Regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 27/04/2000 pag. 0015 - 0032
Regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione del 19 aprile 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Il 29 luglio 1999, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) (in appresso denominato "avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Un altro avviso, che precisa la descrizione del prodotto, è stato pubblicato il 20 ottobre 1999(4) (cfr. considerando 7). (2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel giugno 1999 dalla "Task force against Unfair Business in Europe" (TUBE) per conto dell'unico produttore comunitario non collegato ai produttori esportatori dei suddetti paesi, contenente elementi di prova in merito al dumping e al conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping. (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il produttore comunitario denunziante, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché le autorità dei paesi esportatori e il consiglio di associazione CE-Lituania. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Le autorità lituane e alcuni produttori esportatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini specificati hanno ottenuto un'audizione. (4) Per consentire ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese di presentare un'eventuale richiesta di riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta al produttore esportatore cinese notoriamente interessato e ai rappresentanti di tale paese. (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dall'unico produttore comunitario denunziante, da un produttore comunitario collegato a un produttore esportatore, da quattro esportatori/produttori dei paesi interessati, da due esportatori/distributori collegati e da due importatori della Comunità, che erano al tempo stesso utilizzatori del prodotto in esame. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, e ha effettuato visite di verifica presso la sede delle seguenti società: A) Produttore comunitario e società collegate: - Philips Components BV, Eindhoven, Paesi Bassi, - Philips Components GmbH, Amburgo, Germania, - Philips Components Miniwatt SA, Barcellona, Spagna, - Philips Iberica SA, Barcellona, Spagna, - Philips SpA, Monza, Italia. B) Produttori esportatori nei paesi interessati: a) Lituania - AB Ekranas, Panevezys Distributore collegato al produttore esportatore - Farimex AS, Ginevra, Svizzera b) Malaysia - Chunghwa Picture Tubes (M) SDN.BHD, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, - Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD, Negeri Sembilan Darul Khusus. (6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta"). L'inchiesta relativa all'andamento della situazione nell'ambito dell'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1995 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato "periodo in esame"). B. PRODOTTO 1. Prodotto in esame (7) Il prodotto in esame consiste nei tubi catodici per ricevitori della televisione a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva del tubo catodico misurata in linea retta) superiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con passo (ossia distanza tra due linee del medesimo colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm, attualmente classificabili al codice NC ex85401111. Dopo l'apertura dell'inchiesta, la definizione del prodotto in esame inizialmente fornita nell'avviso di apertura è stata chiarita dal denunziante, e la suddetta descrizione modificata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 20 ottobre 1999 (cfr. nota 4). (8) Il prodotto in esame viene comunemente designato come tubi catodici a colori di 14 pollici (35,6 cm) (in appresso denominati "TCC di 14 pollici" e commercializzato con tale nome. Esso viene solitamente venduto sul mercato sotto forma di tubo completo, come nel caso del produttore comunitario denunziante. Alcuni produttori esportatori, tuttavia, hanno venduto TCC di 14 pollici ancora incompleti, ossia privi di una o più componenti o che richiedevano un'ulteriore messa a punto. In tali casi, i TCC di 14 pollici vengono descritti come tubi "nudi" (quando alcune componenti non sono comprese) o come tubi "incompleti" (quando la messa a punto non è stata effettuata). Dall'inchiesta è emerso che tali tubi presentano già tutte le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali di un TCC di 14 pollici completo. Essi e i TCC di 14 pollici completi costituiscono pertanto un unico prodotto. (9) Inoltre, alcuni produttori esportatori hanno venduto sul mercato TCC di 14 pollici corrispondenti alla suddetta definizione, che presentavano alcuni difetti in termini di qualità. Tali TCC di 14 pollici di qualità inferiore (solitamente denominati di "serie B", di "seconda serie" o di "terza serie") vengono solitamente utilizzati in apparecchi per videogiochi piuttosto che in apparecchi televisivi. Sebbene la loro qualità possa essere inferiore a quella di un TCC di 14 pollici completo di qualità standard, le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base sono le stesse. Pertanto, tali TCC di 14 pollici di qualità inferiore e i TCC di 14 pollici completi di qualità standard sopra descritti costituiscono un unico prodotto. 2. Prodotto simile (10) La Commissione ha constatato che non esisteva alcuna differenza, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e di impiego, tra i TCC di 14 pollici esportati nella Comunità dai paesi interessati e quelli fabbricati e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria (definita al considerando 40). Si è riscontrato inoltre che non c'era alcuna differenza tra i TCC di 14 pollici venduti sui mercati lituano e malese(5) e quelli esportati dai paesi interessati nella Comunità. Si è concluso pertanto che sia i TCC di 14 pollici fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, sia quelli venduti sul mercato interno di Lituania e Malaysia erano, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base") prodotti simili ai TCC di 14 pollici esportati nella Comunità dai paesi oggetto dell'inchiesta. C. DUMPING 1. Malaysia 1.1. Valore normale (11) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite sul mercato interno del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti fossero state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali. Nel caso di una società, le vendite di TCC di 14 pollici sul mercato interno comprendevano tubi completi, tubi che richiedevano ancora una messa a punto e tubi "nudi", che appartengono alla stessa categoria di prodotto in esame (cfr. considerando 8). Tuttavia, poiché le esportazioni di tale società nella Comunità si limitavano a tubi completi, si è tenuto conto soltanto di questi per calcolare il valore normale. Nel caso dell'altra società, le vendite del prodotto in esame sul mercato interno comprendevano tubi "nudi" e tubi completi, mentre soltanto i tubi completi venivano esportati. I tubi "nudi" sono stati esclusi dal calcolo del valore normale in quanto non erano stati esportati nella Comunità. Alcuni dei tubi completi esportati, di qualità inferiore, erano destinati a macchine per videogiochi, piuttosto che a televisori (cfr. considerando 9). Poiché il volume delle esportazioni di tali tubi di qualità inferiore non era significativo e dato che tali prodotti sono stati venduti sul mercato interno in quantitativi limitati e non nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha escluso anch'essi dal calcolo del valore normale. (12) Sulla base di tale impostazione, è risultato che per entrambi i produttori esportatori le vendite sul mercato interno di tubi completi rappresentavano oltre il 5 % delle vendite per l'esportazione del prodotto simile nella Comunità e che tutte le vendite interne erano redditizie. Si è pertanto stabilito che le vendite sul mercato interno di tubi completi erano rappresentative e venivano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Esse sono state pertanto utilizzate per determinare il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. 1.2. Prezzo all'esportazione (13) Come si è detto, per determinare il prezzo all'esportazione si è tenuto conto soltanto delle vendite di tubi completi di qualità standard (escludendo cioè quelli di qualità inferiore). Poiché entrambi i produttori esportatori avevano esportato soltanto tubi completi destinati ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato fissato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 1.3. Confronto (14) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Laddove possibile e giustificato, sono stati pertanto applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito e assistenza tecnica, e commissioni. 1.4. Margine di dumping (15) Il margine di dumping è stato determinato sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. I margini di dumping determinati a titolo provvisorio, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti: - Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD: 1,9 %, - Chunghwa Picture Tubes (M) SDN.BHD: 5,2 %. Dato che questi due produttori malesi rappresentavano quasi tutte le esportazioni malesi del prodotto in esame verso la Comunità, il margine di dumping residuo provvisorio è stato calcolato sulla base del più elevato dei due margini di dumping stabiliti, ossia 5,2 %. 2. India 2.1. Cooperazione (16) Due società venivano citate nella denunzia come produttori del prodotto in esame, sebbene una di esse non risultasse esportare il prodotto nella Comunità. Tale società si è manifestata ed ha confermato di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. L'altra società, dopo aver richiesto una proroga per compilare il questionario (proroga accordata), non ha presentato alcuna osservazione. Essa è stata pertanto informata della decisione di considerarla "parte che non ha collaborato". Durante il periodo dell'inchiesta, l'India ha esportato notevoli quantitativi di TCC di cui al codice NC 85401111, ed elementi di prova (ossia le risposte degli importatori al questionario) hanno confermato che la Comunità aveva effettivamente importato TCC di 14 pollici da tale paese. Alla luce dell'evidente mancanza di collaborazione, le conclusioni relative all'India si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. 2.2. Valore normale (17) Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, e in mancanza di dati più adeguati, il valore normale è stato determinato sulla base della media ponderata dei valori normali più elevati calcolati per le operazioni rappresentative effettuate sul mercato interno malese per i tubi completi. 2.3. Prezzo all'esportazione (18) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi reali indicati nelle risposte al questionario presentate dagli importatori della Comunità che hanno dichiarato di aver importato il prodotto in esame dall'India durante il periodo dell'inchiesta. 2.4. Confronto (19) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica, e al medesimo stadio commerciale, sulla base dei dati disponibili. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito e assistenza tecnica, e commissioni. 2.5. Margine di dumping (20) Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche del dumping. Il margine di dumping, determinato a titolo provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente: - Tutte le società: 21,2 %. 3. Repubblica di Corea 3.1. Cooperazione (21) Le tre le società citate nella denunzia si sono manifestate in seguito all'apertura del procedimento. Due di esse hanno dichiarato di non aver fabbricato o di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e di non avere alcuna intenzione di farlo in futuro. La terza società ha affermato di aver esportato quantitativi limitati del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, ma di non aver intenzione di farlo in futuro, dato che stava per cessare la fabbricazione del prodotto in esame. Per queste ragioni, nessuna delle suddette società intendeva rispondere al questionario. Durante il periodo dell'inchiesta, la Repubblica di Corea ha esportato notevoli quantitativi di TCC di cui al codice NC 85401111, ed elementi di prova (ossia le risposte degli importatori al questionario) hanno confermato che la Comunità aveva effettivamente importato TCC di 14 pollici da tale paese. Alla luce dell'evidente mancanza di collaborazione, le conclusioni relative alla Repubblica di Corea si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. 3.2. Valore nomale (22) Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, e in mancanza di dati più adeguati, il valore normale è stato determinato sulla base della media ponderata dei valori normali più elevati calcolati per operazioni rappresentative effettuate sul mercato interno malese per i tubi completi. 3.3. Prezzo all'esportazione (23) Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi reali indicati nelle risposte al questionario presentate dagli importatori della Comunità che hanno dichiarato di aver importato il prodotto in esame dalla Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta. 3.4. Confronto (24) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica, e al medesimo stadio commerciale, sulla base dei dati disponibili. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito e assistenza tecnica, e commissioni. 3.5. Margine di dumping (25) Dal confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, determinato a titolo provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente: - Tutte le società: 20,4 %. 4. Repubblica popolare cinese 4.1. Cooperazione (26) L'unico produttore della Repubblica popolare cinese noto alla Commissione ha collaborato al procedimento. Sulla base della sua risposta al questionario e di dati Eurostat, la Commissione ha valutato che le esportazioni di tale produttore rappresentavano il 70 % circa delle esportazioni complessive di TCC di cui al codice NC 85401111. Il produttore che ha collaborato ha contestato la precisione dei dati Eurostat, dato che tale codice NC comprende anche tubi diversi dai TCC di 14 pollici. La questione verrà esaminata nelle conclusioni definitive. A titolo provvisorio, la determinazione del dumping per la Repubblica popolare cinese si è basata sulla risposta del produttore che ha collaborato. 4.2. Status di economia di mercato e trattamento individuale (27) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 per i produttori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), ossia che dimostrino la prevalenza di condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame. (28) L'unico produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha presentato una richiesta di concessione dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale, esaminata dalla Commissione. È emerso che: - il produttore era sì una persona giuridica, ma la sua impresa non era costituita in società, ed era pertanto priva di consiglio di amministrazione o statuto sociale. Inoltre, egli poteva vendere soltanto sul mercato interno e non possedeva una licenza di esportazione. Era pertanto obbligato ad esportare attraverso una consorella costituita in società e autorizzata ad esportare; - la contabilità dell'impresa e le relazioni contabili non venivano rese pubbliche. Dato che tali relazioni venivano presentate al Consiglio di Stato ma la direzione non poteva accedervi, la Commissione non ha potuto esaminarle. (29) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il produttore non soddisfaceva i criteri indispensabili per beneficiare dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, o di un trattamento individuale. Tale conclusione è stata comunicata al produttore interessato e all'industria comunitaria, che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. 4.3. Valore normale 4.3.1. Paese analogo (30) Poiché il valore normale per la Repubblica popolare cinese andava determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, l'avviso di apertura aveva indicato l'India come paese terzo a economia di mercato appropriato (o "paese analogo") per stabilire il valore normale per detto paese. Le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni. L'unico produttore cinese che ha collaborato ha affermato che la Repubblica di Corea o, in alternativa, la Malaysia, avrebbero rappresentato una scelta migliore. Tenuto conto del fatto che durante l'inchiesta nessuna società indiana o della Repubblica di Corea si è manifestata per collaborare al procedimento, la Commissione ha successivamente proposto di optare per la Malaysia. Poiché nessun altro paese è stato proposto nelle osservazioni inviate, la Commissione ha confermato la scelta della Malaysia come paese analogo. 4.3.2. Determinazione del valore normale (31) L'unico produttore cinese che ha collaborato ha esportato soltanto tubi completi nella Comunità. Si è constatato che le vendite di tubi completi effettuate dai due produttori malesi sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta erano rappresentative ed erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (cfr. considerando 12). Il valore normale per la Repubblica popolare cinese è stato pertanto determinato calcolando la media ponderata del prezzo di vendita dei tubi completi venduti dai due produttori esportatori malesi sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. 4.4. Prezzo all'esportazione (32) Tutti i prodotti esportati nella Comunità dal produttore cinese che ha collaborato sono stati venduti ad acquirenti indipendenti attraverso una consorella del produttore in questione con sede in Cina. Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 4.5. Confronto (33) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati su base FOB. Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Laddove possibile e giustificato, sono stati pertanto applicati adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, imballaggio, credito e assistenza tecnica, e commissioni. 4.6. Margine di dumping (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione dell'unico produttore che ha collaborato. Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Tale margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato considerato il margine di dumping fissato a titolo provvisorio per l'intero paese: - margine di dumping per l'intero paese: 11,0 %. 5. Lituania 5.1. Valore normale (35) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali. Le vendite del prodotto in esame sul mercato interno consistevano in tubi completi, compresi tubi di qualità inferiore (cfr. considerando 9), chiamati tubi di "seconda serie" e "terza serie". Le vendite alla Comunità consistevano in tubi completi, compresi tubi di seconda serie. In mancanza di vendite sul mercato interno di tubi di seconda e terza serie nel corso di normali operazioni commerciali e poiché le esportazioni di tubi di seconda serie nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta erano trascurabili (e non sono stati esportati tubi di terza serie), la Commissione ha escluso i tubi di seconda serie e quelli di terza serie dal calcolo del valore normale. È risultato che le vendite sul mercato interno di tubi completi rappresentavano oltre il 5 % delle vendite del prodotto simile per l'esportazione nella Comunità e che oltre l'80 % di tali vendite sul mercato interno era stato effettuato nel corso di normali operazioni commerciali. Tutte le vendite sul mercato interno di tubi completi di qualità standard sono state pertanto utilizzate per determinare il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. 5.2. Prezzo all'esportazione (36) Come si è detto, per determinare il prezzo all'esportazione si è tenuto conto soltanto delle vendite di tubi completi di qualità standard (escludendo cioè quelli di qualità inferiore). Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 5.3. Confronto (37) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Laddove possibile e giustificato, sono stati pertanto applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto, spese di assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, crediti e assistenza tecnica, e commissioni. La maggior parte delle vendite di tubi completi alla Comunità è stata effettuata attraverso una società collegata con sede in Svizzera. Dato che le funzioni di tale società si possono considerare simili a quelle di un operatore commerciale che lavora su commissione, è stato dedotto dai prezzi all'esportazione che esso praticava ai clienti indipendenti della Comunità un adeguamento comprensivo del suo tasso di spese di vendita, generali e amministrative e di un congruo profitto. 5.4. Margine di dumping (38) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato determinato sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Il margine di dumping determinato provvisoriamente ed espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 1,3 %. Dato che l'unico produttore lituano che ha collaborato rappresentava tutte le esportazioni lituane del prodotto in esame verso la Comunità, il margine di dumping determinato provvisoriamente è valido per tutto il paese. D. PREGIUDIZIO 1. Definizione di industria comunitaria (39) Nella Comunità esistono tre operatori che fabbricano TCC di 14 pollici: - un operatore che ha presentato la denuncia e ha collaborato all'inchiesta; - un operatore che ha risposto al questionario ma era collegato ad un produttore esportatore soggetto all'inchiesta; - un operatore che non ha risposto al questionario e che, secondo la denuncia, era collegato a un produttore esportatore soggetto all'inchiesta. (40) Queste ultime due società sono state escluse dalla definizione di industria comunitaria in quanto non si poteva dimostrare che la loro situazione non fosse influenzata dai rapporti con i produttori esportatori. Si è pertanto ritenuto che soltanto la società denunziante (in appresso denominata "industria comunitaria") rappresenta l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli altri due operatori vengono denominati in appresso "altri operatori comunitari". 2. Analisi della situazione del mercato comunitario dei TCC di 14 pollici 2.1. Consumo nella Comunità (41) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria nella Comunità e di dati Eurostat relativi alle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi terzi. 2.1.1. Vendite effettuate da altri operatori comunitari (42) Per determinare il consumo non è stato possibile tener conto dei dati relativi alle vendite degli altri due operatori sul mercato comunitario per le ragioni seguenti. Innanzitutto, uno di essi non ha collaborato all'inchiesta e non erano disponibili altre stime attendibili. In secondo luogo, l'altro operatore non ha fornito informazioni coerenti relative alle sue vendite sul mercato comunitario per il periodo in esame. 2.1.2. Importazioni (43) Durante l'inchiesta, sono emerse notevoli differenze tra i dati sulle esportazioni disponibili o verificati dalla Commissione e le statistiche Eurostat relative alle importazioni. Tali differenze erano particolarmente accentuate per il 1995 e il 1996. Si è pertanto esaminata la possibilità di valutare il consumo servendosi dei dati sulle esportazioni verificati dalla Commissione anziché delle statistiche Eurostat sulle importazioni. (44) Da un lato, le statistiche Eurostat sulle importazioni comprendono tubi catodici per ricevitori della televisione a colori con la diagonale dello schermo non superiore a 42 cm. Ciò va leggermente oltre la definizione del prodotto in esame e comprende anche altri tubi, ossia TCC di 15 pollici (38,1 cm) e di 16 pollici (40,6 cm). Tuttavia, dalle informazioni disponibili per alcuni paesi interessati, è risultato che le cifre relative alle importazioni di TCC diversi da quelli in esame rappresentavano soltanto il 5 % circa delle importazioni indicate da Eurostat. Dall'inchiesta non sono emerse informazioni che indichino una situazione diversa per le importazioni provenienti da altri paesi terzi. D'altra parte, i dati verificati dalla Commissione non sono completi per il periodo in esame, dato che alcuni produttori esportatori non hanno collaborato all'inchiesta. A causa di tali incertezze, si è ritenuto che le statistiche Eurostat rappresentassero l'unica fonte di informazione attendibile, completa e coerente per valutare tutte le importazioni del prodotto in esame nella Comunità. 2.1.3. Consumo totale (45) Su tale base, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (PI), il consumo comunitario ha subito un netto calo (48 %) nel periodo in esame. Tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA> (46) Tale calo del consumo comunitario è imputabile al fatto che, a partire dal 1995, parte della produzione comunitaria di televisori a colori di 14 pollici (in appresso denominati TVC) è stata trasferita completamente o in parte verso l'Europa centrale e orientale, segnatamente in Polonia, Ungheria e Repubblica ceca. 2.2. Importazioni dai paesi interessati 2.2.1. Margine di dumping de minimis (47) Il margine di dumping per la Lituania è stato fissato a titolo provvisorio sotto la soglia minima, mentre i margini di dumping per India, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea sono stati fissati sopra tale soglia. Sebbene la Commissione prosegua l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni dalla Lituania, non si è tenuto conto, a titolo provvisorio, di tali importazioni nell'inchiesta sul pregiudizio subìto dall'industria comunitaria. 2.2.2. Importazioni trascurabili (48) Un produttore esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha affermato di essere l'unico ad esportare il prodotto in esame sul mercato comunitario e ha contestato la cifra delle statistiche Eurostat relativa alle importazioni. Secondo tale produttore, durante il periodo dell'inchiesta le importazioni effettive sono state inferiori alle 75626 unità indicate da Eurostat, e andrebbero pertanto ritenute trascurabili. (49) Dato che, sulla base dei dati Eurostat, la Commissione non ha potuto escludere l'esistenza di altri produttori nella Repubblica popolare cinese, si è ritenuto che le importazioni fossero superiori alla soglia minima. L'affermazione secondo la quale le importazioni originarie della Cina erano trascurabili è stata pertanto respinta. 2.2.3. Valutazione cumulativa delle importazioni (50) La Commissione ha esaminato se le importazioni di TCC di 14 pollici originarie di India, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea (in appresso denominati "i paesi interessati") andassero valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (51) La Commissione ha pertanto esaminato se fossero soddisfatti tutti i criteri che giustificherebbero la valutazione cumulativa delle importazioni dai quattro restanti paesi interessati. È risultato che: - il margine di dumping relativo ai paesi interessati, come sopra indicato, era superiore a quello minimo; - il volume delle importazioni provenienti da ciascun paese interessato non era trascurabile; - l'analisi delle condizioni di concorrenza esistenti tra i TCC di 14 pollici importati e il prodotto simile della Comunità indica inoltre che: i) i TCC di 14 pollici provenienti da tutti i paesi esportatori interessati e i TCC di 14 pollici fabbricati nella Comunità sono prodotti simili; ii) l'industria comunitaria e i produttori esportatori hanno venduto il prodotto simile attraverso gli stessi canali di vendita e alle stesse categorie di acquirenti; iii) tutti i produttori esportatori interessati hanno adottato una politica dei prezzi simile; iv) la stessa conclusione vale per le importazioni tra i paesi interessati. La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatti tutti i criteri che giustificano il cumulo delle importazioni dai paesi interessati. 2.2.4. Volume delle importazioni (52) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati nella Comunità è diminuito del 44 %. Tabella 2 >SPAZIO PER TABELLA> (53) L'andamento delle importazioni va considerato alla luce dell'andamento complessivo del consumo, che ha subito un netto calo. Inoltre, la tabella precedente indica che le importazioni in esame sono nettamente diminuite (72 %) tra il 1995 e il 1997, ma hanno registrato una ripresa (96 %) tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, sebbene il consumo sia diminuito del 24 %. 2.2.5. Quota di mercato delle importazioni (54) La quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dai paesi interessati ha seguito l'andamento seguente: Tabella 3 >SPAZIO PER TABELLA> La tabella precedente indica che la quota di mercato detenuta dai produttori esportatori interessati ha subito un drastico calo nel 1996 e nel 1997, registrando però una ripresa nel 1998 e nel periodo dell'inchiesta. Tra il 1995 e il 1997, infatti, la quota di mercato è diminuita del 58 %, ma tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta essa è aumentata del 156 %. Nel complesso, la quota di mercato delle importazioni su questo mercato in declino è aumentata dell'8 %. 2.2.6. Prezzo medio delle importazioni (55) Come risulta dalla tabella seguente, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita dei TCC di 14 pollici praticati dai produttori esportatori interessati sul mercato comunitario sono diminuiti dell'11 %. La tendenza al ribasso è ancora più pronunciata se si considera il periodo compreso tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, durante il quale il prezzo medio delle importazioni è diminuito del 19 %. Tabella 4 >SPAZIO PER TABELLA> (56) Nell'ambito del periodo in esame, si è constatato che i prezzi medi delle importazioni erano aumentati fino al 1997. Tale aumento ha coinciso con un drastico calo, dal 29,3 % al 12,4 %, della quota di mercato dei produttori esportatori dei paesi interessati. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, si è constatato che i prezzi delle importazioni erano diminuiti a loro volta del 19 %. Tale calo si è verificato in un momento in cui i produttori esportatori interessati avevano riconquistato una notevole quota di mercato (19,3 punti percentuali). 2.2.7. Sottoquotazione dei prezzi (57) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha esaminato i dati riguardanti il periodo dell'inchiesta. Si rammenta che dall'inchiesta è emerso che un solo tipo di TCC di 14 pollici viene prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. La sottoquotazione dei prezzi è stata determinata sulla base di un confronto tra i prezzi di vendita di tale tipo di TCC di 14 pollici praticati dall'industria comunitaria e i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori interessati. Per lo stesso tipo sono stati confrontati tutti i prezzi previa detrazione di sconti e riduzioni. (58) Per i produttori esportatori interessati sono stati esaminati i prezzi di vendita cif alla frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati adeguati, all'occorrenza, allo stadio franco fabbrica, escludendo quindi i costi di trasporto. (59) Dal confronto (effettuato tra le medie ponderate) sono risultati i seguenti margini di sottoquotazione dei prezzi medi, espressi in percentuale della media dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria: 14,7 % per l'India, 4,6 % per la Malaysia, 16,7 % per la Repubblica popolare cinese e 10,8 % per la Repubblica di Corea. 2.3. Situazione economica dell'industria comunitaria 2.3.1. Osservazioni preliminari (60) Dato che l'industria comunitaria è costituita da un solo produttore della Comunità, i dati relativi all'industria comunitaria sono stati espressi sotto forma di indice per garantire la riservatezza dei dati forniti, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria. 2.3.2. Capacità di produzione e produzione (61) Per quanto riguarda la capacità di produzione, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo in esame l'industria comunitaria possedeva due impianti. Nel giugno 1999 uno di questi ha definitivamente cessato la produzione, che è stata rilevata dall'altro. (62) Va sottolineato tuttavia che il trasferimento di produzione da un sito all'altro non è stato immediato ma graduale, ed è avvenuto cioè tra il 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, l'aumento della capacità registrato durante il periodo di ristrutturazione dell'attività produttiva è stato puramente teorico. In effetti, la capacità reale è stata mantenuta durante il processo di chiusura di un impianto ed è stata contemporaneamente aumentata nell'altro. Nel complesso, si può ritenere che il livello iniziale di capacità di produzione sia stato mantenuto durante tutto il periodo in esame. (63) Secondo l'industria comunitaria, tale ristrutturazione era necessaria per migliorare il processo produttivo e la qualità dei TCC di 14 pollici onde realizzare economie di scala. In effetti, come emerge dal considerando successivo sulla redditività, la ristrutturazione dell'attività produttiva ha consentito all'industria comunitaria notevoli risparmi in termini di costi di produzione nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta. Tabella 5 >SPAZIO PER TABELLA> (64) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata complessivamente del 9 % circa. Per le ragioni esposte in precedenza, l'aumento del 28 % registrato tra il 1995 e iI 1997 è stato seguito da un calo del 15 % fino al periodo dell'inchiesta. 2.3.3. Volume delle vendite e prezzo medio delle vendite a) Osservazioni preliminari (65) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria ha venduto TCC di 14 pollici sul mercato comunitario ad acquirenti collegati e non collegati. Di tali vendite si è tenuto conto nella valutazione del consumo e dell'andamento del volume delle vendite. Tuttavia, benché i prezzi delle vendite e l'andamento dei prezzi per entrambe le categorie di acquirenti siano risultati molto simili durante il periodo in esame, essi vengono indicati separatamente. b) Volume delle vendite (66) Il volume totale di TCC di 14 pollici venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario ad acquirenti collegati e non collegati è diminuito del 55 % durante il periodo in esame. Tabella 6 >SPAZIO PER TABELLA> (67) Parallelamente alla significativa riduzione del consumo, il volume delle vendite ha continuato a diminuire durante il periodo in esame. Tale calo è stato meno pronunciato della riduzione del consumo fino al 1997, anno in cui le importazioni dai paesi interessati perdevano quote di mercato. Successivamente, quando le importazioni dai paesi interessati hanno registrato una notevole ripresa sul mercato comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito più del consumo: le vendite sono calate del 55 % mentre il consumo è diminuito del 48 %. c) Prezzo medio delle vendite e andamento dei prezzi (68) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati dall'industria comunitaria agli acquirenti collegati rispettavano condizioni concorrenziali. I prezzi applicati agli acquirenti collegati e a quelli non collegati sul mercato comunitario erano più o meno gli stessi e hanno seguito un'analoga tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Come indicato più oltre, la media ponderata dei prezzi unitari del prodotto in esame venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti non collegati è diminuita del 21 % durante il periodo in esame. Tabella 7 >SPAZIO PER TABELLA> (69) I prezzi applicati agli acquirenti collegati sono diminuiti del 25 % nello stesso periodo. La tabella precedente indica che i prezzi sono rimasti stabili tra il 1995 e il 1997 e hanno incominciato a diminuire significativamente dopo il 1997, quando le importazioni oggetto di pratiche di dumping sono ritornate sul mercato. 2.3.4. Quota di mercato (70) Da un confronto tra l'andamento del volume totale delle vendite dell'industria comunitaria e quello del consumo comunitario, emerge che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Tabella 8 >SPAZIO PER TABELLA> (71) Nel complesso, l'industria comunitaria ha perso 6 punti percentuali di quota di mercato in termini assoluti durante il periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo (perdita di 9 punti percentuali) si è registrato tra il 1996 e il 1997. Successivamente, nel 1998, quando i paesi interessati hanno riconquistato una considerevole quota di mercato (oltre 19 punti percentuali), l'industria comunitaria ha perso altri 4 punti percentuali. 2.3.5. Scorte (72) Tabella 9 >SPAZIO PER TABELLA> Dall'inchiesta è emerso che tra il 1995 e il 1998 le scorte sono aumentate del 125 %. Il livello delle scorte era nettamente più elevato al termine del periodo dell'inchiesta che nel 1998. Tuttavia, le informazioni disponibili per gli anni completi dal 1995 al 1998 indicano che alla fine del mese di dicembre le scorte erano al livello minimo rispetto ai livelli registrati nel corso di un determinato anno. Il livello delle scorte alla fine del periodo dell'inchiesta non è stato pertanto ritenuto significativo nella fattispecie. (73) Ciononostante, durante il periodo in esame si è osservata una tendenza al rialzo delle scorte. Tale andamento suggerisce che, benché la produzione sia aumentata del 9 % in tale periodo, la quota non venduta ai paesi terzi sia stata versata nelle scorte. Tale osservazione combacia con il calo del 55 % delle vendite citato in precedenza e corrobora la constatazione precedente in merito alla perdita di quota di mercato dei produttori comunitari. 2.3.6. Redditività (74) Nel periodo in esame, la redditività espressa in percentuale del valore delle vendite nette ha registrato l'andamento seguente. Tabella 10 >SPAZIO PER TABELLA> (75) Come indicato al considerando (63), l'industria comunitaria è riuscita a ridurre i costi di produzione tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Nonostante una riduzione del 16 %, essa ha subito perdite durante il periodo dell'inchiesta, mentre negli anni precedenti aveva registrato profitti marginali. In termini assoluti, durante il periodo in esame sono stati persi circa 4 punti percentuali di utile. Ne consegue che se non avesse ristrutturato le sue attività, l'industria comunitaria avrebbe subito perdite ancora più elevate. (76) Dalla tabella precedente emerge inoltre che la redditività è migliorata tra il 1995 e il 1996 ma ha continuato a peggiorare tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. 2.3.7. Investimenti (77) Tabella 11 >SPAZIO PER TABELLA> Dall'inchiesta è emerso che nel 1996 sono stati effettuati cospicui investimenti per ristrutturare la produzione comunitaria di TCC di 14 pollici. In tale periodo, l'industria comunitaria ha attuato la propria decisione di chiudere uno degli impianti di TCC di 14 pollici nella Comunità e di aumentare la capacità dell'altra unità produttiva. Come si è detto, l'obiettivo consisteva nell'aumentare gradualmente la capacità di un impianto, riducendola nell'altro fino all'arresto definitivo della produzione di TCC di 14 pollici, avvenuta nel giugno 1999. (78) Durante il periodo dell'inchiesta, gli investimenti sono stati destinati essenzialmente agli edifici; mentre le spese relative a macchinari e attrezzature sono tornate ai livelli medi del periodo in esame (escluso il 1996). 2.3.8. Occupazione (79) Tabella 12 >SPAZIO PER TABELLA> La precedente tabella indica che tra il 1995 e il 1997 l'occupazione è aumentata del 19 %. Tuttavia, il livello di occupazione è diminuito del 13 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta; una volta avviato il processo di ristrutturazione. 2.3.9. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria (80) L'analisi precedente indica che, dopo aver registrato un calo (72 %) tra il 1995 e il 1997, il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta (96 %), periodo in cui il consumo è diminuito del 24 %. (81) Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il periodo in esame la produzione di TCC di 14 pollici è aumentata del 9 %, ma la maggior parte degli indicatori economici riguardanti l'industria comunitaria ha registrato una notevole tendenza al ribasso: prezzi di vendita (- 21 %), redditività (perdita di circa 4 punti percentuali), volume delle vendite (- 55 %) e quota di mercato (- 6 punti percentuali). L'andamento della situazione economica dell'industria comunitaria è stato particolarmente negativo tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta: la produzione è diminuita del 15 % e i prezzi delle vendite del 19 %, la perdita di redditività è stata di circa 4,1 punti percentuali e l'occupazione è diminuita del 13 %. (82) Va inoltre sottolineato che, nonostante una riduzione significativa dei costi di produzione (16 %), la redditività, positiva negli anni precedenti, è diventata negativa durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, per le importazioni a basso prezzo oggetto di pratiche di dumping provenienti dai paesi interessati sono stati calcolati margini di sottoquotazione dei prezzi compresi tra 4,6 % e 16,7 %. L'industria comunitaria ha pertanto subito notevoli pressioni in termini di prezzi sul mercato comunitario, come dimostra la riduzione dei prezzi del 21 %. (83) Alla luce di quanto precede, segnatamente della riduzione dei prezzi di vendita e del calo di redditività, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio che può essere considerato grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. E. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Introduzione (84) Per elaborare conclusioni sulla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'incidenza di tutti i fattori noti e le loro conseguenze sulla situazione di tale industria. L'esame viene effettuato per evitare che alle importazioni oggetto di dumping venga attribuito un eventuale pregiudizio causato da altri fattori. 2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (85) Dalla presente inchiesta è risultato che a causa del drastico calo dei consumi, tutti gli operatori sul mercato comunitario hanno registrato perdite in termini di volume delle vendite. Ciononostante, si è constatato che le perdite dei produttori esportatori interessati erano inferiori alla diminuzione del consumo, mentre le perdite dell'industria comunitaria in termini di volume delle vendite erano relativamente più elevate (perdite del 44 % per i produttori esportatori rispetto al 55 % dell'industria comunitaria, tenuto conto di una riduzione del 48 % dei consumi tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta). (86) Si è riscontrato altresì che, a causa di tale situazione, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha perso 6 punti percentuali. Tale situazione negativa è stata più pronunciata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta (- 21 %), periodo durante il quale l'industria comunitaria ha perso dieci punti percentuali. (87) Durante il periodo in esame, nonostante la sensibile riduzione del mercato comunitario di TCC di 14 pollici, i produttori esportatori interessati sono riusciti ad aumentare la propria quota del mercato comunitario (2,4 punti percentuali). Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni a basso prezzo di TCC di 14 pollici oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno aumentato la propria quota di mercato di 13 punti percentuali. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, l'aumento della quota di mercato era superiore a 19 punti percentuali. (88) Il volume delle importazioni oggetto di dumping è pertanto aumentato notevolmente in termini relativi, soprattutto tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento ha coinciso con le perdite subite dall'industria comunitaria in termini di quota di mercato e volume delle vendite, superiori alla diminuzione del consumo. (89) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati dai paesi interessati sul mercato comunitario sono diminuiti dell'11 % durante il periodo in esame. È risultato altresì che il calo dei prezzi di vendita era addirittura superiore tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta (- 19 %), dato che la diminuzione del 12 % registrata nel periodo 1997-1998 è stata seguita da un ulteriore calo dell'8 %. (90) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha dovuto ridurre i suoi prezzi di vendita del 21 %. I prezzi sono notevolmente diminuiti nel periodo 1997-1998 (8 %) e hanno continuato a diminuire tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta (12 %). L'aumento (96 %) di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta ha coinciso pertanto con il netto calo dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. (91) Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo in esame i prezzi dell'industria comunitaria erano superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi dei produttori esportatori interessati erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Si sono constatati margini di sottoquotazione dei prezzi compresi tra 4,6 % e 16,7 %. (92) Dato che si è stabilito che i TCC di 14 pollici importati e quelli fabbricati nella Comunità sono prodotti simili, distribuiti attraverso canali di vendita analoghi sul mercato comunitario, l'elevato volume di TCC di 14 pollici importati dai paesi interessati ha inciso notevolmente sul mercato comunitario. Inoltre, trattandosi di un mercato trasparente, i prezzi bassi offerti dai produttori esportatori in questione, ben noti agli utilizzatori potenziali sul mercato comunitario, hanno inciso considerevolmente sul livello dei prezzi di mercato in generale. (93) Di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi in questione, l'industria comunitaria è stata pertanto costretta ad adeguarsi alla tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, con gravi ripercussioni sulla redditività. (94) Sulla base di quanto precede, è lecito affermare che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping hanno avuto gravi ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria. 3. Impatto di altri fattori 3.1. Andamento del consumo (95) L'inchiesta ha dimostrato che il consumo ha continuato a diminuire durante il periodo in esame. Nel complesso, il consumo sul mercato comunitario è diminuito del 48 % in termini di volume e del 57 % in termini di valore, il che indica una notevole riduzione del mercato dei TCC di 14 pollici. (96) È stato affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria va attribuito al fatto che il consumo sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta ha subito un drastico calo a causa del trasferimento della produzione dei TCC di 14 pollici verso i paesi dell'Europa centrale ed orientale. È innegabile che il calo registrato sul mercato comunitario dei TCC di 14 pollici sia imputabile in parte a tale trasferimento. Ciò non spiega tuttavia la perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria o la sottoquotazione dei prezzi constatata. 3.2. Importazioni di TCC di 14 pollici da altri paesi terzi (97) Le importazioni complessive di TCC di 14 pollici nella Comunità e i prezzi medi delle importazioni provenienti da paesi diversi dall'India, dalla Malaysia, dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 13 >SPAZIO PER TABELLA> (98) È stato affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni provenienti dalla Polonia, soprattutto se si tiene conto dell'aumento del volume delle importazioni tra il 1995 e il 1997. (99) La Commissione ritiene che un siffatto aumento del volume delle importazioni non sia rilevante ai fini dell'inchiesta sulla causa del pregiudizio dato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria dev'essere stabilito per il periodo dell'inchiesta. In tale contesto, si è costatato che le importazioni provenienti dalla Polonia sono diminuite del 90 % nel periodo in esame e che i prezzi delle importazioni provenienti da detto paese si attestavano sullo stesso livello di quelli dell'industria comunitaria. Tali conclusioni suggeriscono pertanto che l'eventuale influenza di tali importazioni sulla diminuzione dei prezzi sia stata minima. (100) È stato dichiarato inoltre che, poiché importava TCC di 14 pollici a basso prezzo dal Brasile, l'industria comunitaria era direttamente responsabile del pregiudizio subito. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dell'industria comunitaria dal Brasile provenivano da una società collegata ed erano destinate a compensare un rallentamento della produzione causato dalla ristrutturazione di una linea di produzione e da azioni sociali nel 1998 e nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, per tali TCC, l'industria comunitaria applicava ai suoi acquirenti sul mercato comunitario un prezzo di rivendita identico a quello praticato per i TCC di 14 pollici da essa fabbricati. Si ritiene pertanto che tali importazioni non possano aver inciso negativamente sul mercato, e soprattutto sui prezzi di vendita del prodotto in esame. (101) Infine, l'andamento del prezzo unitario indicativo delle importazioni provenienti da altri paesi terzi durante il periodo in esame, rivela che i loro prezzi erano superiori a quelli dei paesi interessati, soprattutto nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, non si può del tutto escludere che le importazioni nella Comunità di TCC di 14 pollici da altri paesi terzi abbiano inciso sulla situazione economica dell'industria comunitaria. 4. Conclusioni sui nessi di causalità (102) Non si può escludere che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, segnatamente le importazioni da altri paesi terzi e la notevole riduzione del consumo comunitario, abbiano inciso negativamente sull'industria comunitaria. Tali fattori, tuttavia, non possono spezzare il nesso causale tra il pregiudizio determinato e le importazioni in questione, come dimostrano le forti diminuzioni dei prezzi e la sottoquotazione dei prezzi imputabili ai paesi interessati. Il comportamento dei produttori esportatori di tali paesi ha infatti avuto ripercussioni negative sulla situazione dell'industria comunitaria, segnatamente sulla sua redditività. Si è concluso pertanto che tali importazioni, prese separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Introduzione (103) La Commissione ha esaminato se, alla luce di tutti gli elementi di prova presentati e nonostante gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, esistessero motivi convincenti per concludere provvisoriamente che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non era nell'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato, sulla base delle informazioni disponibili, l'incidenza di eventuali misure e le conseguenze della mancata istituzione di misure provvisorie per tutte le parti interessate dal procedimento. 2. Interesse dell'industria comunitaria (104) L'industria comunitaria subisce gli effetti delle importazioni a basso prezzo di TCC di 14 pollici. L'obiettivo di un'eventuale adozione di misure antidumping consiste nel ripristinare sul mercato comunitario condizioni di concorrenza leale tra l'industria comunitaria e gli esportatori dei paesi interessati. (105) Negli ultimi anni, l'industria comunitaria si è impegnata a fondo per aumentare la sua produttività, cercando di diminuire i costi di produzione e di aumentare la propria competitività sul mercato. Essa ha realizzato un processo di razionalizzazione nel periodo in esame. Ad esempio, il produttore comunitario ha chiuso uno dei suoi impianti per ridurre i costi e migliorare la produttività. (106) Tenuto conto della natura del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che in assenza di misure antidumping è probabile che la situazione dell'industria comunitaria continui a peggiorare. Tale situazione potrebbe comportate un ulteriore calo dell'occupazione. (107) L'adozione di misure antidumping sarebbe pertanto nell'interesse dell'industria comunitaria. 3. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori (108) La Commissione ha inviato questionari a 19 importatori noti non collegati ai produttori esportatori dei paesi interessati, nonché a 4 utilizzatori di TCC di 14 pollici nella Comunità. Nessun utilizzatore ha risposto al questionario inviato dalla Commissione, mentre due importatori, che sono al tempo stesso utilizzatori del prodotto in esame, hanno inviato le proprie risposte. Queste ultime, tuttavia, non erano abbastanza esaurienti per essere utilizzate nel quadro della presente inchiesta. Si è deciso pertanto che tali importatori non potevano essere considerati importatori che hanno collaborato all'inchiesta. (109) Dato che gli utilizzatori non hanno fornito alcun elemento di prova relativo ad eventuali ripercussioni negative delle misure antidumping sui loro affari, non sono state effettuate altre verifiche. (110) Sulla base di quanto precede, segnatamente della mancanza di interesse a partecipare al procedimento, si può concludere che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di TCC di 14 pollici dai paesi interessati non comporterebbe un peggioramento significativo della situazione degli utilizzatori. 4. Impatto sulle condizioni della concorrenza sul mercato comunitario (111) È stato contestato che l'istituzione di misure antidumping rafforzerebbe la posizione dell'industria comunitaria denunziante, che rappresenta già il 100 % della produzione comunitaria e detiene il 38 % del mercato della Comunità. È stato affermato inoltre che, in seguito all'istituzione di misure, l'industria comunitaria acquisterebbe una posizione di quasi monopolio sul mercato dei TCC di 14 pollici. (112) Sulla base dei dati disponibili, si può concludere tuttavia che sotto il profilo economico l'istituzione di misure antidumping al livello proposto non escluderebbe dal mercato comunitario le importazioni dei produttori esportatori, che continuerebbero ad essere presenti sul mercato. (113) Le misure dovrebbero pertanto garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria comunitaria, contribuendo semplicemente a ripristinare condizioni commerciali leali. Se non verranno istituite misure nella fattispecie, la concorrenza continuerà a risultare sempre più falsata, e la situazione dell'industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. 5. Conclusioni (114) In considerazione dei fatti e delle considerazioni suesposti, e dopo aver esaminato le argomentazioni presentate dall'industria comunitaria e dagli importatori comunitari del prodotto in esame, si è concluso che non esistono motivi convincenti per non istituire misure nei confronti delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall'India, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia. (115) L'istituzione di misure antidumping è anzi necessaria per evitare un ulteriore peggioramento del pregiudizio già subito dall'industria comunitaria e per mantenere l'occupazione. Inoltre, le misure antidumping garantiranno condizioni di concorrenza che consentano di fissare prezzi equi e impediranno il persistere del pregiudizio causato all'industria comunitaria. G. MISURE PROVVISORIE 1. Livello provvisorio di eliminazione del pregiudizio (116) Si è valutato l'importo del dazio necessario per aumentare i prezzi delle importazioni fino a raggiungere un livello non pregiudizievole, che consentirebbe all'industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e realizzare un margine di profitto ragionevole. A tale riguardo, si è ritenuto che un margine di profitto dell'8 % sul fatturato, al lordo di imposte, possa essere considerato una base adeguata per consentire all'industria comunitaria di raggiungere il livello di utili che essa potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza delle pratiche pregiudizievoli di dumping. (117) I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati quindi calcolati in base alla differenza tra il suddetto livello non pregiudizievole da un lato, e il prezzo di vendita netto delle importazioni di TCC di 14 pollici usati per il calcolo della sottoquotazione, dall'altro. La differenza è stata espressa in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. 2. Misure provvisorie (118) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dato che i margini di pregiudizio per India, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea sono risultati superiori ai margini di dumping, il dazio antidumping provvisorio dev'essere fissato al livello di questi ultimi. Per quanto riguarda una società malese per la quale il margine di dumping stabilito è inferiore alla soglia del 2 % di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, un dazio antidumping provvisorio di 0 % deve essere imposto. Alla luce dei risultati dell'inchiesta relativamente alla Lituania, e tenuto conto del fatto che il margine di dumping stabilito è anche in questo caso inferiore alla soglia del 2 % di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, non devono essere istituite misure provvisorie nei confronti di tale paese. La Commissione proseguirà l'inchiesta e terrà conto di eventuali nuovi elementi di prova presentati. (119) Le singole aliquote del dazio antidumping provvisorio specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio per paese applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il nome e l' indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". (120) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio antidumping provvisorio specifiche per società (ad esempio in seguito al cambiamento di nome della persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o di vendita) dev'essere ritolta senza indugio alla Commissione(6), corredata di tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative ad eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l' esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Dopo aver consultato il comitato consultivo la Commissione modificherà, se del caso, il regolamento di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali. H. DISPOSIZIONE FINALE (121) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi catodici per ricevitori della televisione a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva del tubo catodico misurata in linea retta) superiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con passo (ossia distanza tra due linee del medesimo colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm, originarie dell'India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea, attualmente classificabili al codice NC ex85401111 (codice Taric 8540 11 11 94). 2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione di libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto o chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU C 216 del 29.7.1999, pag. 3. (4) GU C 303 del 20.10.1999, pag. 5. (5) Le vendite sul mercato malese sono state utilizzate per determinare il valore normale per l'India, la Repubblica di Corea e la Repubblica popolare cinese (cfr. i considerandi 17, 22 e 31 rispettivamente). (6) Commissione europea Direzione generale per il commercio Direzione C, DM24-8/38 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles