32000R0701

Regolamento (CE) n. 701/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 04/04/2000 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 701/2000 della Commissione

del 3 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) È utile precisare il tenore di materia grassa del latte per alcuni prodotti assimilati ai PG 2, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000(4).

(2) In caso di fissazione anticipata, è opportuno adeguare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti di base utilizzati nelle merci non comprese nell'allegato I secondo regole identiche a quelle applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale.

(3) Nel contesto del rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, è necessario chiarire le disposizioni dell'articolo 6B, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1222/94, per permettere il regolare rilascio dei titoli durante il periodo transitorio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo trattino della lettera c) è sostituito dal testo seguente: "- il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5 %,

sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2)."

2) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo trattino della lettera d) è sostituito dal testo seguente: "- il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 23 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 1,5 % e inferiore a 45 %,

sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG3)."

3) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: "Il tasso della restituzione, determinato alle condizioni di cui al comma precedente, è adeguato secondo regole identiche a quelle applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale, utilizzando però i coefficienti di conversione stabiliti nell'allegato E per i prodotti trasformati a base di cereali.

Il comma precedente non si applica alle domande di fissazione anticipata presentate fino al 24 marzo 2000 compreso."

4) All'articolo 6B, paragrafo 8, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: "Se ritiene che possa essere messo in questione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione alle domande di titolo in esame, tenendo conto del metodo di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Può inoltre sospendere il rilascio dei titoli.

La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro quattro giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione delle domande di cui al primo comma."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

(3) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

(4) GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.