Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 15/04/2000 pag. 0024 - 0029
Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione del 14 aprile 2000 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) I pomodori figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 fra i prodotti per i quali devono essere adottate delle norme. Il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione, del 30 marzo 1983, che stabilisce norme di qualità per i pomodori(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2522/97(4), ha formato oggetto di molteplici modifiche che non ne garantiscono più la chiarezza sul piano giuridico. (2) È pertanto necessario procedere ad una revisione di tale normativa e abrogare il regolamento (CEE) n. 778/83. A tal fine e per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, occorre tener conto della norma per i pomodori raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). (3) È peraltro opportuno specificare che i pomodori "ciliegia" (inclusi i pomodori "cocktail") costituiscono un quarto tipo commerciale distinto dai tre (pomodori tondi, pomodori oblunghi o allungati e pomodori costoluti) finora definiti nonché elencare i vari tipi di presentazione accettabili sul mercato per i pomodori. Daltro canto, l'andamento del mercato dei pomodori freschi dipende dalla qualità gustativa del prodotto la quale, specie nella fase di vendita al dettaglio, è assai variabile. È opportuno lasciare al settore considerato la possibilità di far figurare sugli imballaggi indicazioni minime o massime sui criteri fondamentali di maturazione nell'intento di consentire al consumatore di effettuare una scelta fondata sui criteri di qualità organolettici che gli sono più consoni. (4) L'applicazione di tali norme deve comportare l'eliminazione dal mercato dei prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo al miglioramento della redditività della produzione. (5) Le norme sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono comportare talune alterazioni imputabili all'evoluzione biologica dei prodotti di cui trattasi o al loro carattere più o meno deperibile. Occorre tenere conto di queste alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione. I prodotti della categoria "Extra" devono formare oggetto di una cernita e di un condizionamento particolarmente accurati e, per quanto li concerne, deve essere presa in considerazione solo la diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La norma di commercializzazione applicabile ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 figura nell'allegato. La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: - una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità, - per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e al loro carettere più o meno deperibile. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 778/83 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere del primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 86 del 31.3.1983, pag. 14. (4) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 44. ALLEGATO NORMA PER I POMODORI I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate dal Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw/Lycopersicon esculentum Mill., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale. Si distinguno quattro tipi commerciali di pomodori: - "tondi", - "costoluti", - "oblunghi" o "allungati", - pomodori "ciliegia" (inclusi i pomodori "cocktail"). II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere: - interi, - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, - di aspetto fresco, - praticamente privi di parassiti, - praticamente esenti da attacchi di parassiti, - privi di umidità esterna anormale, - privi di odore e/o di sapore estranei. Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili. Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire: - il trasporto e le operazioni connesse e - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti: i) Categoria "Extra" I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono avere la polpa compatta e presentare la forma, l'aspetto e lo sviluppo tipici della varietà. Per la loro colorazione, in rapporto allo stato di maturità, essi devono poter rispondere ai requisiti di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo A. I pomodori non devono avere il "dorso verde" o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto. ii) Categoria I I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Essi non devono presentare screpolature o il "dorso verde". Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto: - un leggero difetto di forma e di sviluppo, - un leggero difetto di colorazione, - leggeri difetti dell'epidermide, - leggerissime ammaccature. Inoltre, i pomodori "costoluti" possono presentare: - screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm, - protuberanze non eccessive, - un piccolo ombelico senza formazioni legnose, - cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2, - una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto. iii) Categoria II Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Essi devono essere sufficientemente turgidi (benché leggermente meno turgidi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate. Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto: - difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, - difetti dell'epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto, - screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm. Inoltre, i pomodori "costoluti" possono presentare: - protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità, - un ombelico, - cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 2 cm2, - una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura). III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori "ciliegia". A. Calibro minimo Il calibro minimo dei pomodori classificati nelle categorie "Extra", I e II è fissato a: - 35 mm per i pomodori "tondi" e "costoluti", - 30 mm per i pomodori "oblunghi". B. Scala di calibrazione La scala di calibrazione per i pomodori è fissata come segue: - da 30 millimetri inclusi a 35 millimetri esclusi(1), - da 35 millimetri inclusi a 40 millimetri esclusi, - da 40 millimetri inclusi a 47 millimetri esclusi, - da 47 millimetri inclusi a 57 millimetri esclusi, - da 57 millimetri inclusi a 67 millimetri esclusi, - da 67 millimetri inclusi a 82 millimetri esclusi, - da 82 millimetri inclusi a 102 millimetri esclusi, - 102 millimetri e oltre. L'osservanza della scala di calibrazione è obbligatoria per i pomodori delle categorie "Extra" e I. La scala di calibrazione non si applica ai pomodori a grappolo. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE In ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata. A. Tolleranze di qualità i) Categoria "Extra" - Il 5 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria. ii) Categoria I - Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria. - Nel caso dei pomodori a grappolo, il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo. iii) Categoria II - Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. - Nel caso dei pomodori a grappolo, il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo. B. Tolleranze di calibro Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello indicato, con un minimo di 33 mm per i pomodori "tondi" e "costoluti" e di 28 mm per i pomodori "oblunghi". V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione). I pomodori delle categorie "Extra" e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione. Inoltre, per i pomodori "oblunghi", la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. C. Presentazione I pomodori possono essere presentati come segue: i) sotto forma di frutti individuali, con o senza calice e stelo corto; ii) sotto forma di pomodori a grappolo, ossia in infiorescenze intere o parti di infiorescenze, a condizione che ciascuna infiorescenza o parte di essa comprenda almeno: - 3 frutti (2 nel caso di frutti preconfezionati) o - nel caso dei pomodori "ciliegia" a grappolo, 6 frutti (4 nel caso di frutti preconfezionati). VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti: A. Identificazione Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, ove venga utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto ad esso va apposta la dicitura "Imballatore" e o "Speditore" (o un'abbreviazione equivalente). B. Natura del prodotto - "Pomodori" o "Pomodori a grappolo" e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi "ciliegia" (o "cocktail"), a grappolo o no. - Nome della varietà (facoltativo). C. Origine del prodotto - Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali - Categoria. - Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o, ove del caso, indicazione "non calibrati". - Tenore minimo di zucchero, misurato con rifrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo). E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo). (1) Unicamente per i pomodori "oblunghi".