Regolamento (CE) n. 1335/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 pag. 0001 - 0001
Regolamento (CE) n. 1335/2000 del Consiglio del 10 aprile 2000 riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), è entrato in vigore il 1o febbraio 1995. (2) Le parti hanno convenuto, con decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 23 maggio 2000(2), di prorogare il sistema di duplice controllo istituito con decisione n. 3/97(3) del Consiglio di associazione al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000. (3) È quindi necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione fissata con regolamento (CE) n. 86/98(4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 86/98 rimane in vigore per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000, in base alle disposizioni di cui alla decisione n. 2/2000. Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 del regolamento, i riferimenti al periodo 1o gennaio-31 dicembre 1999 sono sostituiti da riferimenti al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3. (2) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 85. (4) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1002/1999 (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 18).