32000R1289

Regolamento (CE) n. 1289/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio, nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 1289/2000 della Commissione

del 19 giugno 2000

che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio, nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(3), in particulare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carne caprine(4).

(2) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

(3) Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espresa in 100 kg peso carcassa. Non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 2000, data l'assenza di statistiche comunitarie complete. In attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio. L'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti.

(4) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(5) Secondo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999(6), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 euro.

(6) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98(8), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità. Il regolamento stabilisce che l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni previste per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine. Vista la situazione attualmente incerta del mercato in taluni Stati membri, gli Stati membri devono essere autorizzati, per la campagna 2000, a versare immediatamente un importo pari al 90 % dell'aiuto.

(7) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie. Tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 2000 si stima la differenza seguente: 113,785 EUR/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 17,853 EUR,

- produttori di agnelli leggeri: 14,282 EUR.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 5,356 EUR per pecora,

- produttori di agnelli leggeri: 4,285 EUR per pecora.

Articolo 3

1. L'importo stimato del premio pagabile per femmina della specie caprina nelle zone di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 è fissato a 14,282 EUR.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone indicate al paragrafo 1 è fissato a 4,285 EUR per femmina della specie caprina.

Articolo 4

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, che gli Stati membri sono autorizzati a versare in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

- 5,977 EUR per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, dello stesso regolamento,

- 5,379 EUR per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento,

- 5,379 EUR per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 2000 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio(9), è fissato come segue:

- 1,669 EUR per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento,

- 1,669 EUR per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.

(5) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

(6) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(7) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

(8) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

(9) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.