Regolamento (CE) n. 809/2000 della Commissione, del 18 aprile 2000, che fissa, per la campagna 1999/2000, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 19/04/2000 pag. 0010 - 0011
Regolamento (CE) n. 809/2000 della Commissione del 18 aprile 2000 che fissa, per la campagna 1999/2000, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2), in particolare l'articolo 20, quinquies paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(3), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001, la percentuale dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 0,8 %. (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1273/1999(5), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in funzione della somma globale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto. (3) Le attività da svolgere, in particolare per la gestione delle domande di aiuto, hanno costi minimi relativamente stabili. Il massimale del finanziamento risultante dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione può risultare insufficiente per taluni Stati membri. Gli importi da versare ai beneficiari possono pertanto dare luogo ad un superamento di detto massimale, a carico dello Stato membro. Questa situazione si verifica in Francia per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Il contributo nazionale deve tuttavia rispettare l'importo fissato dal presente regolamento. (4) Per garantire una ripartizione uniforme tra le unioni e le organizzazioni di produttori è opportuno, per la Grecia, stabilire un fatto generatore specifico per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati. Tenuto conto del periodo di raccolta e delle attività inerenti di controllo degli organismi, è opportuno fissare come fatto generatore la data del 1o febbraio 2000. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1999/2000, gli importi previsti all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue: - per la Spagna, rispettivamente 4,5 EUR e 2,2 EUR - per il Portogallo, rispettivamente 0,0 EUR e 6,5 EUR - per la Grecia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,0 EUR - per la Francia, rispettivamente 1,5 EUR e 1,5 EUR - per l'Italia, rispettivamente 2,3 EUR e 2,5 EUR. Articolo 2 Gli importi di cui all'articolo 1, terzo trattino, sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di cambio in vigore il 1o febbraio 2000. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. (3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (4) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. (5) GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.