32000R1370

Regolamento (CE) n. 1370/2000 della Commissione, del 27 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 29/06/2000 pag. 0016 - 0018


Regolamento (CE) n. 1370/2000 della Commissione

del 27 giugno 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura.

(2) I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di carni bovine fresche o refrigerate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2000(4).

(3) Gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92.

(4) L'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine.

(5) A norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio. Occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 35.

(4) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 24.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001

>SPAZIO PER TABELLA>"