32000R1228

Regolamento (CE) n. 1228/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 16/06/2000 pag. 0022 - 0038


Regolamento (CE) N. 1228/2000 della Commissione

del 31 maggio 2000

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000(2), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Le merci soggette a trattamento tariffario favorevole vengono immesse in libera pratica indicando nella relativa dichiarazione doganale il codice corrispondente al trattamento in questione.

(2) Per le merci soggette a trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura, le condizioni per la concessione del trattamento favorevole sono controllate al momento dell'immissione in libera pratica, in quanto dette merci non sono più sottoposte ad ulteriori controlli doganali. È quindi auspicabile riunire in un unico testo giuridico la classificazione tariffaria delle merci che fruiscono di un trattamento favorevole a motivo della loro natura e le condizioni per la concessione del trattamento stesso.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è modificato come segue:

1) Nel "Sommario" sotto a "Parte prima - sezione II - disposizioni speciali", dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

"F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci"

2) Nella terza parte del "Sommario" dopo "Sezione III - contingenti" viene aggiunto il testo seguente:

"Sezione IV - Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) Nella "Parte prima - Sezione II - Disposizioni speciali", dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

"F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

- Merci inadatte all'alimentazione,

- semi,

- veli e tele da buratto, non confezionati,

- alcuni tipi di uva da tavola, fondute, vino Tokay, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci(3) che rinviano alla seguente nota:'L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari'.

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

- granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio(4);

- patate da semina: direttiva 66/403/CEE del Consiglio(5);

- semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 69/208/CEE del Consiglio(6).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, vini Tokai, tabacchi e nitrati, a condizione che sia presentato un certificato debitamente avallato insieme alle fatture che riportano il numero o i numeri di serie dei corrispondenti certificati alle quali si riferisce. Le disposizioni che disciplinano il rilascio dei certificati e i loro modelli figurano nell'allegato 9.".

4) Il testo "L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia" nelle note dei codici NC: 0408 11 20, 04081920, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, ex08061010 nell'allegato 2, 1001 90 10, 1005 10 11, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 12010010, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 12071010, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 12076010, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10, 2106 90 10, 22042193/97, 2204 29 93, 2401 10 10, 2401 20 10, 25010051, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 35022010, 3502 90 20, 5911 20 00 è sostituito dal testo seguente:"L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella Sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari."

5) L'allegato del presente regolamento è inserito nell'allegato I dopo la Parte III - allegati tariffari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.

(3) Le sottovoci in questione sono le seguenti: 04081120, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 07129011, 0806 10 10, 1001 90 00, 1005 10 11, 1005 10 13, 10051015, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 10070010, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 12050010, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 12074010, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 92 10, 12079910, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 22042997, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 24011049, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 24012049, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 35021910, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00

(4) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(5) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(6) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

ALLEGATO

"Sezione IV - Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

Allegato 8

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

- uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

- fondute del codice NC ex 2106

- vini Tokay del codice NC ex 2204

- tabacchi del codice NC ex 2401

- nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2. Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210×297 millimetri.

- Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.

- Nel caso dei certificati per il vino Tokay (certificato 3), deve essere utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 g per metro quadrato. Il recto del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che evidenzia qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

- Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

- sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

- si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

- si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, "Estratto valido per ... chilogrammi" (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati

>SPAZIO PER TABELLA>

Elenco dei certificati

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