32000R1500

Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0003 - 0010


Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione

del 10 luglio 2000

recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98(2), in particolare gli articoli 2 e 3 paragrafo 2, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio.

(2) L'obiettivo del contenuto e del formato dei programmi di convergenza e di stabilità è di consentire una migliore comprensione dell'andamento del saldo della amministrazioni pubbliche e della strategia di bilancio in generale, e che informazioni complementari dovrebbero essere fornite in materia di entrate e di spese.

(3) La normativa sui conti nazionali, ed in particolare i concetti del SEC 95, sono considerati strumenti per assicurare la comparabilità e la trasparenza dei dati fra gli Stati membri.

(4) L'allegato A, " Sistema europeo dei conti SEC 1995", del regolamento SEC 95 non fa riferimento alle entrate e alle spese delle amministrazioni pubbliche, ma fornisce il quadro per la loro identificazione con riferimento ad un elenco di categorie del SEC 95.

(5) L'introduzione di aggregati relativi alle entrate e spese delle amministrazioni pubbliche richiede opportuni emendamenti al programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.

(6) Una trasmissione addizionale, nel marzo di ogni anno, dei principali aggregati generali delle amministrazioni pubbliche (dati annuali) permetterà di disporre di utili informazioni sull'evoluzione del deficit di tale amministrazioni.

(7) Conformemente al combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96, gli emendamenti al SEC 95 intesi a chiarirne e migliorarne il contenuto e che prevedono modifiche dei dati richiesti agli Stati membri, vengono approvati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.

(8) È stato consultato il comitato sulle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito in virtù della decisione 91/115/CEE del Consiglio(3).

(9) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito in vritù della decisione 89/382/CEE, Euratom(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'obiettivo del presente regolamento è di fornire la definizione delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche a integrazione delle classificazioni delle transazioni in materia di beni e servizi (P) e delle transazioni distributive (D), e di emendare il programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.

Articolo 2

Gli allegati A ("Sistema europeo dei conti SEC 1995") e B ("Programma di trasmissione dei dati sui conti nazionali") del regolamento (CE) n. 2223/96 vengono emendati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

(4) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 2223/96 vengono modificati come segue:1) All'allegato A:a) Al capitolo 3, paragrafo 3.23, aggiungere la frase seguente: "L'altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) può essere suddivisa in due voci: Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131), che comprende ricavi e diritti diversi, e Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, altro (P.132), comprendente la produzione fornita gratuitamente.".

b) Al capitolo 3, i paragrafi 3.79 e 3.96 vengono sostituiti dal testo seguente: "3.79. La spesa per consumi finali (P.3) delle amministrazioni pubbliche comprende due categorie di spesa, simili a quelle delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:

a) il valore dei beni e servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche stesse (P.1) eccezion fatta per la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (corrispondente a P.12), la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) ed i pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131);

b) gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi, prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, forniti - senza alcuna trasformazione - alle famiglie a titolo di trasferimenti sociali in natura (D.6311 + D.63121 + D.63131). Ciò implica che le amministrazioni pubbliche si limitano a pagare i beni e i servizi che i venditori forniscono alle famiglie."

"3.96. La spesa per consumi finali (P.3) delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie è pari alla somma della rispettiva produzione (P.1), più la spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita - facente parte dei trasferimenti sociali in natura (D.6311 + D.63121 + D.63131) - meno i pagamenti da parte di altre unità - Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) e pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) - meno la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (corrispondente a P.12)."

c) Al capitolo 4, paragrafo 4.105, terzo capoverso, relativo a "Altre prestazioni di sicurezza sociale in natura (D. 6312)", aggiungere la frase seguente: "Le altre prestazioni di sicurezza sociale in natura possono quindi essere suddivise in prestazioni i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita ed acquistati da unità delle pubbliche amministrazioni o da istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.63121), e quelle i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (D.63122)."

d) Al capitolo 4, paragrafo 4.105, quarto capoverso, relativo a "Prestazioni di assistenza sociale in natura (D.6313)", aggiungere la frase seguente: "Le prestazioni di assistenza sociale in natura possono quindi essere suddivise in prestazioni i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, e acquistati da unità delle amministrazioni pubbliche o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.63131), e quelle i cui servizi vengono prodotti da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (D.63132)."

e) Al capitolo 8, va inserito un nuovo paragrafo 8.99 a), come segue: "SPESE ED ENTRATE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

8.99 a) Le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni sono definite in base ad un elenco di categorie del SEC 95.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Per definizione, la differenza fra le entrate delle amministrazioni pubbliche e le spese delle amministrazioni pubbliche equivale all'accreditamento (+)/indebitamento (-) delle amministrazioni pubbliche.

Le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 sono consolidate. Le altre transazioni non sono consolidate."

f) All'allegato IV, nella sezione "Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi", sezione "Operazioni sui prodotti (beni e servizi) (P)", sottotitolo "P.1 Produzione", sono aggiunte le seguenti voci:

">SPAZIO PER TABELLA>"

g) All'allegato IV, in "Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi", sezione "Operazioni di distribuzione e di redistribuzione (D)", sottotitolo "D.6 Contributi e prestazioni sociali", sono aggiunte le seguenti voci dopo D.6312:

">SPAZIO PER TABELLA>"

h) All'allegato IV, in "Nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi", sezione "Operazioni di distribuzione e di redistribuzione (D)", sottotitolo "D.6 Contributi e prestazioni sociali", sono aggiunte le seguenti voci dopo D.6313:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) All'allegato B:a) Nella tavola intitolata "Riepilogo delle tavole", inserire una nuova riga 3 a), come segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) La tavola 2 viene sostituita dal testo seguente:

"Tavola 2 - Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

Norme di consolidamento: le transazioni D.41, D.7, D.92 e D.99 sono consolidate. Le altre transazioni non sono consolidate.

>SPAZIO PER TABELLA>"

c) La tavola 11 è sostituita dal testo seguente:

">PIC FILE= "L_2000172IT.000901.EPS">"

d) Nelle "Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario 'SEC 95' per paese, punto 7.1 (IRLANDA - Deroghe per tavola)" inserire una nuova riga 6 a) come segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

e) Nelle "Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario 'SEC 95' per paese, punto 10.1 (PAESI BASSI - Deroghe per tavola)" inserire una nuova riga 6 a) come segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"