Regolamento (CE) n. 1556/2000 della Commissione, del 17 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 18/07/2000 pag. 0003 - 0005
Regolamento (CE) n. 1556/2000 della Commissione del 17 luglio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000(2), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1511/1999(4) ha fissato le quantità, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore vitivinicolo, che beneficiano dell'aiuto comunitario per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000. (2) È opportuno stabilire le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001 per proseguire l'approvvigionamento tenendo conto della situazione specifica della produzione delle isole Canarie. È opportuno fissare l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie secondo quanto è indicato nell'allegato II, tenendo conto dei corsi e prezzi degli stessi prodotti vinicoli nella parte continentale della Comunità e sul mercato mondiale. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1261/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. (2) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15. (3) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 15. (4) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 31. ALLEGATO I PRODOTTI VITIVINICOLI Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie (1o luglio 2000 - 30 giugno 2001) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I >SPAZIO PER TABELLA>