Regolamento (CE) n. 238/2000 della Commissione, del 28 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2000 pag. 0045 - 0052
REGOLAMENTO (CE) N. 238/2000 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue: (1) è necessario rendere più chiare le disposizioni degli articoli 6, da 6A a 6I, dell'articolo 7 e dell'allegato F del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3); modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999(4); (2) è utile precisare che il titolo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 non è trasferibile; (3) dato che i titoli sono applicabili alle esportazioni effettuate durante un periodo transitorio di sette mesi, dal 1o marzo al 30 settembre 2000, e per permettere che i titoli possano essere gestiti in buone condizioni, è opportuno accettare un'unica fissazione anticipata per titolo durante tale periodo; è inoltre opportuno precisare che tale fissazione anticipata si applica a tutti i tassi in vigore il giorno della domanda; (4) nella misura in cui il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(6), si applica ai titoli, è opportuno esplicitare le condizioni di svincolo della cauzione del titolo; (5) durante il periodo transitorio la Commissione deve avere la possibilità di prendere gli opportuni provvedimenti, se ritiene che sussista il rischio di inadempienza agli impegni internazionali dell'Unione europea; (6) è opportuno riformulare alcune frasi, alcuni metodi di calcolo e alcuni riferimenti ai regolamenti relativi ai titoli e precisare che alcuni paragrafi non si applicano durante il periodo transitorio; è inoltre opportuno operare una netta distinzione fra le varie comunicazioni statistiche; è poi utile precisare le modalità relative alla domanda e al rilascio dei titoli e degli estratti di titolo; (7) è utile precisare le condizioni alle quali può essere effettuato il versamento delle restituzioni per le esportazioni non accompagnate da un titolo; (8) per permettere alla Commissione di garantire che non possano essere oltrepassati gli impegni internazionali dell'Unione europea, quali sono attualmente notificati, è opportuno precisare la procedura con la quale sono liquidati i titoli; (9) per armonizzare l'impiego dei titoli in seno all'Unione europea è opportuno precisarne alcune caratteristiche, segnatamente in riferimento all'applicazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(8); (10) il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I non ha formulato un parere entro la data stabilita dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue: 1) Al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 6, al primo comma dell'articolo 6D e al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 6H i termini "operazione di aiuto alimentare" sono sostituiti dai termini "operazione di aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round". 2) All'articolo 6 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Il titolo non è trasferibile. Può essere utilizzato dal suo titolare." 3) All'articolo 6A il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. L'interessato può chiedere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda. In tale caso la fissazione anticipata concerne tutti i tassi di restituzione applicabili. Le domande di fissazione anticipata, soggette alle condizioni di cui all'allegato F, possono essere presentate contemporaneamente alla domanda del titolo o a partire dal giorno di attribuzione del titolo e fino all'ultimo giorno di validità del medesimo. La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda." 4) All'articolo 6A il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Si considera che l'esigenza principale è soddisfatta se l'operatore ha trasmesso la o le domande specifiche, relative alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo alle condizioni di cui all'allegato F-VI. Se la domanda specifica non è la dichiarazione di esportazione deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione. La prova che l'operatore ha ottemperato all'esigenza principale è fornita dalla presentazione all'autorità competente dell'esemplare n. 1 del titolo debitamente imputato, conformemente al disposto dell'allegato F-VI. Tale prova dev'essere fornita entro la fine del nono mese seguente la data di scadenza della validità del titolo." 5) All'articolo 6B il comma f) del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "f) gli importi per i quali sono stati rilasciati i titoli validi nel corso dell'anno finanziario considerato." 6) All'articolo 6B il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: "6. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli possono essere attribuiti per un importo massimo pari al prodotto dell'importo richiesto e di 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 5 o al paragrafo 8." 7) All'articolo 6B è aggiunto il seguente comma al paragrafo 8: "Si ritiene che possa essere messo in questione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può sospendere il rilascio dei titoli e applicare, se del caso, un coefficiente di riduzione alle domande di titolo in esame." 8) Al paragrafo 11 dell'articolo 6B si sostituisce il testo seguente: "11. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, 7, 9 e 10 sono applicabili con decorrenza dal 15 luglio 2000". 9) All'articolo 6C sono aggiunti i due commi seguenti al paragrafo 2: "Per le esportazioni effettuate fra il primo marzo e il 30 settembre 2000, in caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione tali tassi restano validi fino alla scadenza della validità del titolo. Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente al punto II dell'allegato F." 10) All'ultimo comma dell'articolo 6D i termini "il giorno stabilito dall'articolo 10bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999" sono sostituiti dai termini "il giorno stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999". 11) Al paragrafo 1 dell'articolo 6F, i termini "cui si applica un coefficiente uguale a 1 meno il coefficiente di riduzione" sono sostituiti dai termini "moltiplicato per il coefficiente di riduzione". 12) Al paragrafo 2 dell'articolo 6G ai termini "nonché gli importi versati dopo il 1o gennaio per esportazioni effettuate durante precedenti anni finanziari" si sostituiscono i termini "nonché gli importi versati, e non comunicati in precedenza, per esportazioni effettuate durante precedenti anni finanziari". 13) All'articolo 6G il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) gli importi per i quali nel corso del mese precedente i titoli sono stati restituiti ai sensi dell'articolo 6F, paragrafo 5. b) gli importi per i quali nel corso del mese precedente i titoli sono stati restituiti o ridotti ai sensi dell'articolo 6F, paragrafo 6. c) gli importi per i quali i titoli sono scaduti e non sono stati utilizzati. d) i titoli di cui all'articolo 6D, rilasciati durante il mese precedente." 14) All'articolo 6H il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Dal 1o marzo al 30 settembre 2000 e per ogni anno finanziario con decorrenza dal 1o ottobre 2000, per le esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva globale di 15 milioni di EUR per ogni anno finanziario." 15) All'articolo 6H al primo comma del paragrafo 2 è sostituito il testo seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni effettuate da operatori che non sono stati in possesso di titoli dall'inizio dell'anno finanziario considerato, che non sono in possesso di titoli il giorno dell'esportazione e che nell'anno finanziario considerato hanno presentato domande per un importo globale inferiore a 20000 EUR." 16) All'articolo 6H al secondo comma del paragrafo 3, i termini "la Commissione sospende l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo" sono sostituiti dai termini "la Commissione sospende l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle esportazioni non accompagnate da un titolo." 17) All'articolo 6I il paragrafo 3 è depennato. 18) All'articolo 7 il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: "7. Quanto alle esportazioni effettuate fra il 1o e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre." 19) All'allegato F-I, il primo comma del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente: "2. Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7." 20) All'allegato F-I è depennato il primo trattino del paragrafo 3. 21) All'allegato F-I, il secondo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "- La domanda di fissazione anticipata, se del caso, dev'essere indicata nella casella 8. - Il richiedente indica nella casella 20 se il titolo è stato chiesto esclusivamente per l'esportazione a partire da questo Stato membro." 22) All'allegato F-II, l'ultimo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "nella casella 8 va apposta una crocetta alla voce 'sì'". 23) All'allegato F-II, paragrafo 3, i termini "saldo disponibile del titolo iniziale" sono sostituiti dai termini "importo non ancora imputato sul titolo iniziale il giorno del rilascio dell'estratto". 24) All'allegato F-III, la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: "1. Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo gli allegati modelli e sono di colore azzurro". 25) All'allegato F-III, la prima frase del comma a) del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: "a) La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'ente che rilascia il titolo. La casella 2 ovvero la casella 23 contengono il numero del titolo, attribuito dall'ente che lo rilascia". 26) All'allegato F-III, paragrafo 1, comma d), è depennato il termine "originale". 27) All'allegato F-IV, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Se il titolare di un titolo chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 20 del titolo va quindi scritta, debitamente completata, l'indicazione 'Restituzione valida il ... fissazione anticipata valida fino a ...'. Per gli estratti del titolo non può esservi fissazione anticipata, indipendentemente dal titolo dal quale provengono". 28) All'allegato F-VI, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: "2. Ogni operatore deve compilare una domanda di pagamento specifica ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(9). Tale domanda dev'essere presentata all'ente competente per il versamento ed essere accompagnata dal o dai titoli corrispondenti, salvo in caso di registrazione elettronica del o dei titoli. L'autorità competente può decidere di non considerare la domanda specifica come la pratica relativa al versamento della restituzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 800/1999. L'autorità competente può considerare che la domanda specifica costituisce la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data in cui la domanda specifica è pervenuta all'ente competente per il versamento delle restituzioni, di cui al precedente paragrafo 3, corrisponde alla data in cui all'ente competente ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica contiene, fra l'altro, il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere, fra l'altro, il riferimento alla dichiarazione di esportazione. 3. L'ente competente per il versamento delle restituzioni determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla/sulle quantità e la natura del prodotto/dei prodotti di base esportato/esportati e sul tasso/sui tassi di restituzione in vigore. Nella dichiarazione di esportazione questi tre elementi devono essere indicati espressamente o con un riferimento inequivocabile. L'ente competente per il versamento delle restituzioni imputa l'importo sul titolo entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la domanda specifica.". 29) All'allegato F-VI i paragrafi 5 e 6 diventano rispettivamente i paragrafi 4 e 5. 30) I moduli di domanda di titolo e gli esemplari per il titolare e per l'ente che rilascia il titolo sono sostituiti dai moduli allegati al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È applicabile con decorrenza dal 1o marzo 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2000. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28. (3) GU L 136 del 30.5.1994, pag. 5. (4) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30. (5) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. (6) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11. (7) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (8) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (9) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. ALLEGATO " >PIC FILE= "L_2000024IT.004902.EPS"> >PIC FILE= "L_2000024IT.005001.EPS"> >PIC FILE= "L_2000024IT.005101.EPS"> >PIC FILE= "L_2000024IT.005201.EPS">"