Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0017 - 0018
Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione del 18 luglio 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000(4). (2) Le autorità australiane hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92. (3) Le autorità australiane hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (2) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62. (3) GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. (4) GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12. ALLEGATO Il punto 3 del testo relativo all'Australia è sostituito dal seguente: "Organismi di controllo: - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) - Bio-dynamic Research Institute (BDRI) - Biological Farmers of Australia (BFA) - Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) - Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)"