32000R1010

Regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 16/05/2000 pag. 0002 - 0003


Regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio

dell'8 maggio 2000

relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 30.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (BCE)(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Commissione delle Comunità europee(3),

agendo secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea ("il trattato") e dell'articolo 42 dello statuto, nonché in base alle condizioni di cui all'articolo 122, paragrafo 5 e al paragrafo 7 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30.1 dello statuto dispone che alla BCE vengano conferite da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di EUR.

(2) L'articolo 30.4 dello statuto dispone che la BCE può effettuare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.

(3) L'articolo 123, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 107, paragrafo 6 del trattato, dispone che immediatamente dopo il 1o luglio 1998 il Consiglio adotti la disposizione di cui all'articolo 30.4 dello statuto.

(4) Il presente regolamento stabilisce un limite alle ulteriori richieste di attività di riserva in valuta, consentendo in tal modo al Consiglio direttivo della BCE di decidere richieste effettive in una fase futura al fine di ricostituire le riserve in valuta senza accrescerle oltre il massimo ammontare equivalente di 50000 milioni di EUR fissato per il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali alla BCE.

(5) Ogni ricostituzione di riserve in valuta non deve comportare un aumento del capitale sottoscritto della BCE.

(6) L'articolo 30.4 dello statuto prevede che tali ulteriori richieste vengano effettuate a norma dell'articolo 30.2 dello statuto. L'articolo 30.2, in combinato disposto con l'articolo 43.6 dello statuto e il paragrafo 10, lettera b) del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevede che i contributi di ogni banca centrale nazionale siano fissati in proporzione alla quota del capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

(7) L'articolo 10.3, in combinato disposto con l'articolo 43.4 dello statuto, prevede che, per qualsiasi decisione da adottare ai sensi dell'articolo 30 dello statuto, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo della BCE si applichi una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

(8) L'articolo 30.4 dello statuto, in combinato disposto con gli articoli 43.4 e 43.6 dello statuto e il paragrafo 8 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti.

(9) L'articolo 49.1 dello statuto, in combinato disposto con il paragrafo 10, lettera b), del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevede che la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, o per la quale vengano applicati gli stessi criteri utilizzati per la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, trasferisca alla BCE attività di riserva in valuta estera a norma dell'articolo 30.1 dello statuto. L'articolo 49.1 dello statuto prevede altresì che la somma da trasferire sia determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE a norma dell'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

(10) Tutti i riferimenti agli importi in euro nelle summenzionate disposizioni del trattato, nel presente regolamento e in qualsiasi richiesta di attività di riserva in valuta da parte della BCE vanno intesi come importi nominali in euro all'atto della richiesta di tali attività di riserva in valuta da parte della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per "attività di riserva in valuta" si intendono le attività ufficiali di riserva in valuta estera degli Stati membri partecipanti, detenute dalle banche centrali nazionali, denominate in, ovvero comprendenti, valute, unità di conto od oro diversi da valute comunitarie, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP,

- per "banca centrale nazionale" si intende la banca centrale di uno Stato membro partecipante,

- per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica in conformità del trattato.

Articolo 2

Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta

1. In caso di necessità, la BCE può richiedere ulteriori attività di riserva in valuta alle banche centrali nazionali oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni addizionali di EUR.

2. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, o per la quale vengano applicati gli stessi criteri utilizzati per la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera per una somma determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE a norma del paragrafo 1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

Articolo 3

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) GU C 269 del 23.9.1999, pag. 9.

(2) Parere espresso il 17 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso l'8 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).