32000R0286

Regolamento (CE) n. 286/2000 della Commissione, del 4 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/2000 pag. 0081 - 0081


REGOLAMENTO (CE) N. 286/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91(4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87. Il regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione(5), ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1999/2000.

(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione(6), il termine per la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni alle autorità competenti scade il 28 gennaio 2000. È necessario rinviare tale termine, nonché termini ad esso connessi in modo da permettere una maggiore partecipazione alla misura.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2367/1999 è modificato come segue:

1) La data del "28 gennaio 2000", di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituita dall' "11 febbraio 2000".

2) La data dell' "11 febbraio 2000", di cui all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, è sostituita dal "24 febbraio 2000".

3) La data del "18 febbraio 2000", di cui all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, è sostituita dal "1o marzo 2000".

4) La data del "10 marzo 2000", di cui all'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, è sostituita dal "22 marzo 2000".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(3) GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.

(4) GU L 202 del 25.7.1991, pag. 16.

(5) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.

(6) GU L 283 del 6.11.1999, pag. 10.