32000L0074

Direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0024 - 0027


Direttiva 2000/74/CE della Commissione

del 22 novembre 2000

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote(3), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/29/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a tale direttiva.

(2) L'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE. Per il buon funzionamento del sistema di omologazione completa è quindi necessario chiarire o integrare alcune prescrizioni della direttiva in questione.

(3) A tal fine, è necessario allineare le prescrizioni relative alla designazione e all'identificazione di taluni simboli a quelle della direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)(4), modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE della Commissione(5), e precisare alcune informazioni riportate nella scheda informativa.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazine dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 93/29/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri non possono:

- negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

- negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1o luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

(2) GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.

(3) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.

(4) GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.

(5) GU L 284 del 19.11.1993, pag. 25.

(6) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(7) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

ALLEGATO

I. L'allegato I è modificato come segue:

1) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente: "2.1.1. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo".

2) Il punto 2.1.5 è modificato come segue:

- Il titolo della figura 3 è completato dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente.

- La figura 12 è sostituita dalla seguente: '

Figura 12

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- Il titolo della figura 13 è sostituito dal seguente: "Figura 13

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione "fuori servizio"".

- Il titolo della figura 14 è sostituito dal seguente: "Figura 14

Comando di accensione o di arresto del motore in posizione "in servizio"".

- La figura 15 è sostituita dalla seguente: '

Figura 15

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- Il titolo della figura 16 è sostituito dal seguente: "Figura 16

Luci di posizione (laterali)

(se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15)

Colore della spia: verde".

- La figura 17 è soppressa.

- Le figure 18 e 19 sono rinumerate rispettivamente 17 e 18.

- La nota (1) è sostituita dalla seguente: "(1) Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme."

II. L'allegato II è modificato come segue:

L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

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