Regolamento (CE) n. 428/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 26/02/2000 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2000 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2000 relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe(2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo. (2) In seguito a tali negoziati, il 31 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato. (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo oggetto del presente regolamento. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possiblità di pesca tradizionali nell'ambito dell'accordo di pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1o giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: - tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18, - tonniere con lenza a canna: Francia 7, - pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5. 2. Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) Parere emesso il 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.