32000R0285

Regolamento (CE) n. 285/2000 della Commissione, del 4 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 05/02/2000 pag. 0079 - 0080


REGOLAMENTO (CE) N. 285/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/97(4), fissa il numero delle aziende contabili per circoscrizione.

(2) Nel caso della Grecia il numero totale delle aziende contabili, fissato a 7200 per gli esercizi contabili 1985 e successivi, non è stato in seguito modificato nonostante si sia verificata una notevole riduzione del numero di aziende esistenti in tale paese; in concomitanza con tale riduzione si è avuto un aumento della dimensione media delle aziende agricole e della loro omogeneità, il che consente di ottenere un grado di rappresentatività sufficiente sulla base di un campione di dimensioni inferiori rispetto alle attuali; di conseguenza occorre modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella relativa alla Grecia che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

(3) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.

(4) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 28.

ALLEGATO

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