32000R0742

Regolamento (CE) n. 742/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 08/04/2000 pag. 0021 - 0021


Regolamento (CE) n. 742/2000 della Commissione

del 7 aprile 2000

recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(3), i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

(2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2000 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo:

- dal 17 al 19 aprile 2000: rilascio il 28 aprile 2000;

- dal 29 al 31 maggio 2000: rilascio l'8 giugno 2000;

- dal 17 al 19 luglio 2000: rilascio il 26 luglio 2000;

- dal 30 ottobre al 1o novembre 2000: rilascio l'8 novembre 2000;

- dal 21 al 27 dicembre 2000: rilascio il 5 gennaio 2001;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(3) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.