Regolamento (CE) n. 546/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 15/03/2000 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2000 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 286/2000(4), ha previsto l'apertura della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87. (2) I dati definitivi della campagna in corso in materia di disponibilità sono stati resi noti. Sulla base di tali dati, occorre modificare il volume globale comunitario provvisorio, portandolo da 10 a 12 milioni di ettolitri di vini da tavola, e, di conseguenza, rivedere la ripartizione di tale volume per regione di produzione. (3) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa della misura, è opportuno stabilire che il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2367/1999. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2367/1999 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 1, paragrafo 5, il volume di 10 milioni di ettolitri è sostituito da quello di 12 milioni di ettolitri. 2) La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 24 febbraio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (3) GU L 283 del 6.11.1999, pag. 10. (4) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 81.