Regolamento (CE) n. 827/2000 della Commissione, del 25 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 26/04/2000 pag. 0021 - 0023
Regolamento (CE) n. 827/2000 della Commissione del 25 aprile 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/1999(2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo. (2) Per garantire la conformità con il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio(3), l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 stabilisce che, se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, supera, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre a 1 milione di tonnellate il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto. (3) Ai fini dell'applicazione del principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, occorre completare il sistema di sorveglianza per valutare i quantitativi di sottoprodotti predisposto dal regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione(4). (4) È inoltre necessario precisare il metodo di calcolo che sarà adottato dalla Commissione nell'ambito del sistema di sorveglianza e predisporre una procedura intesa a fissare il coefficiente di riduzione per i quantitativi di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale da applicare per ciascun contratto in caso di superamento del massimale di 1 milione di tonnellate. A tale riguardo il tenore di proteine pure costituisce il criterio determinante per definire il metodo di calcolo. (5) Per garantire che non venga superata la quantità massima di sottoprodotti che può essere destinata al consumo umano e animale, è necessario esigere che, allo svincolamento della cauzione costituita dal collettore o dal primo trasformatore, sia fornita prova dello smaltimento delle quantità di sottoprodotti destinati al mercato non alimentare. (6) Per consentire un controllo efficace del rispetto dell'obbligo di non superare il massimale di 1 milione di tonnellate, occorre stabilire un termine ultimo per lo smaltimento delle quantità di sottoprodotti destinati al mercato non alimentare. (7) D'altro canto, la nuova normativa relativa al sostegno allo sviluppo rurale, adottata nel 1999, non vieta più esplicitamente gli aiuti agroambientali per le superfici che beneficiano del regime comunitario di ritiro dalla produzione delle terre utilizzate per la produzione non alimentare. Per motivi di coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni che vietano il cumulo con altri regimi di sostegno comunitario. (8) Poiché il memorandum d'intesa suddetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel 1993, gli operatori sono tenuti a conoscere le disposizioni a partire da tale data. Considerato il rischio di superamento del massimale di 1 milione di tonnellate per la campagna 2000/2001, occorre prevedere la possibilità di applicare le misure riprese in tale regolamento a tutti i contratti conclusi a titolo della campagna 2000/2001. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: "4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità totale prevedibile di sottoprodotti e la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale, espresse in entrambi i casi per specie. Dette quantità sono calcolate applicando le seguenti equivalenze: a) 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 oppure al codice NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti." 2) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: "1. Salvo il disposto dell'articolo 13, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 di detto articolo comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 30 giugno dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità totale prevista, per specie, di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 4 (e corretta con le rese rappresentative di cui all'articolo 9), se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 e 1201 00 90. 2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, la Commissione calcola la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia, applicando il metodo basato sui coefficienti seguenti: - panelli di soia: 48 %, - panelli di colza: 32 %, - panelli di girasole: 28%. Se, in base al calcolo effettuato a norma del primo comma, la Commissione constata un superamento del massimale di 1 milione di tonnellate di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, essa fissa quanto prima, e comunque entro il 31 luglio dell'anno in cui la materia prima viene raccolta, la percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto, al fine di calcolare la quantità massima di sottoprodotti che può essere destinata al consumo umano o animale." 3) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: "4. La cauzione è svincolata, proporzionalmente, per ogni materia prima, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova: a) che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate ai sensi dell'articolo 8, e b) se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90 e se si applica la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che le quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale hanno trovato sbocchi diversi dal mercato alimentare." 4) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85: a) l'obbligo di trasformare le quantità di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto; b) l'obbligo di trovare sbocchi diversi dal mercato alimentare per le quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente. Il termine ultimo di cui sopra deve essere rispettato anche per lo smaltimento, al di fuori del mercato alimentare, delle quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2." 5) Il testo delle lettere a) e b) dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente: "a) misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999; b) aiuti comunitari previsti dal capo VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione del sostegno concesso per i costi di imboschimento con specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica a tutti i contratti conclusi a titolo della campagna 2000/2001 e delle campagne successive, a prescindere dalla data di conclusione. In deroga al secondo comma, le modifiche dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2461/1999, previste dal presente regolamento, si applicano ai contratti conclusi a titolo della campagna 2001/2002 e delle campagne successive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12. (3) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25. (4) GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.