32000R1511

Regolamento (CE) n. 1511/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che fissa il limite d'intervento per le mele per la campagna 2000/2001

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 13/07/2000 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1511/2000 della Commissione

del 12 luglio 2000

che fissa il limite d'intervento per le mele per la campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto elencato nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri strutturali generalizzati che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1541/1999 della Commissione(3) è stato fissato un limite d'intervento per le mele per la campagna 1999/2000. Poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare un limite d'intervento per le mele per la campagna 2000/2001.

(3) È opportuno fissare il limite d'intervento per le mele in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili le statistiche. Occorre inoltre stabilire per il prodotto in questione il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite d'intervento.

(4) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento e fissare una riduzione proporzionale alla sua entità rispetto alla produzione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2000/2001 il limite d'intervento per le mele è fissato a 486900 tonnellate.

2. Il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1o giugno 2000 e il 31 maggio 2001.

Articolo 2

Se il quantitativo di mele ritirato nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite fissato all'articolo 1, paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 180 del 15.7.1999, pag. 3.