32000R0907

Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 03/05/2000 pag. 0006 - 0014


Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione

del 2 maggio 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 41 e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede il sostegno del mercato sotto forma di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2002, tale misura si applica solo qualora il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini adulti risulti inferiore al 103 % del prezzo di base. Per tener conto delle nuove disposizioni occorre, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93(3).

(2) Per raggiungere le finalità perseguite con la concessione degli aiuti di cui sopra, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente.

(3) Per gli stessi motivi, è opportuno concedere aiuti solo per l'ammasso di prodotti di qualità sana, leale e mercantile che abbiano ottenuto il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(4), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(5). I prodotti devono essere di origine comunitaria e ottenuti da animali allevati secondo le norme veterinarie in vigore. Essi non devono inoltre superare i livelli massimi di radioattività consentiti dalla normativa comunitaria.

(4) Data la situazione del mercato e il suo andamento prevedibile, può essere opportuno incoraggiare il contraente a destinare le sue scorte all'esportazione fin dal momento dell'immagazzinamento; in tal caso occorre stabilire a quali condizioni le carni oggetto di un contratto d'ammasso possono essere assoggettate simultaneamente al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83(7), al fine di beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione.

(5) Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, eventualmente differenziato per prodotto, e devono essere definite le obbligazioni del contraente, segnatamente quelle che consentono all'organismo d'intervento un efficace controllo delle condizioni per l'ammasso.

(6) L'importo della cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali deve essere determinato in percentuale dell'importo dell'aiuto.

(7) A norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(9), occorre definire le obbligazioni principali da rispettare per lo svincolo delle cauzioni. L'ammasso del quantitativo contrattuale durante il periodo stipulato costituisce una delle obbligazioni principali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine. Per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico, è opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati.

(8) In caso di inosservanza di talune obbligazioni relative ai quantitativi da conferire all'ammasso, è opportuno rispettare una certa proporzionalità sia nello svincolo delle cauzioni che nell'erogazione degli aiuti.

(9) Per migliorare l'efficienza del sistema, occorre consentire al contraente di ricevere un anticipo sull'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione, e stabilire le norme sulla presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto, i documenti giustificativi da allegare, nonché i termini di pagamento.

(10) Occorre fissare norme relative ai tassi di cambio da applicare agli importi degli aiuti e alle cauzioni.

(11) L'esperienza acquisita dai diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che occorre precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio(10) si applica per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente il termine iniziale e finale dell'ammasso contrattuale.

(12) È opportuna una certa proporzionalità nella concessione degli aiuti quando il periodo dell'ammasso non sia integralmente rispettato. Occorre inoltre prevedere la possibilità di abbreviare il suddetto periodo nel caso in cui le carni uscite dall'ammasso siano destinate all'esportazione. La prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come nel caso delle restituzioni, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(11).

(13) L'importo dell'aiuto all'ammasso privato può essere stabilito in anticipo. È opportuno adottare misure volte a prevenire un uso eccessivo o a fini speculativi del regime. Tali misure possono includere un periodo di riflessione che consenta di valutare la situazione di mercato preliminarmente alla notificazione delle decisioni relative alle domande. Ove del caso, occorre inoltre prevedere misure specifiche, con particolare riguardo alle domande pendenti.

(14) L'importo dell'aiuto all'ammasso privato può essere inoltre fissato mediante gara. Successivamente alla presentazione delle offerte, può essere stabilito un importo massimo dell'aiuto. Qualora nessuna offerta risulti vantaggiosa, si può non dar seguito alla gara.

(15) È opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano erogati indebitamente. A tal fine gli Stati membri devono procedere a controlli adeguati ai diversi stadi delle operazioni di ammasso.

(16) È opportuno prevenire e, se del caso, sanzionare frodi e irregolarità. A tal fine è necessario, in caso di falsa dichiarazione, escludere il contraente dalla concessione di aiuti all'ammasso privato per l'anno civile successivo a quello in cui la falsa dichiarazione è stata constatata. Gli Stati membri devono inoltre imporre adeguate sanzioni in caso di irregolarità meno rilevanti.

(17) Per consentire alla Commissione una visione globale degli effetti degli aiuti all'ammasso privato, gli Stati membri devono comunicarle i dati necessari.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento reca modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato, prevista dagli articoli 26 e 48 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 2002, la concessione di aiuti all'ammasso privato può essere decisa qualora il prezzo medio del mercato comunitario per le carcasse di bovini adulti espresso come qualità R3, calcolato conformemente all'allegato I, è uguale o inferiore a 2291 EUR/t.

2. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato può riguardare un intero Stato membro o tutta la Comunità.

3. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato può essere stabilito in anticipo o fissato mediante gara.

Articolo 3

1. I contratti per l'aiuto all'ammasso privato di carni bovine sono conclusi tra gli organismi d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche (in prosieguo "il contraente"), per le quali sussistono le seguenti condizioni:

a) aver esercitato un'attività nel settore delle carni e del bestiame nei dodici mesi precedenti la proposta contrattuale o la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b) essere iscritte in un registro nazionale dell'IVA;

c) disporre di impianti adeguati per l'ammasso nella Comunità.

2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per carni conformi ai seguenti requisiti:

a) essere classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio(12), modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91(13) e identificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione(14);

b) aver ottenuto il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE;

c) assenza di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o ad un uso successivo;

d) non provenire da animali macellati in seguito a misure di emergenza;

e) essere originarie della Comunità, conformemente all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(15); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1662/1999(16);

f) non superare i livelli massimi di radioattività consentiti dalla normativa comunitaria; il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige ed esclusivamente per il periodo necessario; la durata e l'ampiezza degli eventuali controlli necessari sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

g) essere state ottenute da animali macellati non più di dieci giorni prima della data in cui i prodotti sono conferiti all'ammasso conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

h) essere state conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato;

i) essere state ottenute da animali allevati conformemente alle norme veterinarie in vigore.

Articolo 4

1. I quantitativi oggetto di un contratto non possono essere inferiori ad un quantitativo minimo da determinare per ogni prodotto.

2. La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, viene presentata all'organismo di intervento nello Stato membro in cui le carni devono essere ammassate.

3. La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il relativo contratto, hanno ad oggetto solo uno dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto.

4. La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 5, lettere a), b), d) ed e), e se è data la prova dell'avvenuta costituzione della relativa cauzione.

5. Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto prodotti conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

b) il quantitativo e la descrizione del prodotto da ammassare;

c) il termine ultimo per le operazioni di conferimento all'ammasso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della totalità del quantitativo di cui alla lettera b);

d) il periodo di ammasso;

e) l'importo dell'aiuto per tonnellata;

f) l'importo della cauzione depositata;

g) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

6. Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:

a) conferire all'ammasso entro i termini di cui all'articolo 5 e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo convenuto del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall'articolo 3, paragrafo 2, senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'organismo di intervento può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;

b) comunicare all'organismo d'intervento con cui ha stipulato il contratto, tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita;

c) trasmettere all'organismo d'intervento i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso non oltre un mese dalla data di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

d) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all'articolo 26;

e) consentire all'organismo d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Articolo 5

1. Le operazioni di conferimento all'ammasso definitivo devono essere espletate entro 28 giorni dalla data di conclusione del contratto.

I prodotti possono essere conferiti all'ammasso per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per magazzino.

2. Durante le operazioni di conferimento, il contraente può tagliare o disossare, in tutto o in parte, i prodotti di cui trattasi, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo contrattuale e che tutti i prodotti ottenuti dalle operazioni di taglio o disossamento vengano immagazzinati. L'organismo d'intervento può chiedere al contraente di comunicare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà almeno due giorni lavorativi prima del magazzinaggio di ogni singola partita.

I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al dissossamento non possono essere immagazzinati.

3. Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento.

Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato nei seguenti luoghi:

a) nel luogo di ammasso, quando le carni siano congelate sul posto;

b) nel luogo di congelazione, quando le carni siano congelate in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;

c) nel luogo di disossamento o di taglio, per le carni immagazzinate allo stato disossato o tagliato.

4. Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita individuale del quantitativo contrattuale.

Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi.

Articolo 6

1. Quando i prodotti conferiti all'ammasso sono assoggettati al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, il termine ivi previsto è prorogato in modo da coprire il periodo massimo d'ammasso contrattuale, maggiorato di un mese.

3. Gli Stati membri possono esigere che le operazioni di conferimento all'ammasso e di assoggettamento al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 siano contestuali. In tal caso, quando un contratto di ammasso privato riguarda un quantitativo costituito da più partite singole immagazzinate in date diverse, ciascuna partita può essere oggetto di una distinta dichiarazione di pagamento.

La dichiarazione di pagamento contemplata all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999 è presentata per ogni singola partita il giorno dell'entrata in magazzino.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è pari al 20 % dell'aiuto richiesto.

2. Le obbligazioni principali di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:

a) non ritirare una proposta contrattuale o un'offerta di gara;

b) conferire e conservare in ammasso almeno il 90 % del quantitativo contrattuale, durante il periodo di ammasso contrattuale, a rischio del contraente e alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera a);

c) in caso di applicazione dell'articolo 17, esportare le carni secondo una delle tre fattispecie ivi contemplate.

3. Salvo il disposto dell'articolo 17 del presente regolamento, è esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85, sullo svincolo parziale della cauzione.

4. La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte.

5. Se il termine ultimo per il conferimento all'ammasso, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è superato, la cauzione viene incamerata in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Se il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene superato di più di dieci giorni, l'aiuto non è concesso.

Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto è determinato per tonnellata e si riferisce al peso accertato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo e dell'articolo 17, il contraente ha diritto all'aiuto se sono adempiute le obbligazioni principali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Articolo 9

Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente conservato.

Se esso è inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato è dimezzato.

Se è inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene versato.

Articolo 10

In caso di disossamento, se il quantitativo effettivamente ammassato è pari o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto non viene versato.

Se il quantitativo effettivamente ammassato è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto viene ridotto in proporzione.

Se il quantitativo effettivamente ammassato è uguale o superiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto non viene ridotto né aumentato.

Articolo 11

Dopo tre mesi di ammasso e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.

L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi. Se i prodotti sono esportati in conformità dell'articolo 17, prima del pagamento dell'anticipo, in sede di calcolo di quest'ultimo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali prodotti.

Articolo 12

1. La domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi vengono presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempestivamente, possono essere concesse dilazioni, complessivamente non superiori a sei mesi, per la presentazione dei documenti stessi.

Quando si applica l'articolo 17, la prova necessaria è presentata entro i termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.

2. Salvo i casi in cui sia stata avviata un'indagine sul diritto all'aiuto, le autorità competenti versano l'aiuto al più presto ed entro tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi.

Articolo 13

1. Il tasso di cambio da applicare agli importi dell'aiuto è il tasso di cambio vigente il giorno di cui all'articolo 15.

2. Il tasso di cambio da applicare all'importo della cauzione è il tasso di cambio vigente il giorno precedente il deposito della cauzione presso l'organismo d'intervento.

Articolo 14

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica per la determinazione del periodo di ammasso quale indicato all'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del presente regolamento o come modificato in conformità di detto articolo 4, paragrafo 5, lettera g), o dell'articolo 17.

Articolo 15

Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

Articolo 16

Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 17

1. Dopo un periodo di due mesi di ammasso contrattuale, il contraente può ritirare la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto del contratto, ma non meno di cinque tonnellate per contraente e per magazzino, oppure, nel caso di un quantitativo inferiore, l'intero quantitativo restante sotto contratto in un magazzino, a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di uscita dal magazzino, il quantitativo dei prodotti si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) abbia lasciato il territorio doganale della Comunità in stato immutato;

b) abbia raggiunto in stato immutato la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;

c) sia stato depositato in stato immutato in un deposito di approvvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999.

2. Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singola partita destinata all'esportazione scade la vigilia del giorno di uscita dall'ammasso.

Esso scade il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati.

3. L'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso, applicando gli importi giornalieri fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

4. Ai fini del presente paragrafo, la prova di esportazione è data conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 18

1. Ove si avvalga delle facoltà di cui agli articoli 16 e 17, il contraente ne informa tempestivamente l'organismo d'intervento, prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso; l'organismo d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data.

2. In caso d'inadempimento dell'obbligo di previa informazione dell'organismo d'intervento, non viene pagato alcun aiuto per il contratto in causa e la relativa cauzione viene incamerata integralmente.

Se detto obbligo non è adempiuto, ma entro i trenta giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino sono provati, secondo le autorità competenti, la data di uscita dal magazzino e i quantitativi interessati, l'aiuto è concesso e viene incamerato il 15 % della cauzione relativamente al quantitativo interessato.

La disposizione del secondo comma si applica salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 9.

Articolo 19

Quando il contraente non rispetta per la totalità del quantitativo immagazzinato la scadenza del periodo di ammasso contrattuale o il termine di due mesi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ogni giorno di inadempimento determina la perdita del 10 % dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi.

Articolo 20

Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore ed i provvedimenti decisi al riguardo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 21

1. Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo, l'organismo d'intervento notifica ad ogni interessato le decisioni adottate in merito alle proposte contrattuali a mezzo lettera raccomandata, telescritto, telecopia o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della proposta, a condizione che la Commissione non adotti nel frattempo misure specifiche.

Se un esame della situazione rivela che è stato fatto un uso eccessivo del regime di cui al presente regolamento, o se esiste un rischio di uso eccessivo, tali misure possono includere quanto segue:

a) la sospensione dell'applicazione del presente regolamento per non oltre cinque giorni lavorativi;

b) la fissazione di una sola percentuale di cui sono ridotti i quantitativi nelle proposte contrattuali, eventualmente nel rispetto del quantitativo minimo;

c) il rifiuto delle proposte presentate prima del periodo di sospensione, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante tale periodo.

Le proposte contrattuali presentate durante il periodo di sospensione non sono accettate.

2. In caso di accettazione della proposta, il contratto viene considerato concluso alla data di notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, lettera a). L'organismo d'intervento precisa la data di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 22

1. Quando l'importo dell'aiuto è stabilito mediante gara, le offerte sono effettuate in euro e presentate all'organismo d'intervento interessato in busta chiusa, recante un riferimento al regolamento di gara in questione. La busta chiusa non è aperta dall'organismo d'intervento prima del termine per la presentazione delle offerte.

2. Lo spoglio delle offerte è effettuato dagli uffici competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico; le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

3. Le offerte ammissibili vengono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in forma anonima, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle stesse, previsto dal bando di gara.

4. In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui al paragrafo 3.

5. In base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la Commissione decide di stabilire un importo massimo dell'aiuto, ovvero di non dare seguito alla gara.

6. Qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto, vengono accettate le offerte inferiori o pari a detto importo.

7. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri, l'organismo d'intervento interessato informa tutti gli offerenti della decisione adottata, a mezzo lettera raccomandata, telescritto o telecopia o dietro ricevuta di ritorno.

8. In caso di accettazione dell'offerta, il contratto viene considerato concluso alla data della notificazione dell'organismo d'intervento all'offerente, di cui al paragrafo 7. L'organismo d'intervento precisa la data di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

CAPO III

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23

Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine designano l'autorità nazionale preposta al controllo sull'ammasso (in prosieguo: "l'autorità preposta al controllo").

Articolo 24

Il contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) la data di conferimento all'ammasso;

c) il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;

d) la presenza dei prodotti in magazzino;

e) la data calcolata della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale, completata, in caso di applicazione degli articoli 17 o 19, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso.

Articolo 25

Il contraente, o eventualmente il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel luogo di ammasso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;

b) la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della scadenza del periodo minimo, completata dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso;

c) il numero delle mezzene o dei quarti, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

Articolo 26

I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, sono contrassegnati in modo da evidenziare il numero del contratto, la denominazione del prodotto e il peso. La data di conferimento all'ammasso viene indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.

All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dell'area contenente i prodotti immagazzinati.

Articolo 27

1. L'autorità preposta al controllo procede per ogni contratto al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, secondo il disposto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. L'autorità preposta al controllo procede alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di contratto, conformemente all'articolo 26, secondo comma, oppure ad un controllo senza preavviso, per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino.

Il campione prescelto per il controllo per sondaggio deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato.

Il controllo per sondaggio comprende, oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 25, la verifica materiale del peso, del tipo di prodotti e della loro identificazione e deve riguardare almeno il 5 % del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso.

3. L'autorità preposta al controllo procede, imperativamente, al controllo della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale.

4. Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

5. I controlli effettuati in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di un rapporto ove figura quanto segue:

a) la data del controllo;

b) la sua durata;

c) le operazioni svolte.

Il rapporto è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.

6. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità preposta al controllo.

Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro quattro settimane.

Articolo 28

1. Qualora l'autorità preposta al controllo constati ed accerti che la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), è una falsa dichiarazione resa volontariamente o per colpa grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso.

2. In caso di inosservanza del disposto degli articoli 24, 25 e 26, gli Stati membri applicano provvedimenti adeguati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telecopia:

a) il lunedì e il martedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate proposte contrattuali;

b) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

c) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali immagazzinati, nonché, in caso di disossamento, i quantitativi di carne non disossata messi in lavorazione;

d) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

e) mensilmente, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera g), o in caso di riduzione del periodo d'ammasso a norma degli articoli 17 o 19, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.

Articolo 30

Il regolamento (CEE) n. 3445/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 30.

(3) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(5) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(6) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(7) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

(8) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(9) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(10) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(11) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(12) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

(13) GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2.

(14) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(15) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(16) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO I

(Articolo 2)

Calcolo del prezzo medio del mercato comunitario per le carcasse di bovini adulti di qualità R3

a) Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria A, espresso in qualità R3, è calcolato conformemente all'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 562/2000.

b) Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria C, espresso in qualità R3, è calcolato conformemente all'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 562/2000.

c) Il prezzo medio del mercato nazionale della categoria A/C è pari alla media ponderata dei prezzi di cui alle lettere a) e b), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate in ogni categoria rispetto alle macellazioni totali nazionali della categoria A/C.

d) Il prezzo medio del mercato comunitario della categoria A/C è pari alla media ponderata del prezzo di cui alla lettera c), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate nella categoria A/C in ciascuno Stato membro rispetto alle macellazioni totali della categoria A/C nella Comunità.

ALLEGATO II

(Articolo 30)

Tavola di concordanza

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