32000R1009

Regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativo agli aumenti di capitale della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 16/05/2000 pag. 0001 - 0001


Regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio

dell'8 maggio 2000

relativo agli aumenti di capitale della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 28.1,

vista la raccomandazione formulata dalla Banca centrale europea (BCE)(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Commissione delle Comunità europee(3),

agendo secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea (il "trattato") e all'articolo 42 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 28.1 e 28.2 dello statuto dispongono che le banche centrali nazionali sottoscrivano il capitale di 5000 milioni di EUR della BCE, che deve diventare operativo al momento della sua istituzione.

(2) L'articolo 28.1 dello statuto dispone che il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo della BCE entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.

(3) L'articolo 123, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 107, paragrafo 6 del trattato, dispone che immediatamente dopo il 1o luglio 1998 il Consiglio adotti la disposizione di cui all'articolo 28.1 dello statuto.

(4) Il presente regolamento stabilisce un limite agli aumenti futuri del capitale della BCE, consentendo in tal modo al Consiglio direttivo della BCE di decidere un aumento effettivo in una fase futura al fine di mantenere l'adeguatezza della base di capitale necessaria per sostenere le operazioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aumenti di capitale della BCE

Il Consiglio direttivo della BCE ha facoltà di aumentare il capitale della BCE oltre l'ammontare di cui alla prima frase dell'articolo 28.1 dello statuto di un ammontare supplementare fino ad un massimo di 5000 milioni di EUR.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) GU C 411 del 31.12.1998, pag. 10.

(2) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 182.

(3) Parere espresso l'8 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).