devono pertanto determinare i requisiti principali degli obblighi garantiti. (117) Si possono verificare perdite di alcole nel corso dei trasporti terrestri e marittimi, come pure durante le operazioni di trasformazione dell'alcole precedenti l'utilizzazione finale. Occorre attenersi ai parametri tecnici in materia per valutare le variazioni di volume dell'alcole riscontrate in occasione delle operazioni di carico e scarico e fissare un limite di tolleranza specifico per ognuna di tali perdite. (118) È opportuno fissare un limite di tolleranza globale per le perdite di alcole dovute ai numerosi trasporti terrestri e marittimi effettuati nell'ambito di una gara semplice per l'esportazione di alcoli destinati ad essere trasformati in uno dei paesi terzi di cui al presente regolamento. Bisogna inoltre fissare un limite di tolleranza superiore per le perdite di alcole dovute alle operazioni di trasformazione che hanno luogo in un paese terzo in confronto alle stesse operazioni effettuate nella Comunità, in considerazione delle condizioni operative, climatiche ed altre, nonché del fatto che certi materiali hanno un rendimento più scarso in taluni paesi terzi. (119) È opportuno sanzionare le perdite di alcole che superano i limiti di tolleranza fissati, prelevando sulla cauzione di buona esecuzione un importo forfettario corrispondente al prezzo di costo dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento nell'ambito delle distillazioni previste agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. È consigliato svincolare una parte della cauzione di buona esecuzione soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia esibito prove a giustificazione della totalità delle perdite verificatesi nel quadro della gara considerata, in modo da disporre di un importo sufficiente per sanzionare le perdite di alcole non regolamentari. (120) Talune utilizzazioni finali previste per l'alcole nell'ambito di una gara per nuovi usi industriali richiedono la trasformazione dell'intero quantitativo di alcole aggiudicato o parte di esso in alcole rettificato. Talune utilizzazioni previste per l'alcole venduto richiedono un'operazione preliminare di rettifica o di disidratazione; tali operazioni hanno per effetto anche la produzione di alcole dal gusto sgradevole e inadatto all'utilizzazione ai fini inizialmente previsti per le suddette gare. Occorre quindi adattare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni di buona esecuzione. (121) È necessario stabilire che il controllo dello smaltimento dell'alcole ai fini previsti dalle gare comprenda almeno verifiche equivalenti a quelle applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali. Per il controllo di determinate utilizzazioni o destinazioni può essere opportuno il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara. Nel contesto del rafforzamento e dello sviluppo del mercato interno è auspicabile che i controlli materiali siano effettuati nel luogo di partenza o di destinazione dei trasporti di alcole. (122) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto I meccanismi del mercato vitivinicolo sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e da quelle previste dal presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda, in particolare, gli aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati (titolo I), gli aiuti al magazzinaggio privato (titolo II) e gli aiuti alla distillazione (titolo III). Articolo 2 Disposizioni generali 1. Gli Stati membri possono disporre che gli operatori che intraprendono la loro attività per la prima volta nel corso di una determinata campagna siano ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento soltanto per i prodotti provenienti dalla trasformazione di uve di propria produzione. 2. Fatto salvo l'articolo 30 del presente regolamento, gli operatori che nel corso della campagna precedente erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento solo se forniscono la prova di aver ottemperato ai loro obblighi in materia di consegna o di ritiro controllato nel corso della stessa campagna. TITOLO I AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVE, MOSTI DI UVE CONCENTRATI O MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI CAPO I FABBRICAZIONE DI SUCCHI DI UVE Articolo 3 Oggetto dell'aiuto 1. Il presente capo stabilisce le modalità del regime di aiuto previsto dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'aiuto è concesso ai trasformatori: a) che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, trasformano o fanno trasformare le uve che producono, nonché i mosti di uve e i mosti di uve concentrati, ottenuti esclusivamente dalle uve di propria produzione, in succhi di uve o in altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve; oppure b) che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati uve prodotte nella Comunità, nonché mosti di uve e mosti di uve concentrati, ai fini della loro trasformazione in succhi di uve o in altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve. La materia prima utilizzata deve provenire esclusivamente da uve prodotte nella Comunità. 2. Al momento della loro utilizzazione per la fabbricazione di prodotti commestibili, i succhi di uve devono essere conformi alle disposizioni della direttiva n. 93/77/93. Articolo 4 Importo dell'aiuto Gli aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono fissati come segue: a) uve (per 100 chilogrammi): 4,952 euro b) mosti di uve (per ettolitro): 6,193 euro c) mosti di uve concentrati (per ettolitro): 21,655 euro Articolo 5 Requisiti tecnici applicabili alle operazioni di trasformazione I prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione in succo di uve. I mosti di uve e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo. Articolo 6 Modalità amministrative applicabili ai trasformatori 1. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione per tutta la durata della campagna e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999, prima dell'inizio della campagna o, se intraprende per la prima volta l'attività di elaborazione di succo di uve, prima dell'inizio di tale attività, presenta alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione un programma comprendente almeno le seguenti voci: a) nome o ragione sociale e indirizzo; b) i seguenti elementi tecnici: i) natura della materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato), ii) luogo di magazzinaggio dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati destinati alla trasformazione, iii) luogo in cui verrà effettuata la trasformazione. Gli Stati membri possono richiedere la presentazione di dichiarazioni trimestrali, nonché informazioni supplementari a fini di controllo. 2. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione a date definite e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 presenta alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di tali operazioni, una dichiarazione scritta recante in particolare: a) le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1; b) l'indicazione della zona viticola di cui le materie prime sono originarie, secondo la classificazione figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999; c) i seguenti elementi tecnici: i) quantità (in quintali di uve o in ettolitri di mosto o di mosto concentrato), ii) massa volumica, per il mosto e il mosto concentrato, iii) data di inizio delle operazioni di trasformazione e durata prevedibile delle stesse. La dichiarazione verte su un quantitativo minimo di: a) 1300 chilogrammi per le uve, b) 10 ettolitri per i mosti, c) 3 ettolitri per i mosti concentrati. Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari per l'identificazione dei prodotti. 3. I trasformatori che, per ogni campagna, utilizzano un quantitativo non superiore a 50 tonnellate di uve o 800 hl di mosto di uve o 150 hl di mosto di uve concentrato per l'elaborazione di succo di uve, presentano alle autorità competenti, all'inizio della campagna, una dichiarazione recante le informazioni previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Essi non sono tenuti a presentare le altre dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Le dichiarazioni e i programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono presentati in almeno due esemplari, di cui almeno uno è rinviato al trasformatore, debitamente vistato dalle autorità competenti. 5. Il trasformatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare i seguenti elementi, desunti dai documenti di accompagnamento o dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999: a) i quantitativi, la massa volumica e la zona viticola di origine delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti e, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori; b) i quantitativi e la massa volumica delle materie prime elaborate giornalmente; c) i quantitativi di succo di uve ottenuti ogni giorno dalla trasformazione; d) i quantitativi di succo di uve usciti ogni giorno dai suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari. Il trasformatore che procede, nei propri impianti di elaborazione del succo, a una delle operazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, anche miscelando il succo con altri prodotti, non è tenuto a fornire l'informazione di cui alla lettera d) del primo comma. In tal caso, dalla contabilità di magazzino devono risultare inoltre i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno. 6. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 5 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica. Articolo 7 Modalità amministrative applicabili agli utilizzatori 1. Ai sensi del presente articolo, per "utilizzatore" si intende qualsiasi operatore diverso dal trasformatore di succo di uve che esegua una delle seguenti operazioni: l'imbottigliamento, il confezionamento o condizionamento, la conservazione per la vendita ad una o più imprese che effettuano le operazioni che precedono o che seguono, o la preparazione, mediante miscela con altri prodotti diversi dal mosto di uve, di prodotti commestibili. 2. Se non esegue egli stesso le operazioni di cui al paragrafo 1, il trasformatore deve indicare nel documento d'accompagnamento previsto all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 se ha presentato o intende presentare una domanda d'aiuto nel quadro del presente regolamento per la fabbricazione di succo di uve. 3. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve ad un utilizzatore stabilito nella Comunità, il quale li immagazzina prima dell'imbottigliamento o della preparazione di altri prodotti commestibili, a) l'azienda di magazzinaggio trasmette il documento d'accompagnamento dei succhi di uve, entro 15 giorni dal ricevimento del prodotto, all'autorità competente del luogo di scarico; b) prima di vistare il documento d'accompagnamento di cui alla lettera a), l'autorità competente si accerta che un quantitativo almeno equivalente a quello oggetto della spedizione sia stato spedito, scortato da idoneo documento d'accompagnamento, ad un imbottigliatore o ad un'azienda produttrice dei prodotti commestibili contemplati dal presente regolamento e che detto quantitativo sia pervenuto agli utilizzatori in questione. Se ricorrono le condizioni previste al primo comma, lettera b) e previa ricezione del documento di accompagnamento, l'autorità competente del luogo di scarico rinvia copia del documento d'accompagnamento di cui alla lettera a), debitamente vistata, al trasformatore/speditore del succo di uve. 4. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve ad un imbottigliatore stabilito nella Comunità, questi trasmette, entro quindici giorni dalla ricezione del prodotto, copia del documento d'accompagnamento all'autorità competente del luogo di scarico. Al più tardi quindici giorni dalla sua ricezione, l'autorità competente del luogo di scarico rinvia copia del documento d'accompagnamento, debitamente vistata, al trasformatore/speditore del succo di uve. Tuttavia, se l'imbottigliatore o il trasformatore lo richiedono, la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata viene loro trasmessa direttamente dall'autorità competente o dal servizio abilitato del luogo di scarico. 5. Se il trasformatore spedisce i succhi di uve all'interno della Comunità ad un utilizzatore che produce altri prodotti commestibili a base di succo di uve, a) il fabbricante di tali prodotti trasmette all'autorità competente il documento d'accompagnamento che scorta i succhi di uve entro quindici giorni dal ricevimento del prodotto, b) l'autorità competente vista i documenti d'accompagnamento di cui alla lettera a) solo se dispone di sufficienti garanzie riguardo all'effettiva destinazione dei succhi di uve alla fabbricazione dei prodotti commestibili considerati. Se possiede tali garanzie, entro quindici giorni dalla ricezione del documento d'accompagnamento di cui al presente paragrafo, l'autorità competente del luogo di scarico ne rinvia copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve. 6. Ai sensi del presente articolo, l'utilizzatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultino in particolare: a) i quantitativi non condizionati di succo di uve entrati ogni giorno nei suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo dello speditore o del trasformatore; b) i quantitativi non condizionati di succo di uve usciti ogni giorno dai suoi impianti, nonché il nome e l'indirizzo dei destinatari; c) i quantitativi condizionati ogni giorno di succo di uve e/o di succo di uve miscelato con altri prodotti, con l'indicazione dei quantitativi di succo di uve utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione. 7. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica. Articolo 8 Domanda di aiuto 1. Per beneficiare dell'aiuto, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna, una o più domande di aiuto corredate: a) della copia della dichiarazioni annuali o trimestrali da lui detenuta o di un riepilogo di questi ultimi; b) di una copia della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del presente regolamento o di un riepilogo di tale documentazione. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo. 2. Per beneficiare dell'aiuto, il trasformatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine delle operazioni di trasformazione, una domanda di aiuto corredata: a) della copia della dichiarazione da lui detenuta; b) di una copia o di un riepilogo della documentazione contabile di cui all'articolo 6, paragrafo 5. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo, c) di una copia del documento di accompagnamento relativo al trasporto delle materie prime ai propri impianti di trasformazione o di un riepilogo di detti documenti. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo siano vistati da un organismo di controllo. Nella domanda di aiuto sono indicati il quantitativo di materie prime effettivamente trasformato e il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono terminate. 3. Inoltre, entro i sei mesi successivi alla data di apposizione del visto di cui all'articolo 7 del presente regolamento o alla data di esportazione del succo di uve, i trasformatori presentano, secondo i casi: a) la copia del documento di accompagnamento vistata dall'autorità competente a norma dell'articolo 7; b) una copia del documento di accompagnamento recante il timbro dell'ufficio doganale che certifica l'esportazione. 4. Tutta la documentazione richiesta per poter beneficiare dell'aiuto dev'essere presentata non più di sei mesi dopo la presentazione della domanda. Se i documenti vengono presentati nei sei mesi successivi alla scadenza di tale termine, l'aiuto è ridotto del 30 %; se il ritardo è superiore a sei mesi, l'aiuto non è più versato. Articolo 9 Condizioni per la concessione dell'aiuto 1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è corrisposto soltanto limitatamente ai quantitativi di materie prime effettivamente utilizzati, che non eccedono il seguente rapporto tra prodotto e succo di uve ottenuto: a) 1,3 per quanto riguarda le uve, in 100 kg per ettolitro, b) 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro per ettolitro, c) 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro per ettolitro. In caso di fabbricazione di succo di uve concentrato, i suddetti coefficienti sono moltiplicati per 5. 2. Salvo forza maggiore, se il trasformatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento diverso dall'obbligo di trasformare in succo di uve le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare è diminuito di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 3. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta. Articolo 10 Pagamento dell'aiuto Entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, l'autorità competente versa l'aiuto per il quantitativo di materie prime effettivamente trasformate, salvo - in caso di forza maggiore; - nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto. Articolo 11 Concessione di un anticipo 1. Il trasformatore può chiedere che gli sia anticipato un importo pari all'aiuto, calcolato per le materie prime per le quali fornisce la prova dell'entrata nei suoi impianti, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo. In tal caso non è necessario, in questa fase, presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 8. Se il trasformatore presenta più domande di aiuto nel quadro del presente regolamento, l'autorità competente o il servizio a tal fine abilitato pùo permettergli di costituire una sola cauzione. In tal caso, la cauzione è pari al 120 % del totale degli importi calcolati in conformità del primo comma. 2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non viene versato anteriormente al 1o gennaio della campagna considerata. 3. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato abbiano verificato tutta la documentazione di cui all'articolo 8, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata in tutto o, se del caso, in parte, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il quantitativo elaborato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo. Se il quantitativo elaborato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo, il trasformatore conserva il diritto all'aiuto per il quantitativo effettivamente trasformato. Se il quantitativo elaborato è compreso tra il 95 % e il 99,9 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo, la cauzione è incamerata proporzionalmente al quantitativo che non è stato trasformato nel corso della campagna. CAPO II AIUTI ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI PER L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DEI PRODOTTI VITICOLI Articolo 12 Oggetto dell'aiuto 1. L'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è concesso ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'allegato V, lettera C del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. In deroga al (paragrafo 1) (primo comma), gli Stati membri possono decidere che, per quantitativi non superiori a 10 hl di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato utilizzati per campagna, l'aiuto può essere versato all'elaboratore di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato se l'acquirente è un produttore di vino che utilizza tale prodotto unicamente per l'arricchimento della propria produzione. Gli Stati membri fissano le modalità d'applicazione di tale deroga e le comunicano alla Commissione. Articolo 13 Importo dell'aiuto 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico ( % vol) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti: a) mosti di uve concentrati ottenuti da uve raccolte: - nelle zone viticole C III a) e C III b) 1,699 euro %vol/hl - altrove 1,446 euro %vol/hl b) mosti di uve concentrati rettificati ottenuti da uve raccolte: - nelle zone viticole C III a) e C III b) 2,206 euro %vol/hl - altrove 1,955 euro %vol/hl. Tuttavia, nel corso delle campagne viticole 2000/2001-2002/2003, per i mosti concentrati rettificati ottenuti raccolte fuori delle zone viticole C III a) e C III b), elaborati in impianti che hanno iniziato a produrre mosti concentrati rettificati in Spagna anteriormente al 1o gennaio 1986 o altrove anteriormente al 30 giugno 1982, l'importo dell'aiuto corrisponde a quello previsto per i prodotti delle zone C III. 2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati al paragrafo 1 è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I del presente regolamento agli indici forniti alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Articolo 14 Domanda di aiuto I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui al suddetto articolo 34. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione. La domanda è corredata della documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto. Articolo 15 Condizioni per la concessione dell'aiuto 1. Salvo forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 in conformità con l'allegato V, lettera C, dello stesso regolamento, l'aiuto non è versato. 2. Salvo forza maggiore, se il produttore non ottempera a uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 3. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta. Articolo 16 Pagamento dell'aiuto L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro il 31 agosto successivo alla fine della campagna considerata, salvo: a) in caso di forza maggiore; b) nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto. Articolo 17 Concessione di un anticipo 1. A decorrere dal 1o gennaio della campagna considerata, il produttore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, calcolato per i prodotti utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % dell'aiuto oggetto della domanda. Alla domanda occorre allegare la parte disponibile della documentazione di cui all'articolo 14, secondo comma. La restante documentazione deve essere presentata entro la fine della campagna. 2. L'organismo d'intervento versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione. 3. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato abbiano verificato la documentazione presentata e tenuto conto dell'importo da versare, la cauzione è svincolata in tutto o, se del caso, in parte, secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. CAPO III AIUTI PER LA FABBRICAZIONE DI TALUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA Articolo 18 Natura e importo degli aiuti 1. Gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono concessi: a) agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 220600, per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'allegato VII, lettera C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'uso di una denominazione composta contenente il termine "vino", denominati in appresso "elaboratori"; tale aiuto ammonta 0,2379 euro/kg; b) agli operatori che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che gli stessi operatori mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati "operatori"; tale aiuto ammonta 0,3103 euro/kg. 2. Il mosto di uve concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idoneo all'utilizzazione per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 1493/1999. Articolo 19 Domanda di aiuto 1. L'elaboratore o l'operatore che intende ottenere gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 presenta tra il 1o agosto e il 31 luglio della campagna considerata una domanda scritta all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati. La domanda è inoltrata sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di fabbricazione. Tuttavia, il termine di sette giorni può essere ridotto previa autorizzazione scritta dell'autorità competente. 2. La domanda di aiuto verte su un quantitativo di almeno 50 kg di mosti di uve concentrati. 3. La domanda di aiuto deve recare: a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o dell'operatore, b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uve concentrato, quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999, c) i seguenti elementi tecnici: i) luogo di magazzinaggio, ii) quantità (in kg o, se il mosto di uve concentrato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti), iii) massa volumica, iv) prezzi pagati, v) luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uve concentrato. 4. Alla domanda di aiuto è allegata copia del documento o dei documenti d'accompagnamento, predisposti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, per il trasporto del mosto concentrato agli impianti dell'elaboratore o dell'operatore. La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate è indicata nella colonna [...] del documento. Articolo 20 Condizioni per la concessione degli aiuti 1. L'elaboratore o l'operatore è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'intero quantitativo di mosto di uve concentrato per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto alla quantità di mosto di uve concentrato indicata nella domanda. 2. L'elaboratore o l'operatore tengono una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare: a) giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c) del presente regolamento, nonché il nome e l'indirizzo del venditore; b) giorno per giorno, i quantitativi di mosto di uve concentrato utilizzati ai fini previsti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999; c) giorno per giorno, le partite di prodotti finiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario. 3. Entro il termine di un mese, l'elaboratore o l'operatore comunicano per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, tenendo conto della tolleranza precisata al paragrafo 1. 4. Salvo forza maggiore, se l'elaboratore o l'operatore non adempiono gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'aiuto non viene versato. 5. Salvo forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 6. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta. Articolo 21 Pagamento dell'aiuto L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosto di uve concentrato effettivamente utilizzato, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3. Articolo 22 Concessione di un anticipo 1. L'elaboratore e l'operatore di cui all'articolo 18 del presente regolamento possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto, previa costituzione di una cauzione pari al 120 % del predetto importo, a favore dell'autorità competente. 2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato. 3. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del presente regolamento e tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata in tutto o, se del caso, in parte secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. TITOLO II AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO Articolo 23 Oggetto Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti al magazzinaggio previsto al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999. Articolo 24 Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono considerati "prodotti", a prescindere dalla campagna di produzione, i mosti di uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini da tavola. Articolo 25 Importo dell'aiuto L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue: a) per i mosti di uve: 0,01837 euro b) per i mosti di uve concentrati: 0,06152 euro c) per i mosti di uve concentrati rettificati: 0,06152 euro d) per i vini da tavola: 0,01544 euro. Articolo 26 Regole concernenti i beneficiari 1. Gli organismi d'intervento concludono contratti di magazzinaggio privato soltanto con produttori. Ai sensi del presente regolamento, per produttore si intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare: a) uve fresche in mosto di uve, b) mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, c) uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola. Sono assimilate ai produttori le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativamente ai quantitativi ottenuti dai produttori associati. Gli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento rimangono a carico dei soci che hanno consegnato i vini oggetto del contratto. 2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un prodotto ottenuto: - a sua cura - sotto la sua responsabilità e di cui sia proprietario - oppure, nel caso di un'associazione di produttori ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, sotto la responsabilità dei membri dell'associazione. 3. L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato membro. 4. Gli stessi prodotti non possono essere nello stesso tempo oggetto di un contratto di magazzinaggio privato e sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio. Articolo 27 Caratteristiche dei prodotti per i quali è concesso l'aiuto All'atto della conclusione di un contratto: a) i mosti di uve devono provenire esclusivamente dalle varietà di viti classificate come varietà di uve da vino conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e non possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola dalla quale provengono. b) i vini da tavola: i) devono rispondere ai requisiti qualitativi minimi stabiliti nell'allegato II del presente regolamento per la categoria per la quale è concluso il contratto; ii) devono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 2 grammi per litro, salvo per i vini da tavola del Portogallo, che possono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro; iii) devono presentare una buona stabilità all'aria per 24 ore; iv) devono essere esenti da cattivo sapore; c) i prodotti di cui all'articolo 24 non possono superare i livelli massimi di radioattività ammessi dalla normativa comunitaria. Tuttavia, il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. Articolo 28 Quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto 1. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non può eccedere il quantitativo indicato, per la campagna considerata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità con l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e risultanti dai registri di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. I contratti riguardano un quantitativo minimo di 50 ettolitri per i vini da tavola, di 30 ettolitri per i mosti di uve e di 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. Articolo 29 Conclusione dei contratti 1. La conclusione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto considerato è immagazzinato: a) di indicazioni che ne consentano l'identificazione, b) dei seguenti dati analitici: i) colore, ii) il tenore in anidride solforosa, iii) assenza di ibridi accertata, per quanto riguarda i prodotti rossi, mediante la ricerca di diglucoside di malvidolo. Per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati o i mosti di uve concentrati rettificati, nel contratto deve inoltre essere indicato: c) l'indice fornito, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione. All'atto dei controlli compiuti dalle autorità è ammessa una tolleranza dello 0,2. Per i vini da tavola, vengono altresì forniti i seguenti dati analitici: d) il titolo alcolometrico volumico totale, e) il titolo alcolometrico volumico effettivo, f) il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalenti/1; per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione; g) il tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti/1, per i vini bianchi, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non esigere tale indicazione; h) il tenore di zuccheri riduttori; i) la stabilità all'aria per un periodo di 24 ore; j) l'assenza di cattivo sapore. I suddetti dati analitici sono determinati da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/99, nei trenta giorni che precedono la conclusione del contratto. 2. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per ciascuna campagna. 3. Un contratto relativo ad un vino da tavola non può essere concluso anteriormente alla data del primo travaso del vino in questione. 4. I produttori che desiderano concludere contratti di magazzinaggio per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nella campagna in corso. A tale scopo, i produttori presentano una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché, ove del caso, dei registri di cui all'articolo 28 del presente regolamento. Qualora la dichiarazione non sia ancora disponibile può essere presentata un'attestazione provvisoria. 5. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel contratto devono essere indicati almeno: a) il nome e l'indirizzo dei produttori interessati; b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento; c) la natura del prodotto secondo le categorie previste all'articolo 25; d) il quantitativo; e) il luogo di magazzinaggio; f) il primo giorno del periodo di magazzinaggio; g) l'importo dell'aiuto espresso in euro. Per i vini da tavola, nel contratto figurano altresì: h) la dichiarazione che è stato effettuato il primo travaso; i) una clausola secondo cui il volume può essere ridotto di una percentuale da determinarsi da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media dei volumi delle ultime tre campagne; tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al di sotto dei livelli minimi fissati all'articolo 28, paragrafo 2. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. 6. Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari per l'identificazione del prodotto in causa. Articolo 30 Deroga all'articolo 2 del presente regolamento Gli Stati membri possono autorizzare la conclusione di contratti prima che il produttore abbia fornito la prova prevista all'articolo 2, purché tali contratti comprendano una dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver adempiuto gli obblighi di cui al suddetto articolo 2 o di soddisfare la condizione prevista all'articolo 58 del titolo III e si impegni a consegnare i quantitativi restanti necessari per conformarsi pienamente ai propri obblighi entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente. La prova di cui al primo comma è fornita anteriormente al 31 agosto della campagna successiva. Articolo 31 Inizio del periodo di magazzinaggio 1. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto. 2. Tuttavia, se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore al 16 febbraio. Articolo 32 Fine del periodo di magazzinaggio 1. I contratti di magazzinaggio per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati scadono tra il 1o agosto e il 30 novembre successivi alla loro conclusione. 2. I contratti di magazzinaggio per i vini da tavola scadono tra il 1o settembre e il 30 novembre successivi alla loro conclusione. 3. Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'organismo d'intervento una dichiarazione in cui precisa l'ultimo giorno di validità del contratto. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la presentazione di detta dichiarazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto è fissata al 30 novembre. 4. I produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 38 del presente regolamento possono commercializzare i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio. In tal caso, i produttori informano l'organismo d'intervento a norma del paragrafo 3. L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati. Articolo 33 Cessazione anticipata del contratto su richiesta del produttore 1. Previa autorizzazione della Commissione in considerazione dell'andamento del mercato, delle informazioni relative alla situazione delle scorte e delle previsioni in materia di raccolto, i produttori che non abbiano chiesto l'anticipo di cui all'articolo 38 possono porre fine ai contratti di magazzinaggio a decorrere dal 1o giugno. 2. Inoltre, se la Commissione decide di ridurre i volumi in virtù dell'articolo 29, paragrafo 5, lettera j), i produttori possono rescindere unilateralmente il contratto, in tutto o in parte, entro il mese successivo a quello in cui viene pubblicata la decisione in parola. Articolo 34 Modalità di esecuzione del magazzinaggio 1. Durante il periodo di magazzinaggio e fino all'ultimo giorno di validità di un contratto, i prodotti immagazzinati devono: a) rispondere alle corrispondenti definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999, b) presentare il titolo alcolometrico minimo richiesto al momento della conclusione del contratto per la categoria di vino da tavola considerata, c) non essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri, d) rimanere sfusi, nonché e) per quanto riguarda i vini, risultare idonei ad essere offerti o avviati al consumo umano diretto alla fine del periodo di magazzinaggio. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro conservazione. Per i vini è ammessa una variazione di volume non superiore al 2 % del volume indicato nel contratto; per i mosti; detta variazione non può superare il 3 %. Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti le suddette percentuali sono maggiorate dell'1 %. Se tali percentuali non sono superate per il quantitativo contrattuale globale, l'aiuto è versato integralmente, mentre se vengono superate, l'aiuto non è più versato. 3. Fatto salvo l'articolo 33, durante il periodo di validità del contratto il produttore non può mettere in vendita o commercializzare altrimenti il prodotto che forma oggetto del contratto. In deroga al primo comma, durante il periodo di validità del contratto il produttore può impegnarsi a conferire il vino da tavola oggetto del contratto, dopo la scadenza del medesimo, a una delle distillazioni di cui al titolo III. 4. Il produttore informa preventivamente, nel termine fissato dallo Stato membro, l'organismo d'intervento di ogni cambiamento che sopravvenga nel periodo di validità del contratto per quanto riguarda: a) il luogo di magazzinaggio oppure b) il condizionamento del prodotto. In tal caso, il produttore indica i recipienti nei quali il prodotto sarà definitivamente immagazzinato. 5. Qualora il produttore intenda trasportare il prodotto oggetto del contratto in un luogo di magazzinaggio situato in un'altra località o in un impianto di cui non sia proprietario, il trasporto può essere effettuato soltanto su autorizzazione dell'organismo d'intervento, che deve essere informato in conformità del paragrafo 4. 6. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve possono trasformare, in tutto o in parte, tali mosti in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve concentrati possono trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. I produttori possono far effettuare a terzi le operazioni di trasformazione di cui al primo e al secondo comma, a condizione di rimanere proprietari dei prodotti e di aver presentato una dichiarazione preliminare. Lo Stato membro interessato procede al controllo di tali operazioni. 7. I produttori interessati comunicano per iscritto all'organismo d'intervento la data d'inizio delle operazioni di trasformazione previste dal paragrafo 6, il luogo di magazzinaggio e il tipo di condizionamento. La comunicazione deve pervenire all'organismo d'intervento almeno quindici giorni prima della data d'inizio delle operazioni di trasformazione. Nel mese successivo alla fine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono all'organismo d'intervento un bollettino d'analisi del prodotto ottenuto, menzionando almeno i dati richiesti per tale prodotto all'articolo 29. 8. Quando si procede a una delle trasformazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio per il prodotto oggetto del contratto è uguale: a) all'importo di cui all'articolo 25, lettera a), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, primo comma, b) all'importo di cui all'articolo 25, lettera b), per la trasformazione di cui al paragrafo 6, secondo comma. L'aiuto è calcolato per tutta la durata del magazzinaggio, sulla base dei quantitativi di prodotto che formano oggetto del contratto prima della trasformazione. Articolo 35 Alterazioni del prodotto durante il magazzinaggio 1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il prodotto oggetto del contratto o parte di tale prodotto non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 1, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo. L'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo di prodotto considerato, alla data del bollettino d'analisi. 2. Qualora in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constati che un prodotto che forma oggetto di un contratto o parte di tale prodotto non risponda più, nel periodo di validità del contratto, alle condizioni previste all'articolo 35, paragrafo 1, l'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo in causa, alla data da esso determinata. Articolo 36 Condizioni per la concessione dell'aiuto 1. Salvo forza maggiore: a) l'aiuto non è corrisposto se il produttore non adempie gli obblighi contratti a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, o se rifiuta di sottoporsi a controlli; b) se il produttore non adempie uno degli obblighi cui è tenuto a norma del presente regolamento o del contratto, diversi da quelli della lettera a), l'aiuto dovuto viene diminuito di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa. 2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze. Articolo 37 Versamento dell'aiuto 1. L'importo dell'aiuto è corrisposto al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto, salvo: a) in caso di forza maggiore; b) nel caso in cui siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto. 2. In caso di risoluzione di un contratto conformemente agli articoli 33 o 36, l'aiuto è corrisposto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. Il versamento di tale aiuto viene effettuato al più tardi tre mesi dopo la data di cessazione del contratto. Articolo 38 Concessione di un anticipo 1. Ai produttori che hanno stipulato un contratto di magazzinaggio a lungo termine e che ne fanno richiesta è versato un anticipo pari all'importo dell'aiuto calcolato al momento della conclusione del contratto, purché sia stata costituta una cauzione pari al 120 % dell'importo dell'aiuto a favore dell'organismo d'intervento. L'anticipo è versato entro tre mesi dalla presentazione della prova della costituzione della cauzione. Il versamento del saldo è effettuato al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto. 2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono costituite sotto forma di una garanzia fornita da un istituto che soddisfa ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento. Le cauzioni sono svincolate non appena sia effettuato il versamento del saldo. Qualora, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto non sia corrisposto, le cauzioni restano totalmente incamerate. Qualora l'applicazione delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dia luogo alla determinazione dell'importo dell'aiuto ad un livello inferiore all'importo già versato, l'importo della cauzione viene ridotto del 120 % dell'importo versato in eccesso rispetto all'aiuto dovuto. La cauzione così diminuita viene svincolata al più tardi 3 mesi dopo la data di scadenza del contratto. 3. Gli Stati membri procedono agli adattamenti necessari in caso di applicazione del disposto dell'articolo 29, paragrafo 5, lettera i). Articolo 39 Relazione con i vini di qualità Un vino da tavola che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può, successivamente, essere riconosciuto come v.q.p.r.d., né essere utilizzato per l'elaborazione di un v.q.p.r.d., di un v.s.q.p.r.d., di un v.l.q.p.r.d. o di un v.f.q.p.r.d. di cui all'articolo 54, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999. TITOLO III DISTILLAZIONE Introduzione Articolo 40 Oggetto Il presente titolo stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni previste al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999. Articolo 41 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) produttore: i) ai fini dell'applicazione del capo I del presente titolo: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999; ii) ai fini dell'applicazione dei capi II e III del presente titolo: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato, da essa ottenuti o acquistati; b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che: i) distilli vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, e ii) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione; c) elaboratore di vino alcolizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone, escluso il distillatore, che: i) trasformi il vino in vino alcolizzato, e ii) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti; d) organismo d'intervento competente: i) per la ricezione e l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna alla distillazione nonché dei contratti di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione del contratto o della dichiarazione; ii) per il pagamento dell'aiuto previsto all'articolo 69 all'elaboratore di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'elaborazione di vino alcolizzato; iii) in tutti gli altri casi: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione. 2. Ai fini del presente titolo, è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone, escluso l'elaboratore di vino alcolizzato, che: a) sia riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilita; b) acquisti da un produttore, quale definito al paragrafo 1, lettera a), vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto, e c) paghi al produttore, per il prodotto acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi. La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo. 3. Gli Stati membri possono disporre, secondo modalità che definiscono, che, ai fini della conclusione di contratti e della consegna del vino per la distillazione, le associazioni di cantine cooperative possano essere assimilate ai produttori, su richiesta, per i quantitativi di vino prodotti e conferiti dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria. Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui al presente titolo, ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso: a) le cantine cooperative aderenti non possono sottoscrivere contratti di distillazione a titolo individuale, né effettuare consegne per la distillazione considerata; b) i quantitativi di vino consegnati dall'associazione ai fini della distillazione sono imputati alle cantine cooperative aderenti per conto delle quali è effettuata la consegna. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, in caso di inadempienza degli obblighi ivi sanciti da parte di una o più cantine cooperative aderenti, ferme restando le misure applicabili a dette cantine, l'associazione è esclusa dalle consegne per la distillazione di cui trattasi limitatamente ai quantitativi di vino consegnati per conto delle cantine cooperative responsabili dell'inadempienza. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al presente paragrafo ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 42 Riconoscimento dei distillatori 1. Le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che intendono effettuare le operazioni di distillazione di cui al presente titolo e compilano l'elenco dei distillatori riconosciuti. Tuttavia, tali autorità possono non includere nell'elenco i distillatori riconosciuti che non sono in grado di ottenere, nell'ambito delle operazioni di cui al capo I del presente titolo, prodotti con un titolo alcolometrico uguale o superiore a 92 % vol. Le autorità competenti provvedono all'aggiornamento di detto elenco e gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le modifiche ulteriori. La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco e delle relative modifiche. 2. L'autorità competente può revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie. Articolo 43 Alcole ottenuto dalle distillazioni Dalle distillazioni di cui al presente titolo possono essere ottenuti unicamente i seguenti prodotti: a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato III del presente regolamento, oppure b) acquavite di vino o di vinaccia rispondente alle definizioni di cuiall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) o f), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(3), oppure c) distillato o alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52 % vol. Qualora si ottenga il prodotto di cui al primo comma, lettera c), esso può essere utilizzato esclusivamente sotto controllo ufficiale per: i) la produzione di bevande alcoliche; ii) la trasformazione in uno dei prodotti di cui alle lettere a) o b), esclusa l'acquavite di vinaccia; iii) la produzione di alcole per uso industriale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza dell'obbligo previsto al secondo comma. Articolo 44 Metodo di analisi dell'alcole neutro I metodi di riferimento comunitari per l'analisi dell'alcole neutro definito all'allegato IV del presente regolamento sono descritti nell'allegato V del presente regolamento. CAPO I DISTILLAZIONI OBBLIGATORIE Sezione I: Prestazioni viniche Articolo 45 Obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie 1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 adempiono tale obbligo consegnando ad un distillatore, entro il 15 luglio della campagna in corso : a) la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto; e b) eventualmente i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato. Qualora il produttore consegni i suddetti prodotti ad un distillatore a cui sia stato revocato il riconoscimento, i quantitativi consegnati possono essere contabilizzati, ma non possono beneficiare di alcun intervento comunitario. 2. I produttori che non hanno realizzato la vinificazione o qualsiasi altra trasformazione di uve negli impianti di cooperative e che nel corso della campagna viticola di cui trattasi ottengono un quantitativo di vino o di mosto non superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non conferire i loro prodotti alla distillazione. Nella parte italiana delle zone viticole C e nella zona viticola del Portogallo, i produttori soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 possono assolvere tale obbligo avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 27, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non più di 40 ettolitri di vino. Articolo 46 Caratteristiche dei sottoprodotti consegnati alle distillerie 1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie è almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina. Per i v.q.p.r.d. bianchi, tale quantitativo e pari almeno al 7 %. 2. Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 48, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a: a) 8,5 % per la zona B; b) 9,0 % per la zona C I; c) 9,5 % per la zona C II; d) 10,0 % per la zona C III. 3. Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie: a) vinacce: i) nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per 100 kg, ii) nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, diversamente che come varietà di uve da vinificazione; 2,8 litri di alcole puro per 100 kg quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione; b) fecce di vino: i) nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per 100 kg, 45 % di umidità; ii) nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per 100 kg, 45 % di umidità. 4. Per i produttori che consegnano vino di produzione propria all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a questo scopo è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni in materia di prezzo di acquisto di cui all'articolo 47 e l'aiuto da versare al distillatore è di 0,277 euro/%vol/hl. Per le attività di sperimentazione, lo Stato membro non può utilizzare un quantitativo superiore a 100 tonnellate di vinacce e 100 tonnellate di fecce per esperimento. Articolo 47 Prezzo di acquisto 1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore. 2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore, per il quantitativo consegnato, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna di detto quantitativo alla distilleria. Tuttavia, tranne se il produttore vi si oppone, il distillatore può: a) versare al produttore, entro tre mesi dalla consegna dei prodotti, un acconto corrispondente all'80 % del prezzo d'acquisto,oppure b) versare l'acconto di cui alla lettera a) dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura, da emettersi per i prodotti in causa, anteriormente al 31 agosto della relativa campagna. Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 ottobre successivo. Articolo 48 Aiuto da corrispondere al distillatore 1. L'importo dell'aiuto da corrispondere al distillatore per i prodotti distillati nell'ambito di una delle operazioni di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, nel modo seguente : a) alcole neutro: i) aiuto forfettario 0,6279 euro ii) aiuto per le vinacce 0,8453 euro iii) aiuto per i vini e le fecce di vin 0,4106 euro b) acquavite di vinaccia e distillato: 0,3985 euro o alcole greggio ottenuto dalle vinacce avente un titolo alcolometrico pari almeno al 52 % vol c) acquavite di vino: 0,2777 euro d) alcole greggio ottenuto da vini e fecce: 0,2777 euro. Nel caso in cui il distillatore fornisce la prova che il distillato o l'alcool greggio ottenuto dalla distillazione delle vinacie è stato utilizzato altrimenti che come acquavite de vinaccia un importo supplementare di 0,3139 Euro/ %vol/hl puo essergli versato. 2. Il pagamento di aiuti differenziati per l'alcole di vinaccia e per l'alcole di vino o di fecce di cui al paragrafo 1, lettera a) a) può essere deciso dagli Stati membri se l'applicazione dell'aiuto forfettario di cui al punto i) rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione; b) è obbligatorio nei confronti dei distillatori che, nel corso di una campagna, hanno distillato l'una o l'altra di queste materie prime in una percentuale superiore al 60 % del quantitativo complessivamente distillato. 3. Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 45, paragrafo 1 non è dovuto alcun aiuto. Articolo 49 Deroghe all'obbligo di consegna 1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999: a) i produttori che procedono al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, sotto controllo, alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1; b) i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, definiti all'allegato I, punto 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che hanno elaborato tali vini con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce. 2. Il produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, non ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non procedere alla consegna. 3. Per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo della distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Articolo 50 Ritiri 1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 soltanto: a) i produttori stabiliti nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone di produzione è compilato dalle competenti autorità degli Stati membri; queste lo comunicano alla Commissione; b) i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e per i quali lo scarso volume della produzione o le sue particolari caratteristiche e l'ubicazione degli impianti di distillazione comportano oneri sproporzionati. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i sottoprodotti devono essere ritirati prontamente e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, oppure attestato dall'autorità competente. Il ritiro delle fecce si considera eseguito qualora le fecce siano denaturate in modo da renderne impossibile l'impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna delle fecce denaturate a terzi sia iscritta nei registri di cui al primo comma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni. Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25000 hl/anno controllano, per sondaggio, almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui all'articolo 51 è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti. Articolo 51 Caratteristiche dei sottoprodotti oggetto di ritiro Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a: a) vinacce di uva: i) 2,1 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi; ii) 3 litri per 100 kg negli altri casi. b) fecce di vino: i) 3,5 litri per 100 kg nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi; ii) 5 litri per 100 kg negli altri casi. Sezione II: Distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione Articolo 52 Obbligo di consegna dei vini I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 adempiono tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più tardi il 15 luglio della campagna in questione. Nel caso di cui all'articolo 73 del presente regolamento, l'obbligo è assolto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 15 giugno della campagna in questione. Articolo 53 Quantitativo di vino da consegnare 1. Per i vini di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito: a) del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 2, b) del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 15 luglio della campagna in questione. Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da consegnare 10 ettolitri al massimo. 2. Per ciascuna unità amministrativa, per i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altri usi, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole: - dal 1974/75 al 1979/80 nella Comunità dei Dieci, - dal 1978/79 al 1983/84 in Spagna e in Portogallo, - dal 1988/89 al 1993/94 in Austria. Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione di origine. Per i vini di cui al primo comma, gli Stati membri fissano il quantitativo normalmente vinificato per ettaro determinando, per lo stesso periodo di riferimento di cui al primo comma, le rispettive quantità di vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un altro uso. 3. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui all'articolo 53 paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1493/87, che figurano in tale dichiarazione. 4. A partire dalla campagna 1998/1999, in deroga al paragrafo 3, per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il quantitativo normalmente vinificato al livello raggiunto prima dell'estirpazione per le cinque campagne successive all'estirpazione, nel caso dei produttori che hanno beneficiato del premio di abbandono definitivo previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 a partire dalla campagna 1997/1998 per una parte della loro azienda. Articolo 54 Deroghe all'obbligo di consegna In deroga all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini menzionati in detto articolo possono circolare : a) a destinazione di un ufficio doganale, per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e la successiva uscita dal territorio doganale della Comunità; oppure b) a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati. Articolo 55 Prezzo di acquisto 1. Il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la quantità consegnata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna alla distilleria. Tale prezzo si riferisce alla merce sfusa, franco partenza azienda del produttore. 2. Per i vini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il prezzo di acquisto in Francia può essere ripartito tra quanti sono soggetti all'obbligo della distillazione in funzione della resa per ettaro. Nell'adottare tali disposizioni, la Francia garantisce che il prezzo medio effettivamente versato per tutti i vini distillati sia pari a 1,34 euro per % vol/hl. Articolo 56 Aiuto da versare al distillatore L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico ( % vol) e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione: a) alcole neutro 0,7728 euro b) acquavite di vino, alcole greggio e distillato di vino 0,6401 euro Articolo 57 Caratteristiche dell'alcole ottenuto da taluni tipi di distillazione Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol. Sezione III: Disposizioni comuni alle sezioni I e II del presente capo Articolo 58 Consegne parziali I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui agli articoli 45 e 52, che abbiano consegnato, anteriormente al 15 luglio della campagna in corso, almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere l'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente e che non può essere posteriore al 31 agosto della campagna successiva. In tal caso: a) il prezzo d'acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione in causa, per l'alcole neutro in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 56, lettera a) del presente regolamento; b) per i prodotti della distillazione non consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto; c) l'obbligo è considerato adempiuto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1; d) i termini per la distillazione, per la presentazione della prova del pagamento del prezzo di cui alla lettera a) e di consegna dell'alcole all'organismo d'intervento sono adeguati dall'autorità competente al prolungamento del termine di consegna. Articolo 59 Prova della consegna Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, anteriormente al 31 agosto della campagna successiva, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna. Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare. Articolo 60 Prove che il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento 1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto: a) i) per quanto riguarda i vini e le fecce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo: - la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico; - il numero del documento di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nel caso in cui detto documento sia richiesto per il trasporto sino agli impianti del distillatore, o altrimenti il riferimento al documento utilizzato in forza delle disposizioni nazionali; ii) per quanto riguarda le vinacce, un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato vinacce e i quantitativi di alcole contenuti nelle vinacce consegnate a titolo della distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999; b) una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, indicante come minimo: i) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43; ii) la data di fabbricazione di detti prodotti; c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto per la distillazione in questione entro i termini previsti. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere modalità semplificate di presentazione della prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, previo accordo della Commissione su dette modalità. 2. Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, la documentazione di cui al paragrafo 1 è sostituita da una dichiarazione, vidimata dall'autorità competente dello Stato membro, indicante come minimo: a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare; b) i quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie previste all'articolo 43; c) le date di fabbricazione di detti prodotti. 3. La prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo può essere sostituita dalla prova della costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % dell'aiuto oggetto della domanda. In tal caso, il distillatore fornisce all'organismo d'intervento, al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo alla campagna in questione, la prova di aver pagato integralmente il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 27, paragrafo 9 o all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 4. Nel caso contemplato all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'anticipo. 5. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al distillatore, o, nei casi di cui al paragrafo 4, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta. 6. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1o giugno successivo, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore. Articolo 61 Date delle operazioni di distillazione 1. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere distillato soltanto a partire dal 1o gennaio della campagna in questione. 2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43 del presente regolamento. 3. Le operazioni di distillazione non possono avere luogo dopo il 31 luglio della campagna in questione. Articolo 62 Consegna dell'alcole all'organismo d'intervento 1. Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 12 e l'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento, entro il 30 novembre successivo alla campagna in questione, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol. Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all'organismo d'intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi. Salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, l'alcole conferito dal distillatore all'organismo d'intervento non può rimanere materialmente negli impianti del distillatore, ma dev'essere immagazzinato in impianti gestiti dall'organismo d'intervento. 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è fissato come segue in % vol/hl: a) Distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999: i) Prezzo forfettario: 1,654 euro ii) Alcole di vinaccia : 1,872 euro iii) Alcole di vino e di fecce: 1,437 euro b) Distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999: - Prezzo: 1,799 euro Se l'alcole è conservato negli impianti in cui è stato prodotto, i prezzi di cui sopra sono diminuiti di 0,5 euro/hl di alcole. 3. I prezzi differenziati per l'alcole di vinaccia e per l'alcole di vino o di fecce di cui al paragrafo 2, lettera a) a) possono essere decisi dagli Stati membri se l'applicazione del prezzo forfetario rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione; b) sono applicati obbligatoriamente nei confronti dei distillatori che, nel corso di una campagna, hanno distillato l'una o l'altra di queste materie prime in una percentuale superiore al 60 % del quantitativo complessivamente distillato. 4. Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto previsto agli articoli 48 e 56, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di un importo pari all'importo di tale aiuto. 5. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole, perché siano state presentate la documentazione e le prove di cui all'articolo 60. CAPO II DISTILLAZIONI FACOLTATIVE Articolo 63 Apertura della distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 1. A partire dal 1o settembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola che ciascun produttore può far distillare è limitata al 40 % della produzione più elevata di tali vini da lui dichiarata nel corso delle ultime tre campagne, compresa, qualora sia già stata dichiarata, la produzione della campagna in corso. In caso di applicazione della suddetta percentuale, la quantità di vino da tavola prodotta è quella figurante come quantità di vino nella colonna "vino da tavola" della dichiarazione di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 3. Ogni produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto a diventare vino da tavola può stipulare un contratto o una dichiarazione ai sensi dell'articolo 65. Il contratto è corredato della prova della costituzione di una cauzione pari a 5 euro per ettolitro. I contratti non sono trasferibili. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il giorno 5 e il giorno 20 del mese oppure il primo giorno lavorativo successivo, il volume contrattuale complessivo dei contratti stipulati per tale distillazione rispettivamente per il periodo dal 16 al 31 del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. 5. Gli Stati membri possono approvare tali contratti nei dieci lavorativi successivi alla comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 4, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari. Gli Stati membri notificano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati al più tardi in occasione della successiva comunicazione ai sensi del paragrafo 4. 6. Se i quantitativi corrispondenti ai contratti stipulati, comunicati alla Commissione alla data fissata a norma del paragrafo 4, sono o rischiano di essere superiori a quelli compatibili con le disponibilità di bilancio o superano o rischiano di superare ampiamente le possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di accettazione dei quantitativi contrattuali e/o sospende la presentazione di nuovi contratti. In tal caso, per i contratti sottoscritti ma non accolti viene svincolata la cauzione di cui al paragrafo 3. La Commissione può inoltre fissare una percentuale di accettazione dei contratti stipulati o sospendere la notifica di nuovi contratti in caso di andamento anormale nella conclusione di contratti o di gravi rischi di distorsioni nella continuità del tradizionale approvvigionamento in prodotti della distillazione. 7. I contratti sottoscritti ma non notificati alla Commissione a norma del paragrafo 4 non possono essere approvati. 8. La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati, non appena il produttore comprovi la consegna alla distilleria. 9. I quantitativi approvati per ogni contratto devono essere consegnati alle distillerie entro e non oltre il 30 giugno della relativa campagna. Articolo 64 Importo degli aiuti 1. L'importo degli aiuti da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 70, paragrafo 3, al produttore per il vino distillato nel quadro di una delle distillazioni di cui al presente capo, è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, come segue: a) aiuto primario di cui all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999: - 1,751 euro per % vol/hl per l'alcole greggio e l'acquavite di vino, - 1,884 euro per % vol/hl per l'alcole neutro b) aiuto secondario di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,0336 euro/hl al giorno. 2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto secondario comunica all'organismo d'intervento il volume e le caratteristiche del prodotto che desidera immagazzinare, nonché la prevista data d'inizio del magazzinaggio. Questa comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data d'inizio del magazzinaggio. Salvo opposizione dell'organismo d'intervento notificata nel suddetto termine di 30 giorni, la data prevista per l'inizio del magazzinaggio è considerata la data effettiva. 3. L'aiuto secondario di cui alla lettera b) del paragrafo 1 può essere versato soltanto: - per un volume d'alcole non inferiore a 100 hl immagazzinato in recipienti di capacità non inferiore a 100 hl; - per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal 1o dicembre; - per un periodo minimo di sei mesi. Previa autorizzazione della Commissione in base alla situazione nel settore, i distillatori possono, a partire dal 1o giugno, porre fine al magazzinaggio dell'alcole. 4. Per l'aiuto primario, l'organismo d'intervento versa al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 10, l'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. L'organismo d'intervento versa l'aiuto secondario entro tre mesi dalla fine del periodo di magazzinaggio. 5. Gli alcoli per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche. Se, nondimeno, desidera vendere il proprio alcole a autorità pubbliche, il distillatore deve rimborsare preventivamente gli aiuti percepiti. 6. In deroga al paragrafo 5, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel divieto di cui al paragrafo 5 limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi. CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II Sezione I: Disposizioni generali Articolo 65 Contratto di consegna 1. Il produttore che intenda consegnare un vino di produzione propria per le distillazioni di cui agli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stipula uno o più contratti di consegna, in appresso denominati "contratto", con uno o più distillatori. Il contratto è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data e secondo modalità da stabilirsi dagli Stati membri. Insieme al contratto è presentata la prova che il produttore ha effettivamente prodotto e detiene il quantitativo di vino destinato alla consegna. Tale prova può non essere richiesta negli Stati membri la cui amministrazione ne è già in possesso per altri motivi. I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre al distillatore la prova di aver adempiuto tali obblighi durante il periodo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento. 2. Il contratto menziona, per il vino in questione, almeno: a) il quantitativo, il quale non può essere inferiore a 10 ettolitri; b) le varie caratteristiche, in particolare il colore. Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente. L'autorità competente può limitare il numero di contratti che un singolo produttore può stipulare. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il contratto è stato approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento dell'altro Stato membro. 3. I produttori di cui al paragrafo 1: a) che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui al presente capo, b) che intendono far procedere a tale distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi, presentano per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata "dichiarazione". I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente la prova di aver ottemperato a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento. 4. Ai fini del paragrafo 3, il contratto è sostituito: a) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, lettera a), dalla dichiarazione; b) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, lettera b), dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore. 5. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a norma del presente articolo. Non è versato alcun aiuto: a) se il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distillazione è inferiore al 95 % di quello menzionato nel contratto o nella dichiarazione; b) per il quantitativo di vino eccedente il 105 % dei quantitativi menzionati nel contratto o nella dichiarazione; c) per il quantitativo di vino eccedente il quantitativo massimo da rispettare per la distillazione in questione. 6. Il distillatore paga al produttore, per il vino consegnatogli, il prezzo fissato in conformità degli articoli 29 o 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per % vol di alcole e per ettolitro; detto prezzo si applica ad una merce sfusa, franco azienda del produttore. 7. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 è pagato dal distillatore al produttore nei tre mesi successivi alla consegna, a condizione che il produttore abbia fornito all'autorità competente, nei due mesi successivi alla consegna del vino, la prova di cui al paragrafo 1, terzo comma. Se detta prova viene fornita dopo il termine di due mesi, il distillatore paga nel termine di un mese. 8. Il distillatore comunica all'organismo d'intervento, nei termini prescritti: a) per ciascun produttore che gli abbia consegnato vino e per ogni consegna, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore. b) la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione, c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 7 entro i termini previsti. Nel caso considerato al paragrafo 9, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera b). I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, un riepilogo dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 43. 9. Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore, le indicazioni di cui al paragrafo 8 sono presentate all'organismo d'intervento competente dal produttore. 10. Gli Stati membri verificano, mediante sondaggio rappresentativo, i vini indicati nei contratti e controllano a tal fine in particolare: a) la produzione e la detenzione effettive, da parte del produttore, del quantitativo di vino destinato ad essere consegnato; b) l'appartenenza del vino indicato nel contratto alla categoria per la quale è aperta la distillazione. Il controllo è compiuto in qualsiasi momento tra la presentazione del contratto per approvazione e l'ingresso del vino nella distilleria. Gli Stati membri che dispongono di un sistema di controllo più efficace per la verifica del disposto del primo comma, lettera a) del presente paragrafo possono limitare il controllo alla fase dell'entrata del vino in distilleria. Articolo 66 Anticipo 1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 65, paragrafo 3, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto fissato per la distillazione in causa, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo. L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino, oppure per ettolitro di alcole puro nel quadro dell'aiuto secondario di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b). L'anticipo è versato dall'organismo d'intervento nei tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, a condizione che il contratto sia approvato. 2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, entro i termini stabiliti, delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 10. Articolo 67 Partecipazione del FEAOG al costo delle operazioni di distillazione 1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", partecipa alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole. L'importo di detta partecipazione è pari all'aiuto fissato conformemente agli articoli 48, 56 e 68, lettera a) del presente regolamento e in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. A questa partecipazione si applicano gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1258/1999(4). Sezione II: Vini alcolizzati Articolo 68 Trasformazione in vino alcolizzato 1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuta soltanto dell'acquavite di vino. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine: a) il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino; b) un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato, sotto controllo di un organismo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale; c) due bollettini dell'analisi di cui alla lettera b) sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato. 3. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito per la distillazione in causa. 4. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo. Articolo 69 Elaborazione di vino alcolizzato 1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 68, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta, per approvazione, all'organismo d'intervento competente. Tuttavia, se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all'elaborazione del vino alcolizzato, il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna. 2. Ai contratti e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni adottate dagli Stati membri. 3. L'elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo minimo di acquisto del vino fissato per le distillazioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e rispettivamente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. tale prezzo si applica ad una merce sfusa: a) franco impianti del elaboratore nel caso della distillazione di cui all'articolo 27, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1493/1999; b) franco azienda del produttore negli altri casi. Fatte salve le necessarie modifiche, l'elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù del presente titolo. L'importo dell'aiuto da versare all'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue per % vol di alcole effettivo e per ettolitro di vino: - distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,2657 euro - distillazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 0,6158 euro - distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999: 1,715 euro L'aiuto è versato dall'organismo d'intervento competente all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 120 % dell'aiuto. Tuttavia, questa cauzione non è richiesta qualora ricorrano già le condizioni per l'erogazione dell'aiuto. Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di più operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola cauzione. In tale caso, la cauzione corrisponde al 120 % dell'insieme degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni. La cauzione è svincolata dall'organismo competente dopo la presentazione, entro i termini stabiliti: a) della prova dell'avvenuta distillazione, nei termini previsti, del quantitativo totale di vino alcolizzato indicato nel contratto o nella dichiarazione, b) della prova dell'avvenuto pagamento, nei termini previsti, del prezzo minimo di acquisto di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui alla lettera a). Articolo 70 Distillazione in un altro Stato membro 1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 69, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo. 2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati: a) un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente; b) una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, approvata dall'organismo d'intervento competente; c) una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 68; d) la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino; e) il documento previsto in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino; f) la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta la costituzione, da parte dell'elaboratore del vino alcolizzato, della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4. 4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2. Articolo 71 Norme specifiche 1. Nel caso di cui all'articolo 69, paragrafo 1, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 dicembre della campagna in questione. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione. 2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1o gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione. 3. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente. 4. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda corredata della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 69, paragrafo 4. L'aiuto è versato nei tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui al comma precedente e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione. 5. Fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4 del presente regolamento, la cauzione è svincolata soltanto se la documentazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4 viene fornita all'organismo d'intervento competente nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda. 6. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1o giugno della campagna successiva a quella di consegna del vino, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore. Sezione III: Disposizioni amministrative Articolo 72 Casi di forza maggiore 1. Qualora, per motivi di forza maggiore, la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata: a) il produttore, se la forza maggiore è sopraggiunta mentre il prodotto da distillare si trovava giuridicamente in sua disponibilità, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situata la sua cantina; b) il distillatore, in tutti gli altri casi, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di distillazione. Nei casi di cui al primo comma, l'organismo d'intervento adotta le misure ritenute necessarie a motivo della circostanza addotta. Esso può in particolare concedere una proroga dei termini prescritti. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e qualora la cantina del produttore e gli impianti di distillazione si trovino in due Stati membri diversi, gli organismi d'intervento dei due Stati membri interessati collaborano, mediante scambio di informazioni diretto, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'organismo d'intervento può autorizzare il distillatore, subordinatamente all'accordo del produttore in caso di distillazione per conto terzi, a trasferire ad un altro distillatore i propri diritti ed obblighi per il quantitativo di prodotto non ancora distillato. Articolo 73 Controllo delle operazioni di distillazione 1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente del quantitativo, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base: a) del documento previsto all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto, b) di un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria. Il prelievo può essere effettuato mediante sondaggio rappresentativo; c) se del caso, dei contratti stipulati a norma del presente titolo. Le analisi sono effettuate da laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che ne trasmettono il risultato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione. Se, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie, non viene compilato il documento di cui al primo comma, lettera a), il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato alla distillazione viene effettuato sulla base dell'analisi di cui alla lettera b), primo comma. Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato, la data della distillazione, nonché i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti ottenuti. 2. Il risultato dell'esame di parte del vino oggetto di contratto vale per l'intero quantitativo oggetto del contratto medesimo. 3. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'impiego di un rivelatore. Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto. Gli Stati membri possono prevedere che in caso di consegna alla distillazione, da parte di più produttori, di prodotti contemplati dal presente regolamento, il trasporto venga effettuato in comune. In questo caso il controllo delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 65 è effettuato secondo le modalità adottate dagli Stati membri interessati. 4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi adottate a tal fine. Nel caso di cui al primo comma dello stesso paragrafo, la Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 74 Infrazioni al presente titolo 1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione, l'organismo di intervento competente ne informa il distillatore e il produttore. 2. Per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 il distillatore non è tenuto a rispettare il prezzo di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 3. Fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento, qualora il produttore o il distillatore non soddisfi, per la totalità o una parte dei prodotti consegnati alla distillazione, alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione: a) l'aiuto non è versato per i quantitativi in questione; b) il distillatore non può consegnare all'organismo d'intervento i prodotti ottenuti dalla distillazione dei quantitativi in questione. Se l'aiuto è già stato versato, l'organismo d'intervento ne recupera l'importo dal distillatore. Se i prodotti ottenuti dalla distillazione sono già stati consegnati, l'organismo d'intervento recupera dal distillatore un importo pari all'aiuto previsto per la distillazione in questione. Tuttavia, qualora vengano superati i vari termini previsti dal presente regolamento, può essere decisa una riduzione dell'aiuto. 4. L'organismo d'intervento recupera dal produttore un importo pari all'aiuto versato al distillatore qualora il produttore non soddisfi alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione per uno dei seguenti motivi: a) il produttore in causa non ha presentato la dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte nei termini fissati; b) ha presentato una dichiarazione di raccolto, di produzione o di scorte riconosciuta incompleta o inesatta dall'autorità competente dello Stato membro e i dati mancanti o inesatti sono essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione; c) non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'infrazione è stata constatata o notificata al distillatore dopo che era stato pagato il prezzo minimo sulla base di dichiarazioni precedenti. Articolo 75 Sanzioni 1. Salvo in caso di forza maggiore, a) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente titolo o rifiuta di sottoporsi a controlli, l'aiuto non viene versato; b) se il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono, diversi da quelli contemplati alla lettera a), l'aiuto è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa. 2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie date le circostanze. 3. Qualora il distillatore non adempia i propri obblighi nei termini prescritti, l'aiuto è ridotto nel modo seguente: a) se l'inadempienza riguarda il pagamento del prezzo di acquisto al produttore, previsto all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 55 e all'articolo 65, paragrafo 7, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo durante un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese, l'aiuto non è più versato; b) se l'inadempienza riguarda i) la presentazione della prova di pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 65, paragrafo 8, ii) la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 60, paragrafo 1 e all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, iii) la consegna dell'alcole di cui all'articolo 62, paragrafo 1, iv) l'invio di una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, v) l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati ai fini dell'elaborazione di vino alcolizzato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, l'aiuto è ridotto dello 0,5 % per giorno di ritardo durante due mesi. Se il ritardo è superiore a due mesi, l'aiuto non è più versato. Se l'aiuto è stato versato anticipatamente, la relativa cauzione è svincolata proporzionalmente all'aiuto effettivamente versato. Se l'aiuto non è versato, la cauzione viene incamerata. 4. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito riservato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore. Sezione IV: Riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo 76 Riduzione del prezzo d'acquisto di taluni vini arricchiti 1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato per una delle operazioni di distillazione contemplate dagli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è ridotto di un importo pari a: - zona A: 0,3626 euro - zona B: 0,3019 euro - zona C: 0,1811 euro. La riduzione di cui al primo comma non si applica: a) al vino consegnato da produttori di regioni in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato soltanto mediante aggiunta di mosto d'uva, i quali rinuncino per la campagna in causa a qualsiasi aiuto fissato a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999.In tal caso, il produttore presenta al distillatore una copia, debitamente vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della dichiarazione di rinuncia agli aiuti in questione; b) al vino entrato in distilleria dopo le date indicate per le varie zone viticole all'allegato V, paragrafo G, punto 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e consegnato da un produttore il quale fornisce alle autorità competenti la prova di non avere, nel corso della campagna, né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 dello stesso regolamento; c) ai vini e alle categorie di vini di cui gli Stati membri non autorizzino o non abbiano autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico per la campagna considerata. 2. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni di cui al paragrafo 1 viene versato un importo pari alla riduzione prevista al paragrafo 1 al produttore che anteriormente al 1o agosto provveda direttamente o tramite un distillatore a farne richiesta all'autorità competente e che, nel corso della campagna, non abbia né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per il produttore che inoltri la sua richiesta anteriormente al 1o agosto e che, nel corso della campagna, abbia aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della sua produzione di vino da tavola, inferiore al volume consegnato complessivamente alle varie distillazioni durante la campagna, l'importo di cui al primo comma viene versato per la quantità corrispondente alla differenza tra il quantitativo di vino da tavola che tale produttore ha consegnato alla distillazione ed il quantitativo di vino da tavola di cui egli ha aumentato il titolo alcolometrico. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da tali produttori ogni elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza della sua richiesta. Articolo 77 Riduzione degli aiuti di cui all'articolo 76 Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 76 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione di cui alla medesima disposizione: a) l'aiuto da versare ai distillatori, b) il prezzo da versare ai distillatori per il conferimento a un organismo d'intervento a norma dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, c) la partecipazione del FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. CAPO IV SMALTIMENTO DEGLI ALCOLI OTTENUTI DALLE DISTILLAZIONI DI CUI AL CAPO I DEL PRESENTE TITOLO ED EVENTUALMENTE ALL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 Articolo 78 Oggetto della presente sezione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, di seguito denominati "alcoli". Lo smaltimento può essere finalizzato a nuovi usi industriali (sottosezione I) oppure ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi (sottosezione II), o ancora all'impiego di bioetanolo nella Comunità (sottosezione III). 2. Ai sensi della presente sezione, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite invito a presentare offerte o altro procedimento affine e viene dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l'offerta più conveniente e conforme al presente regolamento. Sottosezione I: Smaltimento per nuovi usi industriali Articolo 79 Definizione di nuovi usi industriali Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può indire gare per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata intesi, tra l'altro, a promuovere nuovi usi industriali quali: a) riscaldamento di serre, b) essiccazione di mangimi, c) alimentazione di caldaie, in particolare di cementifici, nonché le trasformazioni in merci esportate a fini industriali da parte di operatori che, almeno una volta negli ultimi due anni, abbiano usufruito del regime di perfezionamento attivo, escluse le trasformazioni che consistono soltanto in operazioni di ridistillazione, rettificazione, disidratazione, depurazione o denaturazione dell'alcole. Se l'uso previsto per l'alcole consiste nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci, deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole di paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate. Articolo 80 Apertura della gara Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce una gara per lo smaltimento per nuovi usi industriali dell'alcole ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 dello stesso regolamento. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non superano annualmente i 400000 ettolitri di alcole a 100 % vol. Articolo 81 Bando di gara Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel bando sono indicati: a) le modalità specifiche della gara nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati; b) il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara; c) una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro; d) il prezzo minimo che può essere offerto, eventualmente differenziato secondo l'uso finale; e) l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 82, paragrafo 5 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, lettera b). Articolo 82 Disposizioni relative alle offerte 1. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 97, l'offerta precisa: a) il quantitativo di alcole oggetto dell'offerta ripartito per cisterna, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol. b) il numero della o delle cisterne in cui è contenuto l'alcole oggetto dell'offerta; tutte le cisterne devono essere ubicate in uno stesso Stato membro; c) il preciso uso industriale dell'alcole; d) la natura della merce destinata all'esportazione qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci. 2. Nell'offerta può essere specificato che essa si ritiene presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo menzionato dall'offerente nell'offerta. 3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara, nessuna di queste offerte è ammissibile. 4. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. 5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione. 6. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco nominativo dei concorrenti le cui offerte sono ammissibili a norma dell'articolo 97, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e i tipi di alcoli nonché l'utilizzazione prevista. Articolo 83 Seguito dato alle offerte 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole, di dare o non dare seguito alle offerte. 2. La Commissione compila l'elenco delle offerte accolte, selezionando successivamente le offerte in ordine decrescente, a cominciare dalle più elevate, fino a raggiungere il quantitativo di alcole indicato nel bando di gara. 3. Qualora più offerte valide riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto. Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di proporre, ai concorrenti le cui offerte non possono essere soddisfatte ai sensi del primo comma, di sostituire il quantitativo di alcole di cui trattasi con un quantitativo di alcole dello stesso tipo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento, nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, lettera a), che non sono d'accordo con tale sostituzione. A tal fine, nella decisione della Commissione è precisata la cisterna nella quale è immagazzinato il quantitativo di alcole di sostituzione, di concerto con l'organismo d'intervento interessato. 4. In caso di offerte di pari livello, che comportino il superamento del quantitativo di alcole oggetto della gara, l'organismo d'intervento attribuisce il quantitativo: a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte, oppure b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo, oppure c) per estrazione a sorte. 5. La Commissione, a) notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole oggetto delle offerte accolte; b) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i risultati della gara parziale in forma semplificata. Articolo 84 Dichiarazione di attribuzione 1. L'organismo d'intervento informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell'esito dell'offerta. 2. L'organismo d'intervento tiene a disposizione di ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata. Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita dal disaccordo del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene redattata dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase. 3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 e, in caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, entro due settimane dal giorno del redazione della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario: a) si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 2 dall'organismo d'intervento; b) fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta. Articolo 85 Ritiro dell'alcole 1. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Tale quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. 2. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può oltrepassare di 5 giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati. 3. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. 4. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro quattro mesi dalla data di ricevimento della notifica. 5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro. Sottosezione II: Smaltimento dell'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi Articolo 86 Disposizioni relative alle gare di cui alla presente sottosezione Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce ogni trimestre più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo pari almeno a 50000 hl di alcole di origine vinica e complessivamente un quantitativo non superiore a 600000 hl di alcole a 100 % vol, destinato ad essere esportato in determinati paesi terzi per esclusivo uso finale nel settore dei carburanti. L'alcole in questione deve essere 1) importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi: a) Costa Rica, b) Guatemala, c) Honduras, comprese le isole Swan, d) El Salvador, e) Nicaragua, f) Saint Kitts e Nevis, g) Bahama, h) Repubblica dominicana, i) Antigua e Barbuda, j) Dominica, k) Isole Vergini britanniche e Montserrat, l) Giamaica, m) Santa Lucia, n) Saint Vincent e Grenadine del nord, o) Barbados, p) Trinidad e Tobago, q) Belize, r) Grenada e Grenadine del sud, s) Aruba, t) Antille olandesi (Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache, Saba e la parte meridionale di Saint-Martin), u) Guiana, v) Isole Vergini americane, w) Haiti; 2) utilizzato unicamente nel settore dei carburanti, in un paese terzo. Articolo 87 Bando di gara 1. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel bando sono indicati: a) le modalità di presentazione dell'offerta; b) l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole; c) il prezzo minimo che può essere offerto; d) il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte; e) il termine di ritiro di cui all'articolo 91, paragrafo 10; f) le modalità per ottenere i campioni; g) le condizioni di pagamento; h) l'eventuale denaturazione dell'alcole. 2. Ogni bando di gara concerne una sola partita di alcole, che può essere tuttavia immagazzinata in più Stati membri. 3. Il bando di gara può escludere alcune delle destinazioni di cui all'articolo 86, punto 1. Articolo 88 Offerte 1. Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara ai sensi della presente sottosezione; qualora egli presenti più offerte, nessuna di queste è ammissibile. 2. Per poter essere ammessa, l'offerta deve recare l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente a rispettare questa destinazione. 3. L'offerta reca altresì la prova, posteriore al bando di gara, che il concorrente ha contratto impegni vincolanti con un operatore del settore dei carburanti in uno dei paesi terzi citati all'articolo 86, il quale s'impegna a disidratare gli alcoli aggiudicati in uno di tali paesi e ad esportarli per uso esclusivo nel settore dei carburanti. 4. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte. 5. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato. La cauzione di partecipazione, dell'importo di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, dev'essere costituita per l'intero quantitativo posto in vendita. 6. Agli effetti del paragrafo 5, gli organismi d'intervento interessati: a) rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento; b) nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate. 7. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione a garanzia dell'esportazione e/o della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione. Articolo 89 Seguito dato alle offerte 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione decide, in base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, di dare o non dare seguito alle offerte. 2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo di cui trattasi mediante sorteggio. 3. La Commissione a) informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti le cui offerte sono state respinte; b) notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario; c) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i risultati della gara in forma semplificata. 4. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 88, paragrafo 5 è svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito interamente la cauzione a garanzia dell'esportazione e la cauzione di buona esecuzione per la gara in questione. Articolo 90 Dichiarazione di attribuzione L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata. Detta dichiarazione è rilasciata entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 89, paragrafo 3. Articolo 91 Ritiro dell'alcole 1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. 2. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento una cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti ed una cauzione a garanzia della buona esecuzione dei propri impegni. 3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol. 4. La cauzione a garanzia dell'esportazione entro i termini prescritti, dell'importo di 3 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, dev'essere costituita per ciascuno dei quantitativi di alcole che formano l'oggetto di un buono di ritiro. 5. Prima del ritiro dell'alcole aggiudicato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono ad un campionamento in contraddittorio e all'analisi del campione prelevato, per verificare il titolo alcolometrico espresso in % vol dell'alcole in questione. Se dall'analisi di detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo indicato nel bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'organismo d'intervento ne informa, in giornata, i servizi della Commissione, il magazzino e l'aggiudicatario; b) l'aggiudicatario può: i) acconsentire a prendere in consegna la partita avente le caratteristiche rilevate, subordinatamente all'accordo della Commissione, oppure ii) rifiutare di prendere in consegna la partita in questione. In entrambi i casi, l'aggiudicatario ne informa in giornata l'organismo d'intervento e la Commissione, conformemente all'allegato V del presente regolamento. Dopo aver espletato tali formalità, l'aggiudicatario, se rifiuta di prendere in consegna la partita, è immediatamente liberato da qualsiasi obbligo riguardante la stessa. 6. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario a norma del paragrafo 5, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni e senza spese supplementari, un altro quantitativo di alcole della qualità prestabilita. 7. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che lo detiene, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2500 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Tale data non può essere posteriore a cinque giorni. 8. La proprietà dell'alcole oggetto del buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere successiva a cinque giorni, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati. 9. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro materiale dell'alcole è posticipato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data in cui l'aggiudicatario ha accettato di ritirare la partita, il risarcimento è a carico dello Stato membro. 10. Il ritiro materiale dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve essere portato a termine entro il termine massimo di 6 mesi. 11. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro. 12. La cauzione a garanzia dell'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento che lo detiene relativamente a ciascun quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine prestabilito. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e salvo caso di forza maggiore, se il termine per l'esportazione è superato, la cauzione di 5 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol, intesa a garantire l'esportazione, è incamerata in ragione del : a) 15 % in ogni caso, b) 0,33 % dell'importo rimanente dopo detrazione del 15 % per giorno di ritardo. 13. La cauzione di buona esecuzione è svincolata conformemente al disposto dell'articolo 100, paragrafo 3, lettera b). Sottosezione III: Smaltimento per l'utilizzo di bioetanolo nella Comunità Articolo 92 Disposizioni relative allo smaltimento di cui alla presente sottosezione 1. Entro tre mesi a decorrere dalla decisione di cui all'articolo 89 e secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può procedere all'indizione di vendite pubbliche per smaltire l'alcole. 2. L'alcole è aggiudicato ad imprese stabilite nella Comunità europea e dev'essere utilizzato nel settore dei carburanti. 3. A questo scopo è istituito un elenco delle imprese riconosciute. Detto elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, ed è periodicamente aggiornato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione: - una dichiarazione dell'impresa che è in grado di utilizzare almeno 50000 hl di alcole all'anno, - la sede amministrativa dell'impresa e l'ubicazione degli impianti in cui l'alcole è trasformato, - una copia della planimetria degli impianti per la produzione di bioetanolo destinato al settore dei carburanti, con indicazione della capacità e del tipo di produzione ivi effettuata, - una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali per l'esercizio degli impianti suddetti, - la certificazione delle autorità nazionali che gli impianti utilizzano esclusivamente l'alcole come bioetanolo e che il bioetanolo è utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti, - la sede amministrativa delle raffinerie autorizzate alla distribuzione di carburanti, fino alla fase del consumo, a meno che l'impresa riconosciuta non proceda essa stessa alla distribuzione. La Commissione valuta l'ammissibilità dell'impresa in base alla documentazione fornita e informa le imprese che hanno presentato domanda dell'esito della valutazione. Articolo 93 Procedura di vendita pubblica 1. Il bando di vendita pubblica dell'alcole è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel bando sono indicati: a) il volume di alcole messo in vendita; b) le cisterne e la relativa ubicazione; c) il prezzo di vendita; d) l'importo della cauzione di buona esecuzione; a scelta dell'impresa, la cauzione determinata nel bando di gara può essere sostituita da una cauzione permanente; e) le modalità per ottenere i campioni; f) le condizioni di pagamento. 2. Il volume di alcole messo in vendita è suddiviso in partite di uguale quantità. La Commissione procede alla composizione delle partite. Salvo se la Commissione decide diversamente secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il numero delle partite corrisponde al numero delle imprese iscritte nell'elenco approvato ed ogni partita viene attribuita a ciascuna delle imprese registrate. Se un'impresa non accetta l'alcole messo in vendita, deve informarne la Commissione e l'organismo d'intervento interessato entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando d'asta pubblica di alcole. L'alcole rifiutato non è più soggetto, a decorrere dalla data di notifica del rifiuto, al divieto di movimento materiale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e può essere venduto in occasione di un'ulteriore asta. 3. Il prezzo di vendita dell'alcole è pari al prezzo più elevato aggiudicato nella gara più recente di cui al titolo III, capo III sottosezione II del presente regolamento, maggiorato di un importo per ettolitro fissato secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 4. La Commissione notifica l'attribuzione dell'alcole agli Stati membri che lo detengono e alle imprese aggiudicatarie. 5. Salvo qualora abbiano costituito una cauzione permanente, le imprese aggiudicatarie forniscono, entro i trenta giorni successivi alla data della notifica di cui al paragrafo 4, la prova di aver costituito presso l'organismo d'intervento interessato la cauzione di buona esecuzione a garanzia dell'utilizzazione dell'alcole attribuito come bioetanolo nel settore dei carburanti. 6. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione. Articolo 94 Ritiro dell'alcole I paragrafi 1, 7, 8 e 11 dell'articolo 91 si applicano alle vendite pubbliche. Sottosezione IV: Disposizioni generali e di controllo Articolo 95 Disposizioni relative all'alcole 1. Ai fini della redazione dei bandi di gara o di vendita pubblica dell'alcole, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti: a) il quantitativo di alcole espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol che può essere messo in vendita mediante gara; b) il tipo di alcole in questione; c) la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 96, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii). Entro dodici giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, lettera a). 2. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio del relativo un apposito buono di ritiro. L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di gara o di vendita pubblica che o non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a non è più soggetto a tale divieto. Con l'accordo della Commissione, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento, fino al rilascio di un buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche. 3. Gli Stati membri che detengono l'alcole oggetto di una gara o di una vendita pubblica informano ogni mese la Commissione sullo stato di avanzamento dei ritiri materiali dell'alcole oggetto della gara o della vendita di cui trattasi. Articolo 96 Condizioni relative alle partite 1. L'alcole viene smerciato in partite. 2. Ciascuna partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne, in più luoghi e in più Stati membri. 3. Ad ogni partita viene assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere "CE". 4. Ciascuna partita è oggetto di una descrizione. Tale descrizione indica come minimo: a) l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna; b) il quantitativo totale espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol. Questo quantitativo è calcolato con un'approssimazione dell'1 % circa; c) il titolo alcolometrico minimo, espresso in % vol, per ogni cisterna; e d) se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti: i) l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol, ii) il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol, e) il riferimento alla misura d'intervento che è all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo pertinente del regolamento (CE) n. 1493/1999. 5. Se una gara è costituita da più partite, sono descritte conformemente al paragrafo 4 soltanto la prima o le prime due partite di 1 milione di ettolitri di alcole a 100 % vol. Articolo 97 Disposizioni generali relative alle offerte 1. Per poter essere ammessa, l'offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I o II: a) gli estremi del bando di gara; b) il nome e l'indirizzo dell'offerente; c) il prezzo proposto, espresso in euro per ettolitro di alcole a 100 % vol; d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; e) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole; iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel bando di gara. 2. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni: a) il concorrente è stabilito nella Comunità; b) l'offerta riguarda l'intera partita. 3. Le offerte presentate non possono essere ritirate. 4. L'offerta può essere respinta se il concorrente non offre tutte le garanzie necessarie per la buona esecuzione dei suoi obblighi. Articolo 98 Campioni 1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 euro per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna. Per lo smaltimento di cui alla sottosezione III, il campione può essere acquistato alle stesse condizioni di cui sopra nei trenta giorni successivi al bando di vendita pubblica. 2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte: a) il concorrente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 possono procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato; b) il concorrente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 a cui è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, possono procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione. I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 euro per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna. 3. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è detenuto l'alcole adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di avvalersi del diritto di cui al paragrafo 2. 4. Qualora l'aggiudicatario o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 constatino, entro il termine massimo per il ritiro della partita di alcole stabilito, a seconda dei casi, dagli articoli 85, 91 o 94, e fatta salva la conferma della fondatezza di tale constatazione da parte dell'organismo di intervento, che un quantitativo di alcole aggiudicato è inidoneo all'uso previsto a causa di vizi occulti che per la loro natura non potevano essere scoperti al momento del controllo effettuabile anteriormente all'attribuzione dell'alcole, e sempre che tale constatazione sia confermata dall'organismo d'intervento interessato, la Commissione può decidere di proporre all'aggiudicatario stesso un quantitativo di alcole di sostituzione. La cisterna nella quale è immagazzinato l'alcole di sostituzione è determinata di concerto con l'organismo d'intervento interessato. L'aggiudicatario è considerato consenziente alla sostituzione se non manifesta il proprio disaccordo per iscritto all'organismo d'intervento nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione in cui è indicato l'alcole di sostituzione. Articolo 99 Requisiti relativi alla denaturazione 1. Quando è richiesta, la denaturazione dell'alcole va effettuata sul quantitativo ritirato tra il momento della consegna del buono di ritiro e il ritiro materiale dell'alcole sotto il controllo degli Stati membri interessati. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario. 2. La denaturazione viene praticata aggiungendo benzina nella proporzione dell'1 % al quantitativo di alcole a 100 % vol. 3. L'operazione di denaturazione può essere effettuata in una cisterna apposita. Articolo 100 Requisiti relativi alle cauzioni Nel quadro del presente regolamento: 1) a) il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione; b) l'utilizzazione effettiva dell'alcole ritirato per i fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale totale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione; 2) a) L'alcole aggiudicato dev'essere utilizzato interamente per i fini previsti dalla gara in questione, a prescindere dalle eventuali perdite di alcole verificatesi nel corso del trasporto e delle operazioni di trasformazione necessarie per l'utilizzazione finale dell'alcole. Ogni eventuale perdita di alcole è ammessa soltanto a condizione che sia stata accertata nel luogo dell'utilizzazione finale e, per gli alcoli destinati all'esportazione, nel luogo in cui gli alcoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e sia attestata dall'autorità di controllo competente e/o dalla società di sorveglianza internazionale, nel caso in cui una simile società sia stata designata a norma dell'articolo 102, sempreché dette perdite non oltrepassino i limiti fissati alla lettera b) seguente. b) Salvo caso di forza maggiore, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto dalla cauzione di buona esecuzione qualora le perdite di alcole verificatesi nel corso delle operazioni sotto indicate superino i seguenti limiti: i) 0,05 % dei quantitativi di alcole immagazzinati per mese di magazzinaggio, in caso di perdita dovuta all'evaporazione; ii) 0,4 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri; iii) 1 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ad uno o più trasporti terrestri combinati con uno o più trasporti marittimi o fluviali; iv) 2 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi, in caso di perdita dovuta ai trasporti terrestri e marittimi necessari nel quadro di una gara all'esportazione verso uno dei paesi terzi menzionati all'articolo 86; v) 0,9 % dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata nella Comunità; vi) 0,9 % dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata nella Comunità; vii) 1,2 % dei quantitativi di alcole sottoposti a rettificazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di rettificazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86; viii) 1,2 % dei quantitativi di alcole sottoposti a disidratazione, in caso di perdita dovuta ad un'operazione di disidratazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'articolo 86. La quarta e/o la quinta percentuale sono cumulabili con le prime due percentuali. La sesta e/o la settima percentuale sono cumulabili con la terza percentuale. Per l'applicazione delle percentuali di cui sopra, i quantitativi di alcole sono determinati sulla base dei certificati di cubatura o da documenti analoghi rilasciati dalle autorità di controllo competenti. c) Per gli alcoli aggiudicati ai fini di un nuovo uso industriale e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato a tali fini; l'aggiudicatario informa la Commissione del quantitativo, della destinazione e dell'uso dei prodotti derivati dalla rettificazione. Le perdite non possono tuttavia superare i limiti indicati alla lettera b). 3) a) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando l'offerta non è stata accettata o l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al paragrafo 1, lettera a). b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove richieste ai punti 2 e 3 e al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85. c) In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo pari al 10 % della cauzione di buona esecuzione è svincolato solo quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento interessato, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove riguardanti l'utilizzazione dell'alcole che indichino tutte le perdite di alcole eventualmente verificatesi nell'ambito della gara di cui trattasi. Se tali prove non vengono fornite entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza prevista per l'utilizzazione finale degli alcoli, un importo di 96 euro per ettolitro viene trattenuto sui quantitativi di alcole persi oltre i limiti indicati al paragrafo 2. Articolo 101 Misure di controllo 1. Gli Stati membri adottano le misure atte ad agevolare le operazioni previste dal presente capo e a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Essi designano uno o più organismi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni. Il controllo prevede almeno le verifiche applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali e comunque almeno: a) una verifica materiale del quantitativo di alcole trasportato; b) un controllo dell'utilizzazione dell'alcole, tramite frequenti verifiche impreviste, almeno mensili; c) un controllo della contabilità, dei registri, dei processi di utilizzazione e delle scorte. Quando l'alcole è stato denaturato, le verifiche sono effettuate almeno una volta ogni due mesi. 2. Gli Stati membri determinano quali documenti, registri ed altre pezze giustificative o informazioni debba fornire l'aggiudicatario. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1. Se del caso, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le osservazioni necessarie allo scopo di assicurare un controllo efficace. 3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di controllo. Articolo 102 Ricorso ad una società di sorveglianza Il bando di gara può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 103 Comunicazioni alla Commissione 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni mese, per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999: i) i quantitativi di vino distillati; ii) i quantitativi di alcole che fruiscono dell'aiuto secondario; b) ogni due mesi: per ciascuna delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999: i) i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati; ii) distinguendo eventualmente tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite: - quantitativi prodotti durante il periodo precedente; - quantitativi presi in consegna dagli organismi di intervento in base alle norme comunitarie o nazionali durante il periodo precedente; - quantitativi smerciati dagli stessi organismi di intervento durante il periodo precedente; - quantitativi detenuti dagli stessi organismi di intervento alla fine del periodo precedente. Essi comunicano inoltre, per i quantitativi smerciati da tali organismi di intervento, i prezzi di vendita praticati, precisando se i prodotti sono stati spediti all'interno della Comunità oppure sono stati esportati; c) dieci giorni prima della fine di ogni trimestre: il seguito dato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore e le misure adottate al riguardo dalle autorità competenti, nei casi contemplati dal presente regolamento i) all'articolo 9, ii) all'articolo 10, iii) all'articolo 11, paragrafo 3, iv) all'articolo 15, v) all'articolo 16, vi) all'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6, vii) all'articolo 36, viii) all'articolo 37, ix) all'articolo 72, x) all'articolo 75, paragrafo 1, xi) all'articolo 100, paragrafo 2, lettera b); d) al più tardi il 31 dicembre della campagna in corso: per gli aiuti al magazzinaggio privato di cui al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al titolo II del presente regolamento: - i quantitativi di mosti di uve trasformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati nel periodo di validità del contratto, nonché i quantitativi ottenuti; e) al più tardi il 5 marzo della campagna in corso: - per gli aiuti al magazzinaggio privato di cui al capo I del titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al titolo II del presente regolamento: - i quantitativi di prodotti oggetto di contratto alla data del 16 febbraio; - per gli aiuti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo II del titolo I del presente regolamento: - il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto, - i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento, - i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl; f) al più tardi il 30 aprile per la campagna precedente: i) per gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo I del titolo I del presente regolamento: - i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono; - i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono; ii) per gli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1493/1999 e al capo II del titolo I del presente regolamento: - i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono; - i quantitativi di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti secondo la zona viticola da cui provengono; - i prezzi pagati per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati dagli elaboratori e dagli operatori; iii) i casi d'inadempimento degli obblighi incombenti ai distillatori o agli elaboratori di vino alcolizzato e i provvedimenti presi al riguardo. Articolo 104 Termini e date I periodo di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio di cui al titolo II del presente regolamento. Articolo 105 Abrogazione Sono abrogati i regolamenti (CE) nn. 2682/77, 1059/83, 3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88, 2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 e 2192/93. Articolo 106 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2000. I seguenti regolamenti rimangono tuttavia di applicazione fino al 31 agosto 2000 per i prodotti della campagna 1999/2000: - regolamento (CEE) n. 1059/83, - regolamento (CEE) n. 2640/88, - regolamento (CEE) n. 2641/88, - regolamento (CEE) n. 2721/88, - regolamento (CEE) n. 2728/88, - regolamento (CEE) n. 3105/88. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (3) GU L 160 del 27.6.1989, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1). (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. ALLEGATO I Tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l'indice fornito alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (articolo 13 del presente regolamento) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Requisiti qualitativi minimi previsti dall'articolo 27, lettera b), punto i), per i vini da tavola I. Vini bianchi a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol b) Acidità volatile massima: 9 milliequivalenti/litro c) Tenore massimo di anidride solforosa: 155 milligrammi/litro II. Vini rossi a) Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,5% vol b) Acidità volatile massima: 11 milliequivalenti/litro c) Tenore massimo di anidride solforosa: 115 milligrammi/litro I vini rosati devono rispondere ai requisiti prescritti per i vini rossi, salvo per quanto riguarda l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi. Tuttavia, i vini rossi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Portugieser e i vini bianchi da tavola provenienti dai vitigni del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau o del tipo Riesling non sono soggetti ai requisiti di cui alle lettere a) e c). ALLEGATO III Definizione dell'alcole neutro ai sensi dell'articolo 43 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Metodo comunitario di riferimento per l'analisi dell'alcole neutro Ai fini dell'applicazione del presente allegato: a) il limite di ripetibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti mediante misure effettuate nelle stesse condizioni (stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo); b) il limite di riproducibilità rappresenta il valore al di sotto del quale è situato, con una probabilità specificata, il valore assoluto della differenza tra due singoli risultati ottenuti in condizioni diverse (operatori diversi, apparecchi diversi e/o laboratori diversi e/o tempi diversi). Per "singolo risultato" si intende il valore ottenuto applicando una volta e completamente il metodo di analisi normalizzato su un solo campione. In mancanza di indicazioni la probabilità è del 95 %. ALLEGATO V Comunicazione di rifiuto o di accettazione delle partite nel quadro di una gara per l'esportazione di alcole di vino - Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: - Data della gara: - Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario: >SPAZIO PER TABELLA>