Regolamento (CE) n. 1447/2000 del Consiglio, del 26 giugno 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 04/07/2000 pag. 0005 - 0011
Regolamento (CE) n. 1447/2000 del Consiglio del 26 giugno 2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999(2) stabilisce per il 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie. (2) Secondo la procedura di cui all'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome del Regno di Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2000. I risultati delle suddette consultazioni devono essere inseriti nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 2742/1999. (3) Dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana. È opportuno garantire la continuità di detto regime, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa alcuni stock di pesci in tale zona, al fine di conservare gli stock in questione ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati. (4) L'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento. Occorre pertanto definire condizioni adeguate al fine di controllare le catture e gli sbarchi delle navi suddette. (5) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue: 1) All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo." 2) All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: "1 bis. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI ter. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 2. Dopo il controllo, la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese, le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente." 3) All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"Il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII bis. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio." 4) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:"Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata." 5) Le voci dell'allegato I del presente regolamento sostituiscono o sono da inserire alle voci corrispondenti dell'allegato I A. 6) Le voci dell'allegato II del presente regolamento sono inserite nell'allegato VI. 7) Le voci dell'allegato III del presente regolamento sono inserite nell'allegato VI bis. 8) Nell'allegato VI bis: - Accanto a "Mazzancolle", alle voci corrispondenti ai paesi "Barbados", "Guiana", "Suriname" e "Trinidad e Tobago", è inserita una nuova nota a piè di pagina, così redatta: "(2 bis) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza." - Alla fine del testo della nota a piè di pagina 3, è aggiunto il seguente paragrafo: "Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione." 9) L'allegato IV del presente regolamento è inserito come nuovo allegato VI ter. 10) L'allegato V del presente regolamento è inserito come nuovo allegato VII bis 11) Nell'allegato VIII, all'elenco dei nomi e dei codici delle specie sono aggiunte le voci seguenti: ">SPAZIO PER TABELLA>". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Coelho (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. ALLEGATO I [Voci che sostituiscono o sono da inserire alle corrispondenti voci nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 2742/1999] >SPAZIO PER TABELLA> Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II [Voci da inserire nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2742/1999] >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III [Voci da inserire nell'allegato VI bis del regolamento (CE) n. 2742/1999] >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV [Allegato da inserire come allegato VI ter del regolamento (CE) n. 2742/1999] "ALLEGATO VI TER Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 >PIC FILE= "L_2000163IT.000903.EPS">". ALLEGATO V [Allegato da inserire come allegato VII bis del regolamento (CE) n. 2742/1999] "ALLEGATO VII bis >PIC FILE= "L_2000163IT.001101.EPS">"