Regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 31/03/2000 pag. 0007 - 0008
Regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio del 27 marzo 2000 relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Per far sì che i rappresentanti del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché gli altri ambienti interessati, siano più strettamente associati alla concezione, all'elaborazione e all'attuazione della politica comune della pesca (PCP), è necessario rafforzare il dialogo con questi ambienti e rendere più trasparente l'intero processo decisionale, specie nella fase preparatoria. (2) Visti i compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) rinnovato con decisione 1999/478/CE della Commissione(1), il conseguimento di questi obiettivi di dialogo e di trasparenza può essere facilitato da nuove misure intese a migliorare l'organizzazione delle riunioni del CCPA, da una parte, e la comunicazione agli ambienti interessati di informazioni relative alle questioni da affrontare e ai risultati raggiunti, dall'altra. (3) Occorre a tal fine aiutare le organizzazioni professionali europee a preparare le riunioni del CCPA in modo da favorire un'analisi globale dei problemi esistenti nell'ambito della PCP e dell'impatto delle misure relative, promuovere le iniziative del settore ed adottare, quando possibile, posizioni comuni sui progetti di proposte presentati dalla Commissione. (4) Per migliorare le condizioni in cui vengono prese le decisioni occorre informare tempestivamente il settore in merito alle iniziative previste e spiegare a tutti gli ambienti interessati gli obiettivi e le modalità di attuazione delle diverse misure della PCP, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Alle condizioni previste dall'allegato, la Commissione sostiene le spese concernenti: - le riunioni organizzate dalle organizzazioni professionali europee per preparare le riunioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura; - il chiarimento degli obiettivi e delle misure relative alla politica comune della pesca, segnatamente le proposte della Commissione, e la diffusione delle informazioni pertinenti in materia presso il settore della pesca e gli ambienti interessati, mantenendo regolari contatti con le organizzazioni e i gruppi in questione. Possono essere finanziate anche riunioni di esperti organizzate dalla Commissione a sostegno delle azioni di cui al primo comma, secondo trattino. Articolo 2 La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che il presente regolamento assegna alle organizzazioni professionali europee, le quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti a tal fine designati dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente F. Gomes (1) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. ALLEGATO Spese di organizzazione sostenute dalle organizzazioni professionali europee per le riunioni preparatorie delle riunioni del comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura (CCPA) Sono sovvenzionabili le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai membri delle organizzazioni professionali europee che devono spostarsi per preparare le riunioni del CCPA. Non sono sovvenzionabili le spese per riunioni delle organizzazioni professionali europee tenute ad altri fini o spese diverse da quelle di cui al primo comma. Ogni anno, in funzione delle risorse finanziarie disponibili e in proporzione al numero degli aventi diritto in seno alla plenaria del CCPA, a ciascuna organizzazione professionale facente parte della plenaria è attribuito, attraverso una convenzione annuale di finanziamento con la Commissione, un diritto di prelievo. Sulla base di tale diritto di prelievo e del costo medio della trasferta di un operatore professionale (circa 750 EUR nel 1998), viene determinato il numero di trasferte di cui un'organizzazione può assumersi i costi per la preparazione delle riunioni, previa detrazione di una somma pari al massimo al 20 % dell'importo del diritto di prelievo, che verrà trattenuta forfettariamente dall'organizzazione a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi connessi all'organizzazione di tali riunioni preparatorie. Comunicazione con l'insieme degli ambienti interessati Essa include le seguenti azioni, che verranno intraprese dalla Commissione: - produzione e diffusione di materiale documentario che risponda alle esigenze specifiche dei diversi ambienti interessati (documentazione scritta, audiovisiva, elettronica), basata in particolare su indagini effettuate presso tali ambienti; - realizzazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo del sito su Internet e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché di seminari di informazione/formazione destinati ai creatori di opinione. Le azioni di cui al primo e secondo trattino saranno realizzate da contraenti esterni selezionati mediante gare di appalto.