32000R1177

Regolamento (CE) n. 1177/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 01/06/2000 pag. 0038 - 0040


Regolamento (CE) n. 1177/2000 della Commissione

del 31 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98(4), l'aiuto per la canapa è concesso soltanto per le varietà per le quali è stato constatato dalle analisi che il peso di tetraidrocannabinolo (THC) rispetto al peso di un campione portato a peso costante non supera certi limiti. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1328/1999(6), prevede che gli Stati membri procedono alla constatazione del tenore di THC su una certa percentuale delle superfici coltivate a canapa.

(2) Dopo la definizione, nel 1989, del metodo comunitario per la determinazione quantitativa del THC delle varietà di canapa, previsto all'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89, le conoscenze scientifiche in materia sono progredite. Inoltre, il suddetto metodo prevede un procedimento di campionatura gravoso e difficile da applicare in modo pratico per un controllo del livello della produzione. Occorre quindi definire un nuovo metodo più adatto alle esigenze e alle possibilità attuali.

(3) Il metodo applicato per determinare il tenore di THC delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto deve essere estremamente preciso per poter garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71. Inoltre, ai fini dei rilevamenti a livello della produzione previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1164/89, il metodo applicato deve consentire il controllo di una parte sufficientemente rappresentativa delle superfici coltivate a canapa allo scopo di verificare che le coltivazioni praticate corrispondano a quelle previste dall'organizzazione comune di mercato di questo prodotto. Occorre pertanto stabilire un metodo che preveda due procedure differenziate a seconda degli obiettivi perseguiti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(3) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

(4) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.

(5) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

(6) GU L 157 del 24.6.1999, pag. 39.

ALLEGATO

"ALLEGATO C

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ9-THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il metodo serve a determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte qui in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Δ9-THC dopo estrazione mediante solvente.

1.1. Procedura A

La procedura A viene utilizzata per i rilevamenti a livello della produzione previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71, la Commissione può, fatte salve altre misure e secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70, decidere di ricorrere alla procedura B per la varietà in questione.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui al secondo comma del punto 1.1 e per la verifica dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto a partire dalla campagna 2001/2002.

Le domande di iscrizione di una varietà di canapa nel suddetto elenco devono essere corredate da una relazione in cui siano specificati i risultati delle analisi effettuate conformemente al presente metodo.

2. Campionamento

2.1. Prelievi

- Procedura A: In una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

- Procedura B: In una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2. Dimensione del campione

- Procedura A: Il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante, per ogni particella.

- Procedura B: Il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella.

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

Lo Stato membro può prevedere che venga raccolto un secondo campione per un'eventuale controanalisi e che venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compresi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Analisi del contenuto THC

3.1. Preparazione del campione da analizzare

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di più di 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi, soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

- squalane, cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ9-THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedre all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

b) Serie di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9-THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni relative alla strumentazione

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo d'esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera a):

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Volume iniettato: 1 μl

4. Risultati

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: +- 0,03 %.

- Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 619/71, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato corrisponde alle media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi."