32000R1208

Regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso la Bulgaria e la Nigeria, e il regolamento (CE) n. 1547/1999 che stabilisce la procedura di controllo in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Bulgaria e la Nigeria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 09/06/2000 pag. 0007 - 0011


Regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione

dell'8 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso la Bulgaria e la Nigeria, e il regolamento (CE) n. 1547/1999 che stabilisce la procedura di controllo in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Bulgaria e la Nigeria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 1999, la Nigeria ha chiesto ufficialmente di poter importare alcuni tipi di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 secondo la procedura di controllo applicabile ai rifiuti elencati nell'allegato IV del suddetto regolamento (lista rossa).

(2) Il 9 dicembre 1999, la Bulgaria ha chiesto ufficialmente di poter importare alcuni tipi di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 secondo la procedura di controllo applicabile ai rifiuti elencati nell'allegato III del suddetto regolamento (lista ambra).

(3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE(3), le richieste ufficiali della Nigeria e della Bulgaria sono state notificate, rispettivamente, il 30 novembre e il 15 dicembre 1999 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(4), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione(5).

(4) Per tener conto della mutata situazione della Nigeria, occorre modificare contemporaneamente il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/2000(7).

(5) Per tener conto della mutata situazione della Bulgaria, occorre modificare contemporaneamente il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è così modificato:

1) nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide") del testo riguardante la Bulgaria, viene inserito il testo seguente (compresa la nota):

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Il testo riguardante la Nigeria è così modificato:

"Tutti i tipi, tranne:

1) Nella sezione GA (Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Tutti i tipi della sezione GH ('Rifiuti di plastiche solide')

3) Tutti i tipi della sezione GI ('Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta')

4) Tutti i tipi della sezione GJ ('Rifiuti tessili')".

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato:

1) All'allegato A nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide") del testo riguardante la Bulgaria, viene inserito il testo seguente (compresa la nota):

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Nell'allegato B il testo riguardante la Nigeria è così modificato:

"1) nella sezione GA (Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Tutti i tipi della sezione GH ('Rifiuti di plastiche solide')

3) Tutti i tipi della sezione GI ('Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta')

4) Tutti i tipi della sezione GJ ('Rifiuti tessili')".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

(4) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(5) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(6) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(7) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 21.