Regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0069 - 0073
Regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafi 5 e 15, l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 46, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2000/01 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione. (2) Le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2038/1999. (3) Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98(3). Tuttavia, restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(5), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96(7). (4) La gara permanente per la campagna di commercializzazione 1999/2000, indetta dal regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione(8), rimane aperta sino ad una data da determinarsi ulteriormente. Occorre pertanto stabilirne la chiusura. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali. 2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente. Articolo 2 La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2038/1999 e delle disposizioni che seguono. Articolo 3 1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara. 2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa. 3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara. Articolo 4 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale: a) decorre dal 27 luglio 2000; b) scade alle ore 10.30 del 2 agosto 2000. 2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive: a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi; b) scade alle ore 10.30 del mercoledì della settimana successiva. 3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per: - mercoledì 1o novembre 2000, scade martedì 31 ottobre 2000 alle ore 10.30, - mercoledì 9 maggio 2001, scade martedì 8 maggio 2001 alle ore 10.30. 4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per i mercoledì 27 dicembre 2000, 3 gennaio 2001 e 11 aprile 2001 non avranno luogo. 5. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora del Belgio. Articolo 5 1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, telecopia o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo. 2. L'offerta deve precisare: a) gli estremi della gara; b) il nome e l'indirizzo dell'offerente; c) la quantità di zucchero bianco da esportare; d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali; e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta. 3. L'offerta è valida soltanto se: a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco; b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta; c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare; d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a: - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato, e - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del quantitativo o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato; e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2. 4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se: a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa; b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto. 5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione. 6. Le offerte presentate non possono essere ritirate. Articolo 6 1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione. 2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta. 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata: a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta; b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco. Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso: - tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure - tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo; c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento. La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi. 4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato. Articolo 7 1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto. 2. Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima. Articolo 8 1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale. 2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale. Articolo 9 1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede: - alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero - alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione. 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione. Articolo 10 1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo: - nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato, - nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata. 2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione: - proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero - per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero - per estrazione a sorte. Articolo 11 1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione. 2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi della gara; b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare; c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b). Articolo 12 L'aggiudicatario ha: a) il diritto al rilascio, alle condizioni di cui alla lettera b), e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta; b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi: - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva, oppure - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale; c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili. Articolo 13 1. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento. 2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1o maggio 2001 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2001. Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2001 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(9). 3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 2 agosto 2000 e il 30 settembre 2000 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1o ottobre 2000. 4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore: a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; oppure b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; oppure c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo, viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 14 1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione(10), qualora nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione avviene una modifica dei prezzi d'intervento fissati in euro a norma del regolamento (CE) n. 2038/1999, o una modifica dei contributi di magazzinaggio fissati in euro a norma dello stesso regolamento, vengono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1o luglio 2001 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data. 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1: a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001, superiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 2001; b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001, inferiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001. 3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999. 4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b). 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio, iscrive nella casella "note particolari" la seguente dicitura:"da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1531/2000 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 2001". 6. L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata. 7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo. Articolo 15 La gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 4189/1999 è chiusa in data 27 luglio 2000. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. (3) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38. (4) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (5) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (6) GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. (7) GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3. (8) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27. (9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (10) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.