32000R1230

Regolamento (CE) n. 1230/2000 della Commissione, del 13 giugno 2000, che deroga, per la campagna 2000/2001, al regolamento (CE) n. 661/97, per quanto concerne la data entro cui gli Stati membri effettuano la ripartizione delle quote di prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 14/06/2000 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 1230/2000 della Commissione

del 13 giugno 2000

che deroga, per la campagna 2000/2001, al regolamento (CE) n. 661/97, per quanto concerne la data entro cui gli Stati membri effettuano la ripartizione delle quote di prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 prevede, all'articolo 6, paragrafo 4, che gli Stati membri procedano alla ripartizione dei quantitativi ad essi attribuiti tra le imprese di trasformazione stabilite nel loro territorio, in base alla media dei quantitativi prodotti nel rispetto del prezzo minimo nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale è stata effettuata la ripartizione.

(2) Il regolamento (CE) n. 661/97 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime delle quote dei prodotti trasformati a base di pomodori(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2807/98(4), prevede, all'articolo 7, paragrafo 1, che, previa verifica della conformità delle domande di aiuto e se già in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della ripartizione, le autorità competenti dello Stato membro assegnino a ogni impresa di trasformazione un quantitativo determinato di pomodori freschi. L'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 sia effettuata dagli Stati membri entro il 31 maggio che precede ogni campagna.

(3) Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, a causa di problemi di ordine amministrativo, non sarà possibile rispettare la data del 31 maggio e hanno chiesto una proroga in tal senso fino al 20 giugno 2000. In considerazione di tali circostanze, e solo per la campagna 2000/2001, conviene in via eccezionale differire tale data al 20 giugno 2000.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001, gli Stati membri possono prorogare fino al 20 giugno 2000 la data entro cui ripartire le quote tra le imprese di trasformazione stabilite nel loro territorio, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.

(3) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 41.

(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 34.