Regolamento (CE) n. 802/2000 della Commissione, del 17 aprile 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto compensativo per la rivalutazione della sterlina avvenuta nel 1999
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 18/04/2000 pag. 0036 - 0036
Regolamento (CE) n. 802/2000 della Commissione del 17 aprile 2000 che fissa l'importo massimo dell'aiuto compensativo per la rivalutazione della sterlina avvenuta nel 1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Una rivalutazione sensibile quale definita dall'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 2799/98 è avvenuta nel 1999 per la lira sterlina. (2) Il regolamento (CE) n. 2799/98 stabilisce che gli Stati membri possono concedere agli agricoltori un aiuto compensativo di una rivalutazione sensibile. Tale aiuto va concesso alle condizioni indicate dal suddetto regolamento e dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agrimonetario dell'euro nel settore agricolo(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999(3). (3) L'importo massimo della prima quota dell'aiuto compensativo è fissato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98. (4) A norma dei paragrafi 3 e 6, lettera a), del suddetto articolo, tale importo deve essere ridotto o annullato per un certo settore se il prezzo medio di mercato per lo Stato membro di cui trattasi è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso arco di tempo. Queste condizioni sussistono per i settori della carne bovina e dello zucchero, per i quali non può essere concesso alcun compenso. (5) È inoltre necessario precisare il periodo cui si riferisce l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98. Tale periodo deve essere in particolare fisso e anteriore ai pagamenti compensativi. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il Regno Unito, l'importo massimo della prima quota dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 è pari a 55,21 milioni di EUR per quanto riguarda la rivalutazione sensibile avvenuta nel 1999. Articolo 2 Il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 ha termine non oltre il 31 dicembre 1999. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. (3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.