Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio, dell'8 giugno 2000, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 22/06/2000 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio dell'8 giugno 2000 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) A causa di particolarità geografiche e stagionali, è opportuno che gli Stati membri adottino modalità specifiche per le reti da traino selettive e le reti con porta di uscita che i pescherecci battenti la loro bandiera e registrati nella Comunità devono utilizzare nella pesca dei gamberi. Occorre pertanto modificare l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 850/98(4). (2) Secondo un recente parere scientifico, i quantitativi di cicerello nella zona al largo della costa dell'Inghilterra e della costa orientale della Scozia sono attualmente insufficienti per sostenere sia la loro pesca, sia le esigenze di varie specie per le quali il cicerello è un componente principale della loro alimentazione. Occorre pertanto chiudere la pesca del cicerello in detta zona. (3) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere riformulato per meglio chiarirne l'applicabilità. (4) Occorre rivedere o introdurre le taglie minime per taluni crostacei e molluschi bivalvi. (5) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: 1) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Al più tardi il 1o luglio 2002, per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete da traino con una porta di uscita conformemente alle norme particolareggiate che gli Stati membri stabiliscono secondo quanto previsto all'articolo 46. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci." 2) È inserito il seguente articolo: "Articolo 29 bis Restrizioni per la pesca del cicerello 1. Negli anni 2000, 2001 e 2002, è vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti: - la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' di latitudine nord, - 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest, - 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest, - 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest, - la costa orientale della Scozia a 2° 00' di longitudine ovest. 2. Anteriormente al 1o marzo 2001 e di nuovo anteriormente al 1o marzo 2002, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sugli effetti della disposizione di cui al paragrafo 1. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può proporre le opportune modifiche alle disposizioni di cui al paragrafo 1." 3) All'articolo 46 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda: a) stock strettamente locali, che interessano soltanto lo Stato membro interessato; b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche: i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta; a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e registrati nella Comunità o, in caso di attività di pesca non effettuate da un peschereccio, alle persone stabilite nello Stato membro interessato." 4) L'allegato XII è modificato come segue: a) i termini "Vongola (Venerupis pullastra) 40 mm" sono sostituiti da "Vongola (Venerupis pullastra) 38 mm"; b) i termini "Cappa chione (Callista chione) 5 cm" sono sostituiti da "Cappa chione (Callista chione) 6 cm"; c) i termini "Cannolicchio curvo (Ensis spp., Pharus legumen) 10 cm" sono sostituiti da "Cannolicchio curvo (Ensis spp) 10 cm"; d) prima di "Buccino (Buccinum undatum)" sono inseriti i termini "Cappalunga (Pharus legumen) 65 mm"; e) dopo "Aragosta (Palinurus spp.)" sono aggiunti i termini: "Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) 22 mm (lunghezza del carapace)". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2000. Per il Consiglio Il Presidente G. Oliveira Martins (1) GU C 89 E del 28.3.2000. (2) Parere espresso il 19 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 34. (4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).