32000R0789

Regolamento (CE) n. 789/2000 della Commissione, del 14 aprile 2000, che detrae dal limite quantitativo sulle importazioni di prodotti tessili della categoria 4 originarie della Repubblica popolare cinese un quantitativo corrispondente a quello importato nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili coperti dall'accordo multifibre

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 15/04/2000 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 789/2000 della Commissione

del 14 aprile 2000

che detrae dal limite quantitativo sulle importazioni di prodotti tessili della categoria 4 originarie della Repubblica popolare cinese un quantitativo corrispondente a quello importato nella Comunità europea eludendo l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili coperti dall'accordo multifibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alle inchieste e alle ulteriori verifiche svolte sia nella Comunità che altrove con l'aiuto delle autorità di paesi terzi in conformità delle procedure stabilite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, la Commissione ha concluso che 5408295 pezzi di prodotti tessili della categoria 4 (T-shirts) sono stati importati nella Comunità europea negli anni 1995 e 1996 eludendo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 e che è provato che provenivano fisicamente dal territorio della Repubblica popolare cinese prima di essere importate nella Comunità europea senza dichiarazione o con falsa dichiarazione d'origine.

(2) Sono state chieste e si sono svolte consultazioni con la Repubblica popolare cinese per chiarire la situazione al fine di determinare, anche in base alle prove documentali presentate dalla Commissione europea, la vera origine dei prodotti in questione e di raggiungere un accordo su un adeguamento equivalente del limite quantitativo applicabile alle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti della categoria interessata originari della Repubblica popolare cinese.

(3) Il 6 luglio 1999 è stato raggiunto un accordo su tale adeguamento che sembra costituire una soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3030/93, consistente nella detrazione di 5408295 pezzi della categoria 4 da effettuare in due rate annuali [regolamento (CE) n. 2483/1999 della Commissione(3)].

(4) Il secondo adeguamento dovrebbe essere effettuato modificando il limite quantitativo stabilito per l'anno contingentale 2000 dall'accordo bilaterale sui tessili e l'abbigliamento in vigore che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili istituito dal regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il limite quantitativo per le importazioni di prodotti della categoria 4, stabilito per il 2000 nell'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999(4), è ridotto di 2704148 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 303 del 26.11.1999, pag. 4.

(4) GU L 345 del 31.12.1999, pag. 2.