32000R1045

Regolamento (CE) n. 1045/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 19/05/2000 pag. 0018 - 0019


Regolamento (CE) n. 1045/2000 della Commissione

del 18 maggio 2000

che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia fissati per il 2000 all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia tra gruppi di varietà. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare a carico del FEAOG né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.

(2) Il presente regolamento deve essere applicabile al più presto e comunque prima della scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione fissata all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2000(4).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2000 gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2848/98, a trasferire ad un altro gruppo di varietà i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18.

ALLEGATO

QUANTITATIVI DEL LIMITE DI GARANZIA CHE CIASCUNO STATO MEMBRO È AUTORIZZATO A TRASFERIRE DA UN GRUPPO DI VARIETÀ AD UN ALTRO GRUPPO DI VARIETÀ

>SPAZIO PER TABELLA>