5.5.2000   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


REGOLAMENTO (CE) N. 930/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2000

che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE stabiliscono le norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (4) modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (5).

(2)

Ai fini dell'attuazione delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE è opportuno stabilire le modalità d'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale, come precisato ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo. In una prima fase le modalità suddette concernono unicamente i seguenti impedimenti:

impiego vietato da un diritto anteriore altrui,

difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione,

denominazione che sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale di un'altra varietà,

denominazione che sia identica o possa essere confina con altre denominazioni,

possibilità di indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche della varietà o altri elementi.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 70/458/CEE, il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di alcuni criteri indicati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l'ammissibilità delle denominazioni varietali.

Articolo 2

1.   Nel caso di un marchio commerciale che costituisce un diritto anteriore altrui, l'impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora all'autorità competente per l'autorizzazione della denominazione varietale sia stato notificato un marchio che è stato registrato in uno o più Stati membri o a livello comunitario prima dell'approvazione della denominazione varietale e che è identico o analogo alla denominazione varietale e registrato per prodotti identici o analoghi alla varietà di pianta interessata.

2.   Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Articolo 3

1.   Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:

a)

qualora sia costituita da una «denominazione di fantasia»:

i)

se consiste di una sola lettera;

ii)

se consiste di, o contiene come entità separata, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile, salvo se tale serie è un'abbreviazione consueta;

iii)

se contiene un numero, tranne qualora questo sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà biologicamente apparentate;

iv)

se consiste di più di tre entità; tuttavia, nel caso di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94, la presenza di più di tre entità non costituisce un impedimento;

v)

se consiste di un termine eccessivamente lungo o contiene tale termine, oppure

vi)

se contiene un trattino, uno spazio vuoto diverso da quello tra le entità che lo compongono, un altro segno, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole all'interno delle entità, un deponente, un esponente, un simbolo o un disegno;

b)

qualora sia costituita da un «codice»:

i)

se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da inincroci o di analoghi tipi varietali specifici;

ii)

se consiste di una sola lettera;

iii)

se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;

iv)

se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;

v)

se contiene un trattino, uno spazio vuoto diverso da quello che separa una lettera pronunciabile, un altro segno, un deponente, un esponente, un simbolo o un disegno.

2.   Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di «denominazione di fantasia» o di «codice».

3.   Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una «denominazione di fantasia».

Articolo 4

Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un'altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:

a)

con l'espressione «possa essere confusa con» si intende che essa comprende una denominazione varietale, con la differenza di una sola lettera o di una sola cifra, oppure di accenti sulle lettere, rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori; non viene tuttavia considerata la differenza di una sola lettera in un'abbreviazione consueta di un'entità separata della denominazione varietale. Fatto salvo l'articolo 6, la presente disposizione non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento;

b)

per «specie apparentata» si intende una specie appartenente alla stessa classe elencata in allegato o, altrimenti, allo stesso genere botanico;

c)

per «varietà non più esistente» si intende una varietà non più commercializzata;

d)

per «registro ufficiale delle varietà vegetali» si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell'UPOV;

e)

per «una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare» si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.

Articolo 5

Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altre norme legislative s'intende in particolare:

a)

denominazioni di monete o termini associati a pesi e misure;

b)

termini che sono entrati nel linguaggio quotidiano in una parte o nell'intera Comunità e la cui approvazione quale denominazione varietale ne impedirebbe l'uso da parte di altri nel commercializzare materiale di moltiplicazione di altre varietà;

c)

espressioni che, a norma della legislazione, non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli dalla stessa previsti.

Articolo 6

Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

a)

desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;

b)

desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata o ottenuta da un'altra varietà specifica;

c)

faccia riferimento ad una caratteristica od un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

d)

suggerisce, in base all'analogia ad un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un'altra varietà o desta un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

e)

consiste dei seguenti termini o li contiene:

i)

comparativi o superlativi,

ii)

la denominazione botanica, o parte della denominazione botanica, di un genere o di una specie del regno vegetale,

iii)

la denominazione comune di un genere o di una specie del regno vegetale del gruppo sia delle specie di piante agricole sia delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà, oppure

iv)

il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore.

Articolo 7

Le denominazioni varietali che sono state autorizzate in forma di codice devono essere chiaramente indicate come tali nel catalogo o nei cataloghi ufficiali degli Stati membri relativi alle varietà di piante ufficialmente ammesse o nel catalogo comune pertinente con una nota in calce recante la seguente indicazione: «denominazione varietale riconosciuta in forma di “codice”».

Articolo 8

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.   Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all'autorità competente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.

(2)  GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

(3)  GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.

(4)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(5)  GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.


ALLEGATO

SPECIE APPARENTATE

[articolo 4, lettera b)]

Classe A (Classe UPOV 1):

Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum

Classe B (Classe UPOV 3):

Sorghum, Zea

Classe C (Classe UPOV 4):

Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum

Classe D (Classe UPOV 5):

Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis

Classe E (Classe UPOV 6):

Brassica napus, Brassica campestis, Brassica rapa, Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis

Classe F (Classe UPOV 7):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe G (Classe UPOV 8):

Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L.

Classe H (Classe UPOV 9):

Vicia faba L.

Classe I (Classe UPOV 10):

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Classe K (Classe UPOV 11):

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Classe L (Classe UPOV 12):

Lactuca, Valerianella, Cichorium

Classe M (Classe UPOV 13):

Cucumis sativus

Classe N (Classe UPOV 14):

Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita

Classe O (Classe UPOV 15):

Anthriscus, Petroselinum

Classe P (Classe UPOV 16):

Daucus, Pastinaca

Classe Q (Classe UPOV 17):

Anethum, Carum, Foeniculum

Classe R (Classe UPOV 18):

Solanum tuberosum L.

Classe S (Classe UPOV 19):

Helianthus annuus