Regolamento (CE) n. 1287/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la produzione effettiva di cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0019 - 0019
Regolamento (CE) n. 1287/2000 della Commissione del 19 giugno 2000 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la produzione effettiva di cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio(1), visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98(4), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna. In applicazione di tale criterio la produzione effettiva per la campagna 1998/1999 è fissata a livello indicato in appresso. (2) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che qualora la produzione effettiva fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 8 del protocollo n. 4 è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG. Il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il QNG venga superato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di tali Stati membri. Nella fattispecie tale quantitativo è stato superato sia in Grecia che in Spagna. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al QNG è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro in causa ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. a) Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1760195 tonnellate, di cui 1350677 tonnellate per la Grecia e 409518 tonnellate per la Spagna. b) Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 73 tonnellate per il Portogallo. 2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è fissato a - 38,693 EUR/100 kg per la Grecia - 34,229 EUR/100 kg per la Spagna. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45. (2) GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14. (3) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48. (4) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.